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| Sentenza della Cassazione |
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| Troppo tardi per licenziare |
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Il licenziamento per mancanze eseguito a
notevole distanza di tempo dai fatti deve essere ritenuto illegittimo, se il datore di
lavoro non prova rigorosamente lesistenza di ragioni giustificatrici del ritardo. La
non immediatezza della sanzione fa ritenere che limprenditore abbia escluso la
gravità della colpa (Cass. 16 giugno 2000, n. 8200).
Un dipendente di banca licenziato in tronco nellottobre del 1992 con
laddebito di avere svolto, nel periodo marzo-aprile del 1989, attività finanziaria
mediante sconto di titoli cambiari in concorrenza con la datrice di lavoro ha
impugnato il licenziamento contestando laddebito e sostenendo di aver eseguito, a
titolo amichevole, poche operazioni delle quali la banca era venuta contestualmente a
conoscenza, in seguito al protesto dei titoli scontati. Egli ha chiesto perciò
lannullamento del licenziamento, anche per la sua tardività. Il pretore ha escluso
lesistenza di una giusta causa, ma ha ugualmente ritenuto legittimo il
licenziamento, ravvisando gli estremi del "giustificato motivo soggettivo" e
riconoscendo il diritto del lavoratore allindennità sostitutiva del preavviso.
Questa decisione è stata confermata dal tribunale di Catania, il quale ha tra
laltro escluso la tardività del licenziamento basandosi sullaffermazione
della banca di essere venuta a conoscenza delle operazioni irregolari solo in un secondo
momento, in seguito a unispezione.
Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione censurando il tribunale, tra
laltro, per non avere posto a carico della banca lonere di giustificare
con prove adeguate la tardività del licenziamento. La Suprema Corte ha accolto il
ricorso. Quanto più lungo è il tempo intercorrente tra la data in cui si è verificato
il fatto addebitato e il licenziamento ha affermato la Corte tanto più
rigorosa deve rivelarsi la prova, incombente sul datore di lavoro, diretta a vincere la
presunzione dellilliceità della contestazione non tempestiva. La non immediatezza
della contestazione, infatti, induce a ritenere che il datore abbia a suo tempo
soprasseduto al licenziamento, ritenendo non grave o, comunque, non meritevole di quella
sanzione, la colpa del lavoratore. Di questo principio ha osservato la Corte
il tribunale non ha fatto corretta applicazione, in quanto, con uninversione
dellonere della prova, in violazione dellart. 2697 cod. civ., ha ritenuto
presuntivamente legittima la non immediatezza della contestazione che costituiva, invece,
fatto impeditivo di tale legittimità: il giudice di merito, perciò, avrebbe dovuto
esaminare con il dovuto rigore se la banca aveva dimostrato la legittimità della tardiva
contestazione, non essendo sufficiente lallegazione generica di una successiva
ispezione, non supportata dalla prova di un nesso causale tra questa e la tardiva
conoscenza dei fatti. Il tribunale, in particolare ha riferito la Corte non
ha considerato che il lasso di tempo trascorso tra il periodo in cui i fatti addebitati
erano stati commessi e quello della intimazione del licenziamento rendeva problematica
lasserita tardiva conoscenza; al contrario, concernendo operazioni di sconto di
effetti cambiari, risultati insoluti in conseguenza dellimmediatezza del protesto,
il fatto devessere venuto immediatamente a conoscenza della banca; andava, perciò,
considerata la difesa del lavoratore, secondo cui la banca, venuta subito a conoscenza dei
fatti, li aveva ritenuti, nellimmediatezza, non di tale gravità da legittimare il
licenziamento.
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