IL LAVORATORE NON PUÒ ESSERE LICENZIATO PER “GRAVE INSUBORDINAZIONE AI SUPERIORI” SE IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE HA AVUTO INIZIO CON LA CONTESTAZIONE DI “RISSA CON IL COLLEGA DI LAVORO”

La sanzione è illegittima per violazione del diritto di difesa (Cassazione Sezione Lavoro n. 11265 del 28 agosto 2000, Pres. D’Angelo, Rel. Balletti).
A.P., dipendente della S.r.l. Coesa, è stato sottoposto a procedimento disciplinare e licenziato previa contestazione dell’addebito di avere “causato una rissa con il collega di lavoro A.V.”. Il licenziamento è stato però motivato con riferimento all’infrazione di “grave insubordinazione ai superiori”.
Il lavoratore ha impugnato il licenziamento davanti al Pretore di Marsala sostenendo, tra l’altro, che esso doveva ritenersi illegittimo perché motivato con riferimento ad un’infrazione diversa da quella in precedenza contestata; in proposito egli ha fatto tra l’altro rilevare che il contratto di lavoro per i metalmeccanici applicato dall’azienda prevede distintamente, come infrazioni disciplinari, la “rissa all’interno dei reparti di lavorazione” e la “grave insubordinazione ai superiori”.
Sia il Pretore che, in grado di appello, il Tribunale di Marsala, hanno ritenuto legittimo il licenziamento.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 11265 del 28 agosto 2000, Pres. D’Angelo, Rel. Balletti) ha accolto il ricorso del lavoratore, richiamando il suo costante orientamento secondo cui il licenziamento non può essere motivato con riferimento ad un’infrazione diversa da quella preventivamente contestata. In questo caso – ha osservato la Corte – il fatto posto a fondamento del licenziamento (insubordinazione) si configura come profondamente diverso rispetto a quello preventivamente contestato (rissa), dal momento che la persona con la quale il lavoratore aveva litigato viene indicata dapprima come “collega di lavoro” e successivamente come “superiore”: con la conseguenza che il lavoratore incolpato non ha potuto in alcun modo difendersi dall’addebito di grave insubordinazione ai superiori.
In questo modo – ha affermato la Corte – il comportamento della società datrice di lavoro si è posto in insanabile incompatibilità con le garanzie del diritto di difesa che il procedimento disciplinare mira ad assicurare al lavoratore incolpato. Pertanto la Corte ha cassato la decisione del Tribunale di Marsala rinviando il processo al Tribunale di Trapani e fissando per il giudice di rinvio il seguente principio di diritto: “L’immutabilità della contestazione preclude al datore di lavoro di far valere, a sostegno delle sue determinazioni disciplinari (nella specie licenziamento), circostanze nuove rispetto a quelle contestate, tali da implicare una diversa valutazione dell’infrazione disciplinare anche diversamente tipizzata dal codice disciplinare apprestato dalla contrattazione collettiva, dovendosi garantire l’effettivo diritto di difesa che la normativa sul procedimento disciplinare di cui all’art. 7 della legge 300/1970 assicura al lavoratore incolpato”.