| LA VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI
INFORMAZIONE E DI TRASPARENZA NELLE PROCEDURE PER IL COLLOCAMENTO IN CIGS E IN
MOBILITA, SIA NELLA FASE INIZIALE CHE IN QUELLA CONCLUSIVA, COMPORTA
LINEFFICACIA DEI PROVVEDIMENTI AZIENDALI E PUO ESSERE FATTA VALERE DAI SINGOLI
LAVORATORI DAVANTI AL GIUDICE Anche quando
siano stati conclusi accordi con le organizzazioni sindacali e siano intervenuti decreti
ministeriali (Cassazione Sezioni Unite Civili n. 302 dell11 maggio 2000, Pres. Vela,
Rel. Prestipino).
Sia per il
collocamento in cassa integrazione straordinaria che per la riduzione di personale
mediante messa in mobilità o licenziamento collettivo la legge n. 223 del 1991 prevede
dettagliate norme procedurali. Per il collocamento in cigs lazienda è tenuta a
comunicare al sindacato, tra laltro, i criteri di individuazione dei lavoratori da
sospendere nonché le modalità della rotazione ossia della sospensione a turno dei
dipendenti dal lavoro.
Se
limpresa ritiene, per ragioni di ordine tecnico e organizzativo, di non adottare
meccanismi di rotazione, deve indicarne i motivi nel programma da sottoporre al comitato
interministeriale per il coordinamento della politica industriale (Cipi); qualora il Cipi
approvi il programma ma ritenga non giustificati i motivi per la mancata adozione della
rotazione, il ministro del lavoro promuove in proposito laccordo tra le parti, e,
ove questo non sia raggiunto, stabilisce con proprio decreto i meccanismi di rotazione, il
cui mancato rispetto dà luogo allapplicazione a carico dellazienda di
sanzioni pecuniarie.
Per il
collocamento in mobilità e il licenziamento collettivo, lart. 4 della legge n.
223/91 prevede tra laltro una dettagliata informazione preventiva sulle ragioni
della decisione aziendale, nonché lobbligo per limpresa di comunicare
allufficio regionale del lavoro, alla commissione regionale per limpiego e
allassociazione sindacale di categoria, contestualmente alladozione dei
provvedimenti, lelenco dei lavoratori collocati in mobilità, con lindicazione
per ciascun soggetto del nominativo, del luogo di residenza, della qualifica, del livello
di inquadramento, delletà, del carico di famiglia nonché con puntuale indicazione
delle modalità con cui sono stati applicati i criteri di scelta dei lavoratori posti in
mobilità.
Sugli
effetti del mancato rispetto degli obblighi di informazione e di trasparenza nelle
procedure per il collocamento in cigs e per la messa in mobilità, si sono verificate,
nellambito della Sezione Lavoro della Suprema Corte, oscillazioni giurisprudenziali
per quanto concerne in particolare la possibilità per i singoli lavoratori di far valere
davanti al giudice i vizi procedurali e di ottenere in base ad essi la dichiarazione di
inefficacia dei provvedimenti, anche se questi siano stati emessi in base agli accordi
sindacali aziendali e, in materia di cigs, siano intervenuti decreti ministeriali di
autorizzazione.
Le Sezioni
Unite della Suprema Corte con sentenza n. 302 dell11 maggio 2000 (Pres. Vela, Rel.
Prestipino), hanno composto i contrasti affermando che tutti gli obblighi di informazione
e di trasparenza previsti dalla legge n. 223/91 sono posti a garanzia non soltanto della
funzione del sindacato, ma anche dei diritti dei singoli lavoratori e che questi possono
agire giudiziariamente per ottenere la dichiarazione di inefficacia, per vizi procedurali,
dei provvedimenti aziendali.
I protagonisti della vicenda
La vicenda che
è stata sottoposta allesame delle Sezioni Unite vede come protagonisti alcuni
dipendenti della S.p.A. SGL Carbon addetti allo stabilimento di Narni, che tra il 1993 e
il 1995 sono stati prima collocati in cigs e quindi messi in mobilità a seguito di
accordi fra le aziende e le organizzazioni sindacali.
