Arbitrato Conciliazione: testo accordo sindacati-Cispel

15 giugno 2000 - Confservizi Cispel (organizzazione imprenditoriale delle aziende di servizio) e Cgil, Cisl e Uil hanno siglato, in data odierna, un accordo che disciplina le procedure di conciliazione e di arbitrato il cui testo è allegato al presente verbale.Confservizi Cispel e Cgil, Cisl e Uil si incontreranno entro trenta giorni da oggi per la firma del suddetto accordo.

Premesso che:

ai sensi dell’articolo 11, lettera g. della legge di delega 15 marzo 1997 n. 59, il legislatore delegato (decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 e decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387) ha provveduto a dettare una disciplina, che consolida e specifica le regole concernenti strumenti sindacali tradizionalmente rivolti alla composizione dei conflitti individuali, plurimi e di serie nella materia del lavoro ex articolo 409 c.p.c.;

finalità dell’intervento legislativo è quello di dettare misure organizzative e processuali anche di carattere generale atte a prevenire disfunzioni dovute al sovraccarico del contenzioso, anche per mezzo delle procedure stragiudiziali di conciliazione e di arbitrato preorganizzate dai contratti o accordi collettivi di lavoro;

in questa prospettiva di decongestionamento del contenzioso giudiziario del lavoro, Confservizi Cispel e Cgil, Cisl e Uil intendono dare ulteriore attuazione alle previsioni legislative predisponendo efficienti procedure stragiudiziali di composizione delle controversie, sostitutive degli interventi della giurisdizione statuale, fermo restando quelle già in atto;

al fine di incentivare l’applicazione delle procedure di conciliazione e delle procedure arbitrali previste dalla legge, le Confederazioni stipulanti si impegnano a richiedere immediatamente al Governo provvedimenti volti al sostegno di dette procedure.

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

A: TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE

Il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale si svolge secondo la procedura

che viene così definita:

  1. L’Ufficio sindacale di conciliazione sarà costituito da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale aderente alla Confederazione firmataria del presente accordo alla quale il lavoratore conferisce mandato speciale e da un rappresentante della Confservizi Cispel cui l’impresa conferisce mandato speciale.
  2. Il lavoratore o, in caso di controversie plurime e di serie, i lavoratori, che intendano proporre ricorso innanzi al Giudice del lavoro, possono rivolgere richiesta scritta, con lettera raccomandata A.R,. alla segreteria dell’Ufficio per l’esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale. Copia della predetta richiesta deve essere contestualmente trasmessa tramite lettera raccomandata A.R. al datore di lavoro interessato. L’istanza deve contenere l’indicazione delle parti, l’oggetto della controversia con l’esposizione completa dei fatti, il riepilogo dei documenti allegati, l’elezione del domicilio presso la segreteria, nonché il nominativo del rappresentante dell’organizzazione sindacale di cui al punto 1 cui è stata conferita procura speciale. Gli stessi adempimenti devono essere compiuti nell’ipotesi in cui parte attrice sia il datore di lavoro.
  3. Le parti, con i rappresentanti designati e, se preventivamente comunicata, con la eventuale presenza di esperti appartenenti alle rispettive organizzazioni sindacali, si devono riunire entro 20 giorni dall’avvenuto ricevimento della richiesta di cui sopra per procedere all’esame della controversia e al tentativo di conciliazione.
  4. Il tentativo di conciliazione viene svolto con libertà di forme, anche tramite più riunioni, e deve esaurirsi entro 60 giorni dalla data del ricevimento della richiesta.
  5. Se la conciliazione ha esito positivo, si redige processo verbale ai sensi e per gli effetti dell’articolo 411 c.p.c.
  6. Il verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti acquista efficacia di titolo esecutivo con l’osservanza di quanto previsto dall’articolo 411 c.p.c.
  7. Se la conciliazione non riesce si forma processo verbale, che deve contenere:
  • i rispettivi termini della controversia;
  • le rispettive prospettazioni;
  • le eventuali disponibilità transattive manifestate dalle parti;
  • la proposta di definizione della controversia e/o i motivi del mancato accordo
  • formulati dall’Ufficio.

Le parti possono, altresì, indicare la soluzione anche parziale sulla quale concordano, precisando, quando è possibile, l’ammontare del credito che spetta all’istante. In quest’ultimo caso il processo verbale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni di cui all’articolo 411 c.p.c., fermo restando quanto previsto al precedente punto 7.

La segreteria medesima provvede, a richiesta delle parti, a rilasciare copia del verbale di conciliazione o di mancato accordo.

B: ARBITRATO

Se il tentativo di conciliazione non riesce, o comunque è decorso il termine di cui al punto 4 della lettera A del presente accordo, le parti interessate possono concordare di deferire la risoluzione della controversia alla decisione del Collegio arbitrale previsto dall’articolo 412 ter c.p.c. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 412 ter, comma 1, c.p.c., la Confservizi Cispel e le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo provvedono a costituire il Collegio arbitrale anche in forma permanente, secondo i seguenti criteri.

  1. Il Collegio è composto da un rappresentante sindacale designato dal lavoratore, da un rappresentante della Confservizi Cispel designato dall’azienda e dal Presidente scelto di comune accordo.
  2. In caso di mancato accordo sulla nomina del Presidente, lo stesso sarà scelto, successivamente alla manifestazione di volontà delle parti di cui al terzo e quarto comma del punto 4, per rotazione o altri criteri da individuare da una lista, revisionabile di norma ogni biennio, contenente i nominativi di giuristi, e/o esperti della materia individuati concordemente dalle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo e dalla Confservizi Cispel.

