| Arbitrato Conciliazione: testo accordo sindacati-Cispel
15 giugno 2000 - Confservizi Cispel (organizzazione imprenditoriale delle aziende di servizio) e Cgil, Cisl e Uil hanno siglato, in data odierna, un accordo che disciplina le procedure di conciliazione e di arbitrato il cui testo è allegato al presente verbale.Confservizi Cispel e Cgil, Cisl e Uil si incontreranno entro trenta giorni da oggi per la firma del suddetto accordo. Premesso che: ai sensi dellarticolo 11, lettera g. della legge di delega 15 marzo 1997 n. 59, il legislatore delegato (decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 e decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387) ha provveduto a dettare una disciplina, che consolida e specifica le regole concernenti strumenti sindacali tradizionalmente rivolti alla composizione dei conflitti individuali, plurimi e di serie nella materia del lavoro ex articolo 409 c.p.c.; finalità dellintervento legislativo è quello di dettare misure organizzative e processuali anche di carattere generale atte a prevenire disfunzioni dovute al sovraccarico del contenzioso, anche per mezzo delle procedure stragiudiziali di conciliazione e di arbitrato preorganizzate dai contratti o accordi collettivi di lavoro; in questa prospettiva di decongestionamento del contenzioso giudiziario del lavoro, Confservizi Cispel e Cgil, Cisl e Uil intendono dare ulteriore attuazione alle previsioni legislative predisponendo efficienti procedure stragiudiziali di composizione delle controversie, sostitutive degli interventi della giurisdizione statuale, fermo restando quelle già in atto; al fine di incentivare lapplicazione delle procedure di conciliazione e delle procedure arbitrali previste dalla legge, le Confederazioni stipulanti si impegnano a richiedere immediatamente al Governo provvedimenti volti al sostegno di dette procedure. Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue: A: TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE Il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale si svolge secondo la procedura che viene così definita:
Le parti possono, altresì, indicare la soluzione anche parziale sulla quale concordano, precisando, quando è possibile, lammontare del credito che spetta allistante. In questultimo caso il processo verbale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni di cui allarticolo 411 c.p.c., fermo restando quanto previsto al precedente punto 7. La segreteria medesima provvede, a richiesta delle parti, a rilasciare copia del verbale di conciliazione o di mancato accordo. B: ARBITRATO Se il tentativo di conciliazione non riesce, o comunque è decorso il termine di cui al punto 4 della lettera A del presente accordo, le parti interessate possono concordare di deferire la risoluzione della controversia alla decisione del Collegio arbitrale previsto dallarticolo 412 ter c.p.c. Fermo restando quanto stabilito dallarticolo 412 ter, comma 1, c.p.c., la Confservizi Cispel e le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo provvedono a costituire il Collegio arbitrale anche in forma permanente, secondo i seguenti criteri.
In caso di mancato accordo sulla nomina del Presidente, lo stesso sarà scelto, successivamente alla manifestazione di volontà delle parti di cui al terzo e quarto comma del punto 4, per rotazione o altri criteri da individuare da una lista, revisionabile di norma ogni biennio, contenente i nominativi di giuristi, e/o esperti della materia individuati concordemente dalle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo e dalla Confservizi Cispel. Al Presidente sarà riconosciuto un compenso la cui entità sarà stabilita secondo criteri che verranno determinati dalle Parti stipulanti il presente accordo. Semestralmente, le spese di segreteria saranno conteggiate e ripartite fra le Organizzazioni stipulanti ai competenti livelli. La richiesta sottoscritta dalla parte interessata deve essere inviata, a mezzo raccomandata A.R., alla segreteria del Collegio e alla controparte, tramite lOrganizzazione sindacale o la Confservizi Cispel entro il termine di 30 giorni che decorre dal giorno del rilascio del verbale di cui al punto 6, parte A del presente accordo o dal giorno di scadenza del periodo entro il quale poteva essere esperito il tentativo medesimo. La parte istante entro i successivi 15 giorni, decorrenti dallinvio della raccomandata A.R. di cui al comma che precede, dovrà dare conferma scritta alla segreteria circa la volontà di adire il Collegio medesimo, inviando contestualmente copia dellavviso di ricevimento della comunicazione trasmessa alla controparte. Ove la conferma non giunga entro tale termine, la richiesta di arbitrato si ritiene revocata. Il Collegio arbitrale, nella sua decisione, può essere tenuto, a richiesta delle parti, al rispetto del contratto collettivo e delle norme inderogabili di legge. Ove la controparte intenda aderire alla richiesta, dovrà darne comunicazione alla segreteria del Collegio, entro il termine di 15 giorni dalla data di ricevimento dellistanza. Richiesta ed adesione dovranno contenere la dichiarazione scritta delle parti di accettazione dei nominativi del Collegio giudicante in rappresentanza delle parti stesse, come pure del Presidente designato ai sensi del punto 2, nonché del conferimento al medesimo Collegio del potere di decidere come stabilito nei punti precedenti. Laccettazione da parte degli arbitri di trattare la controversia dovrà risultare per iscritto. Il Collegio potrà liberamente interrogare le parti interessate, nonché le persone che risultino informate dei fatti. Le parti possono essere assistite da Organizzazioni sindacali e/o da esperti di fiducia. Nei termini perentori fissati dal Collegio, le parti possono depositare presso la segreteria documenti, memorie e repliche. C: DURATA DELLACCORDO E PROCEDURA DI VERIFICA Il presente accordo è sperimentale ed ha durata triennale e si intenderà tacitamente rinnovato alla scadenza se nessuna delle parti firmatarie comunicherà allaltra disdetta, con lettera raccomandata, almeno 3 mesi prima della scadenza. Di anno in anno le parti procederanno ad un incontro di verifica circa la funzionalità della presente intesa. Tutte le questioni concernenti linterpretazione e/o lapplicazione del presente accordo sono devolute alla esclusiva decisione delle parti firmatarie del presente accordo, le quali addiverranno alla decisione medesima con spirito di amichevole composizione. Entro 60 giorni dalla firma, le parti definiranno quali saranno le strutture regionali e le segreterie dufficio, per lapplicazione, anche graduale, del presente accordo. |