| IL LAVORATORE NON PUÒ ESSERE
LICENZIATO PER GRAVE INSUBORDINAZIONE AI SUPERIORI SE IL PROCEDIMENTO
DISCIPLINARE HA AVUTO INIZIO CON LA CONTESTAZIONE DI RISSA CON IL COLLEGA DI
LAVORO La sanzione è
illegittima per violazione del diritto di difesa (Cassazione Sezione Lavoro n. 11265 del
28 agosto 2000, Pres. DAngelo, Rel. Balletti).
A.P., dipendente della S.r.l.
Coesa, è stato sottoposto a procedimento disciplinare e licenziato previa contestazione
delladdebito di avere causato una rissa con il collega di lavoro A.V..
Il licenziamento è stato però motivato con riferimento allinfrazione di
grave insubordinazione ai superiori.
Il lavoratore ha impugnato il
licenziamento davanti al Pretore di Marsala sostenendo, tra laltro, che esso doveva
ritenersi illegittimo perché motivato con riferimento ad uninfrazione diversa da
quella in precedenza contestata; in proposito egli ha fatto tra laltro rilevare che
il contratto di lavoro per i metalmeccanici applicato dallazienda prevede
distintamente, come infrazioni disciplinari, la rissa allinterno dei reparti
di lavorazione e la grave insubordinazione ai superiori.
Sia il Pretore che, in grado di
appello, il Tribunale di Marsala, hanno ritenuto legittimo il licenziamento.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro
n. 11265 del 28 agosto 2000, Pres. DAngelo, Rel. Balletti) ha accolto il ricorso del
lavoratore, richiamando il suo costante orientamento secondo cui il licenziamento non può
essere motivato con riferimento ad uninfrazione diversa da quella preventivamente
contestata. In questo caso ha osservato la Corte il fatto posto a fondamento
del licenziamento (insubordinazione) si configura come profondamente diverso rispetto a
quello preventivamente contestato (rissa), dal momento che la persona con la quale il
lavoratore aveva litigato viene indicata dapprima come collega di lavoro e
successivamente come superiore: con la conseguenza che il lavoratore incolpato
non ha potuto in alcun modo difendersi dalladdebito di grave insubordinazione ai
superiori.
In questo modo ha affermato
la Corte il comportamento della società datrice di lavoro si è posto in
insanabile incompatibilità con le garanzie del diritto di difesa che il procedimento
disciplinare mira ad assicurare al lavoratore incolpato. Pertanto la Corte ha cassato la
decisione del Tribunale di Marsala rinviando il processo al Tribunale di Trapani e
fissando per il giudice di rinvio il seguente principio di diritto: Limmutabilità
della contestazione preclude al datore di lavoro di far valere, a sostegno delle sue
determinazioni disciplinari (nella specie licenziamento), circostanze nuove rispetto a
quelle contestate, tali da implicare una diversa valutazione dellinfrazione
disciplinare anche diversamente tipizzata dal codice disciplinare apprestato dalla
contrattazione collettiva, dovendosi garantire leffettivo diritto di difesa che la
normativa sul procedimento disciplinare di cui allart. 7 della legge 300/1970
assicura al lavoratore incolpato.
|