    Al Presidente sarà riconosciuto un compenso la cui entità sarà stabilita secondo criteri che verranno determinati dalle Parti stipulanti il presente accordo.

    Semestralmente, le spese di segreteria saranno conteggiate e ripartite fra le Organizzazioni stipulanti ai competenti livelli.

  3. Il Presidente è tenuto a dichiarare, di volta in volta, per iscritto, che non ricorre alcuna delle fattispecie previste dall’articolo 51 c.p.c.
  4. La richiesta di devoluzione della controversia al Collegio arbitrale deve contenere l’indicazione della parte istante, l’elezione di domicilio presso la segreteria del Collegio e l’esposizione dei fatti.
  5. La richiesta sottoscritta dalla parte interessata deve essere inviata, a mezzo raccomandata A.R., alla segreteria del Collegio e alla controparte, tramite l’Organizzazione sindacale o la Confservizi Cispel entro il termine di 30 giorni che decorre dal giorno del rilascio del verbale di cui al punto 6, parte A del presente accordo o dal giorno di scadenza del periodo entro il quale poteva essere esperito il tentativo medesimo.

    La parte istante entro i successivi 15 giorni, decorrenti dall’invio della raccomandata A.R. di cui al comma che precede, dovrà dare conferma scritta alla segreteria circa la volontà di adire il Collegio medesimo, inviando contestualmente copia dell’avviso di ricevimento della comunicazione trasmessa alla controparte.

    Ove la conferma non giunga entro tale termine, la richiesta di arbitrato si ritiene revocata. Il Collegio arbitrale, nella sua decisione, può essere tenuto, a richiesta delle parti, al rispetto del contratto collettivo e delle norme inderogabili di legge.

    Ove la controparte intenda aderire alla richiesta, dovrà darne comunicazione alla segreteria del Collegio, entro il termine di 15 giorni dalla data di ricevimento dell’istanza.

    Richiesta ed adesione dovranno contenere la dichiarazione scritta delle parti di accettazione dei nominativi del Collegio giudicante in rappresentanza delle parti stesse, come pure del Presidente designato ai sensi del punto 2, nonché del conferimento al medesimo Collegio del potere di decidere come stabilito nei punti precedenti.

    L’accettazione da parte degli arbitri di trattare la controversia dovrà risultare per iscritto.

  6. Se il Collegio arbitrale è costituito in forma permanente, la designazione del Presidente è di competenza delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo e della Confservizi Cispel, che stabiliscono i tempi di durata del Collegio.
  7. L’eventuale istruttoria della controversia deve svolgersi in forma prevalentemente orale, secondo le modalità fissate dal Collegio nella prima riunione.
  8. Il Collegio potrà liberamente interrogare le parti interessate, nonché le persone che risultino informate dei fatti. Le parti possono essere assistite da Organizzazioni sindacali e/o da esperti di fiducia.

    Nei termini perentori fissati dal Collegio, le parti possono depositare presso la segreteria documenti, memorie e repliche.

  9. Il Collegio emette il lodo entro 60 giorni, a decorrere dalla data di ricevimento, presso la segreteria, della conferma scritta di cui al precedente punto 4. Ove la controversia presenti particolare complessità sul piano istruttorio, d’intesa con le parti, il termine può essere prorogato dagli arbitri non oltre i 120 giorni. In caso di ingiustificato ritardo protratto per oltre 30 giorni dalla scadenza dei termini suddetti, il Collegio arbitrale decade dal mandato specifico. La richiesta di arbitrato viene assegnata ad un nuovo Collegio che dovrà decidere, sulla base degli elementi già acquisiti, entro il termine perentorio di 60 giorni dal suo insediamento.
  10. Il lodo è deliberato a maggioranza di voti degli arbitri ed è redatto per iscritto. Esso è comunicato, tramite la segreteria, alle parti in giudizio ed è esecutivo, previa osservanza delle regole stabilite dal secondo comma dell’articolo 412 quater c.p.c.
  11. Fermo restando a carico delle parti della controversia, l’onere relativo alle spese ed agli onorari spettanti agli arbitri indicati nel Collegio e gli eventuali esperti in rappresentanza di ciascuna di esse, le ulteriori spese della procedura arbitrale saranno divise in parti uguali dagli interessati.
  12. Il lodo arbitrale può essere impugnato davanti al competente tribunale per errore, violenza e dolo, nonché per inosservanza delle disposizioni previste dall’articolo 412 ter c.p.c., delle norme inderogabili di legge e di quanto previsto nel presente accordo.

C: DURATA DELL’ACCORDO E PROCEDURA DI VERIFICA

Il presente accordo è sperimentale ed ha durata triennale e si intenderà tacitamente

rinnovato alla scadenza se nessuna delle parti firmatarie comunicherà all’altra disdetta,

con lettera raccomandata, almeno 3 mesi prima della scadenza.

Di anno in anno le parti procederanno ad un incontro di verifica circa la funzionalità della

presente intesa.

Tutte le questioni concernenti l’interpretazione e/o l’applicazione del presente accordo

sono devolute alla esclusiva decisione delle parti firmatarie del presente accordo, le

quali addiverranno alla decisione medesima con spirito di amichevole composizione.

Entro 60 giorni dalla firma, le parti definiranno quali saranno le strutture regionali e le

segreterie d’ufficio, per l’applicazione, anche graduale, del presente accordo.