Il t.f.r.
è esigibile al momento della cessazione del rapporto Il termine per il pagamento
non può essere differito con accordo sindacale
- Lart.
1183 cod. civ., secondo cui il giudice può stabilire un ragionevole termine per
ladempimento della prestazione, in considerazione della sua natura, con conseguente
spostamento della scadenza dellobbligazione, non si applica per il pagamento del
trattamento di fine rapporto, anche se per la sua determinazione possono essere necessarie
operazioni di calcolo.
Infatti
lart. 2110 cod. civ. stabilisce con norma imperativa che il t.f.r. deve essere
pagato al momento della cessazione del rapporto. Il tempo di maturazione del credito,
coincidente con lesigibilità, è, quindi determinato dalla legge.
A questa
regola non può derogare nemmeno la contrattazione collettiva. Questione del tutto diversa
è se limpossibilità di determinazione del quantum del credito prima del
trascorrere di un certo tempo sia idonea ad escludere la colpa debitoria e se tale
esclusione possa in qualche modo rilevare sulla decorrenza di interessi e rivalutazione
(Cassazione Sezione Lavoro n. 10942 del 18 agosto 2000, Pres. DellAnno, Rel.
Picone).
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