| DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
12 LUGLIO 2000, N. 257 REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ART. 68 DELLA LEGGE 17 MAGGIO 1999, N.144, CONCERNENTE L'OBBLIGO DI FREQUENZA DI ATTIVITA' FORMATIVE FINO AL DICIOTTESIOMO ANNO DI ETA'. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto larticolo 87, quinto comma della Costituzione;Visto larticolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.400; Vista la legge 17 maggio 1999, n.144; Vista la legge 5 febbraio 1992, n.104 e successive modificazioni; Vista la legge 15 marzo 1997, n.59; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275; Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 9 agosto 1999, n. 323; Sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 25 febbraio 2000; Sentita la Conferenza unificata Stato-regioni città ed autonomie locali nella seduta del 2 marzo 2000; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelladunanza del 20 marzo 2000; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 7 luglio 2000; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1 1. Il presente regolamento disciplina lattuazione dellarticolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, istitutivo dellobbligo di frequenza di attività formative fino al diciottesimo anno di età, con riferimento alle attività di competenza dello Stato. 2. Lobbligo di cui al comma 1, di
seguito denominato obbligo formativo, può essere assolto in percorsi, anche integrati, di
istruzione e formazione: 3. Nelle attività formative di cui al comma 2, lettera a), per quanto riguarda i percorsi integrati di cui allarticolo 7, analogamente a quanto previsto per le attività formative di cui alla lettera c) dellarticolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196 ed ai relativi decreti attuativi, si deve tener conto delle esigenze di formazione in materia di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, anche in relazione allorganizzazione del lavoro, con particolare riferimento agli specifici rischi correlati allo svolgimento delle attività oggetto di formazione. 4. I contratti di lavoro, diversi da quelli di apprendistato, in cui siano parte giovani, devono comunque assicurare la possibilità di frequenza delle attività formative di cui alle lettere a) e b) del comma 2. 5. Il passaggio da un sistema allaltro, a norma del comma 2 del predetto articolo 68, si consegue con le modalità previste dallarticolo 6 del presente regolamento. 6. Ai fini del presente regolamento per "istituzioni scolastiche" si intendono le scuole secondarie superiori statali e paritarie e, fino a quando non sarà realizzato, a norma dellarticolo 1, comma 7 della legge 10 marzo 2000, n. 62, il definitivo superamento delle disposizioni di cui alla parte II, titolo VIII del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, anche le scuole secondarie superiori pareggiate o legalmente riconosciute. Essi sono sede dellassolvimento dellobbligo formativo nel sistema dellistruzione. Art. 2 1. Il presente provvedimento si applica
progressivamente nei confronti dei giovani presenti nel territorio dello Stato che: 2. I giovani che nellanno 2000 compiono 15, 16 e 17 anni possono volontariamente accedere ai servizi per limpiego competenti per territorio per usufruire dei servizi di orientamento, di supporto e di tutoraggio. 3. Il presente provvedimento si applica altresì nei confronti dei minori stranieri presenti nel territorio dello Stato. Art. 3 1. Lamministrazione scolastica periferica, dintesa con la regione, promuove con le province lorganizzazione di appositi incontri di informazione e orientamento da svolgersi nelle istituzioni scolastiche, in collaborazione con i centri di formazione, entro il mese di dicembre di ciascun anno scolastico, per gli alunni che compiono, nellanno successivo, il quindicesimo anno di età, al fine di facilitare la scelta del canale più idoneo tra quelli di cui allarticolo 1, comma 2. 2. Le istituzioni scolastiche ovvero, qualora già funzionante, lanagrafe degli alunni a livello provinciale, gli uffici dellamministrazione scolastica periferica, comunicano, ove possibile anche in via telematica, ai competenti servizi per limpiego decentrati, entro il 31 dicembre di ogni anno, i dati anagrafici degli alunni che compiono nellanno successivo il quindicesimo anno di età, con lindicazione del percorso scolastico da essi seguito. 3. Allatto delle iscrizioni per lanno scolastico successivo, le istituzioni scolastiche rilevano le scelte degli alunni soggetti allobbligo formativo, con riferimento alla prosecuzione dellitinerario scolastico ovvero allinserimento nel sistema della formazione professionale anche attraverso i percorsi integrati ovvero allaccesso allapprendistato e comunicano entro 15 giorni i relativi esiti ai servizi per limpiego decentrati per gli adempimenti di loro competenza, unitamente ai nominativi degli alunni che non hanno formulato alcuna scelta. 4. Le istituzioni scolastiche comunicano, altresì, tempestivamente ai servizi per limpiego decentrati i nominativi degli alunni che, nel corso dellanno scolastico, hanno chiesto ed ottenuto il passaggio ad altra scuola, di quelli che sono passati nel sistema della formazione professionale e di quelli che hanno cessato di frequentare listituto prima del 15 marzo. Analoga comunicazione è fatta dallistituzione scolastica per la quale lalunno ha ottenuto il passaggio. 5. Almeno trenta giorni prima del termine delle lezioni, le istituzioni scolastiche comunicano ai servizi per limpiego i dati di coloro che hanno frequentato listituto, unitamente a quelli definitivi di cui al comma 3. 6. Le istituzioni scolastiche concordano con i servizi per limpiego e con lente locale competente le modalità di reciproca collaborazione ai fini delle comunicazioni di cui al presente articolo e ai fini dellistituzione e della tenuta dellanagrafe regionale dei soggetti che hanno adempiuto o assolto lobbligo scolastico, di cui allart. 68, comma 3 della legge 17 maggio 1999, n.144. Art. 4 1. Gli istituti di istruzione secondaria superiore attivano le iniziative finalizzate al successo formativo, allorientamento e al riorientamento, previste in attuazione delle norme sullelevamento dellobbligo di istruzione, anche nelle classi successive a quelle delladempimento dellobbligo stesso. A tale fine detti istituti coordinano o integrano la propria attività con quella dei servizi per limpiego e degli enti locali nonché degli altri servizi individuati dalle regioni. 2. Attività di istruzione finalizzate allassolvimento dellobbligo formativo per i giovani che vi sono soggetti e che sono parte di un contratto di lavoro diverso dallapprendistato possono essere programmate dalle istituzioni scolastiche nellesercizio della loro autonomia, anche dintesa con gli enti locali. Art. 5 1. Lobbligo formativo è assolto allinterno del percorso di apprendistato come disciplinato dallarticolo 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e successive modificazioni e dai relativi provvedimenti attuativi, attraverso la frequenza di moduli formativi aggiuntivi per la durata di almeno 120 ore annue. 2. Con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro quattro mesi dalla pubblicazione del presente regolamento, di concerto col Ministero della pubblica istruzione, acquisito il parere della Conferenza Stato-regioni e della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, vengono definiti obiettivi, criteri generali e contenuti per lo svolgimento dei moduli formativi aggiuntivi nonché standard formativi minimi necessari ad assicurare omogeneità nazionale ai percorsi formativi. Ai predetti fini il Ministero del lavoro e della previdenza sociale si avvale della commissione di lavoro prevista dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 20 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 15 giugno 1999. Art. 6 1. Le conoscenze, competenze e abilità acquisite nel sistema della formazione professionale, nellesercizio dellapprendistato, per effetto dellattività lavorativa o per autoformazione costituiscono crediti per laccesso ai diversi anni dei corsi di istruzione secondaria superiore. Esse sono valutate da apposite commissioni costituite, allinizio di ciascun anno scolastico, e salva la possibilità di variarne la composizione in relazione alle valutazioni da effettuare, presso le singole istituzioni scolastiche interessate o reti delle medesime istituzioni. Le commissioni sono composte da docenti designati dai rispettivi collegi dei docenti coadiuvate da esperti del mondo del lavoro e della formazione professionale tratti da elenchi predisposti dallamministrazione regionale o, in caso di attribuzione delle funzioni in materia di formazione professionale a norma dellarticolo 143, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dallamministrazione provinciale. 2. Le commissioni, sulla base della documentazione presentata dagli interessati e di eventuali ulteriori accertamenti, attestano le competenze acquisite ed individuano lanno di corso nel quale essi possono proficuamente inserirsi, rilasciando un apposito certificato, che linteressato può utilizzare per liscrizione anche presso altre istituzioni scolastiche. 3. Il certificato di cui al comma 2, redatto secondo modelli approvati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, ha come oggetto il possesso delle competenze essenziali relative alle discipline e attività caratterizzanti il corso di studi cui si intende accedere. Esso può contenere lindicazione della necessità di eventuali integrazioni della preparazione posseduta, da realizzare nel primo anno di inserimento, anche mediante la frequenza di appositi corsi di recupero. 4. Ai fini di cui ai commi 1 e 2 e del passaggio dagli anni di corso del sistema dellistruzione a quelli della formazione professionale e dellapprendistato le istituzioni scolastiche e le agenzie di formazione professionale possono determinare, con apposite intese, i criteri e le modalità per la valutazione dei crediti formativi ed il riconoscimento del loro valore ai fini del passaggio dalluno allaltro sistema. Ai medesimi fini lo Stato, le regioni e le province autonome possono promuovere e stipulare apposite intese per definire ambiti di equivalenza dei percorsi formativi. 5. E fatto salvo il disposto dellarticolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275. Art. 7
2. Le tipologie fondamentali dei percorsi formativi integrati promossi dalle istituzioni scolastiche sono le seguenti: a) percorsi con integrazione curricolare, a
norma dellarticolo 8, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo
1999, n. 275, in esito ai quali si consegue il diploma di istruzione secondaria superiore
e una qualifica professionale; Art. 8 1. Lobbligo di frequenza di attività formative assolto a norma dellarticolo 68, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n.144, è attestato con apposita nota inserita nella certificazioni rilasciate in esito agli esami conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore. In caso di percorsi integrati, tali certificazioni sono completate con le indicazioni contenute in appositi modelli approvati con decreto adottato dintesa tra i Ministri della pubblica istruzione e del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni città ed autonomie locali. In tutti gli altri casi di assolvimento dellobbligo formativo lattestazione è rilasciata secondo modelli adottati con la medesima procedura, che costituiscono lo sviluppo della certificazione rilasciata allatto dellassolvimento dellobbligo scolastico a norma dellarticolo 9 del regolamento emanato con decreto ministeriale 9 agosto 1999, n. 323. 2. Le istituzioni comunicano ai servizi per limpiego i nominativi di coloro che hanno assolto allobbligo della frequenza dellobbligo formativo nellambito del sistema di istruzione. 3. A richiesta degli interessati, in esito a qualsiasi segmento della formazione scolastica le istituzioni scolastiche certificano le competenze acquisite in tale periodo di applicazione allo studio. 4. I Ministeri della pubblica istruzione e del lavoro e della previdenza sociale concordano le modalità e i tempi per realizzare un progressivo raccordo tra il sistema informativo del Ministero della pubblica istruzione ed il sistema informativo lavoro (SIL) di cui allarticolo 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.469, ai fini di una piena attuazione dellobbligo di frequenza delle attività formative. Art. 9 1. Le risorse di cui allarticolo 68, comma 4, lett. b) della legge 17 maggio 1999, n. 144 sono destinate al finanziamento delle iniziative di cui al comma 1, lettera a) del medesimo articolo. Il Ministero della pubblica istruzione, dintesa con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede a ripartire annualmente tali risorse per lo svolgimento delle attività di cui agli articoli 3, 4, 6 e 7 del presente regolamento. 2. Le risorse di cui allarticolo 68, comma 4, lettera a) della legge n. 144 del 1999 sono destinate al finanziamento delle iniziative di cui al comma 1, lettere b) e c) nonché delle attività previste dal comma 3 del medesimo articolo. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dintesa col Ministero della pubblica istruzione provvede a ripartire annualmente tali risorse tra le regioni sulla base del numero di giovani di 15, 16 e 17 anni residenti in ciascuna regione che non hanno frequentato la scuola nellanno scolastico precedente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 12 luglio 2000 CIAMPI
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