Nel ricorso
da loro proposto davanti al Pretore di Terni per ottenere la dichiarazione di
illegittimità dei provvedimenti aziendali essi hanno esposto:
- che con
lettera del 7 gennaio 1993 l'azienda aveva iniziato la procedura di mobilità in relazione
ai lavoratori impiegati nei suoi diversi stabilimenti, ivi compreso quello di Narni,
dichiarando che, dopo i periodi di cassa integrazione straordinaria in precedenza
usufruiti, era risultato un esubero di centosettantaquattro dipendenti (ottantasette dei
quali addetti allo stabilimento di Narni);
- che, con
riferimento a tale stabilimento, le parti sindacali e l'azienda il 26 aprile 1993 avevano
raggiunto un accordo, con il quale era stato dato atto che esistevano le condizioni per
ottenere un nuovo periodo di trattamento straordinario di integrazione salariale per
centoventiquattro lavoratori, ma in pari tempo era stato precisato che alla fine del
periodo di sospensione sarebbe stato utilizzato lo strumento della mobilità;
- che,
contestualmente a questo accordo, le parti avevano sottoscritto un altro verbale, nel
quale era stato precisato che "la situazione e gli strumenti di gestione approntati e
le esigenze tecnico-produttive fanno sì che non siano praticabili soluzioni di rotazione
per il personale interessato alla cigs, al quale verrà altresì anticipato mensilmente il
previsto trattamento";
- che i
suddetti accordi erano stati ribaditi in un ulteriore verbale sottoscritto dall'azienda e
dalle parti sindacali il 28 aprile 1993 presso il Ministero del Lavoro, nel quale era
stato rilevato che esistevano le condizioni per la richiesta di cassa integrazione
straordinaria in relazione ai lavoratori esuberanti di cui alla precedente lettera del 7
gennaio 1993 ed era stato riaffermato che al termine del periodo di trattamento
straordinario sarebbe stato utilizzato lo strumento della mobilità:
- che,
essendo stato concesso il trattamento di cassa integrazione a seguito di approvazione del
programma da parte del Cipi, essi ricorrenti erano stati sospesi dal lavoro a decorrere
dal 29 marzo 1993 e che il trattamento in questione era stato poi prorogato previa
conclusione di ulteriori accordi fra l'azienda e le parti sindacali;
- che con
lettera del 19 luglio 1995, nella quale era stato fatto riferimento "ai motivi
tecnici organizzativi e produttivi già illustrati nei predetti accordi", l'azienda
aveva dato inizio alla procedura di mobilità per quarantotto lavoratori addetti allo
stabilimento di Narni (poi ridotti a quarantasei, ivi compresi essi ricorrenti), nei cui
confronti erano stati precisati i profili professionali già indicati nel precedente
provvedimento del 7 gennaio 1993;
- che con
verbale del 4 ottobre 1995, sottoscritto dall'Azienda e dalle organizzazioni sindacali
aziendali con riferimento allo stabilimento di Narni, essendo stato constatato che la
procedura di mobilità si era ormai esaurita, era stato concordato che la società datrice
di lavoro avrebbe collocato in mobilità quarantasei dipendenti in esubero, già sospesi
in CIGS, "i cui profili professionali sono specificati nella lettera di apertura
della procedura del 19 luglio 1995";
- che con
verbale del 4-5 ottobre 1995, sottoscritto dall'Azienda e dalle organizzazioni sindacali
presso il Ministero del Lavoro, era stato ribadito l'accordo raggiunto in sede locale ed
era stato precisato che l'Azienda avrebbe collocato in mobilità i quarantasei lavoratori
in esubero a far tempo dal 6 ottobre 1995;
- che
contestualmente era stato loro intimato il licenziamento, da ciascuno di essi prontamente
impugnato.
Tutto ciò
premesso, i ricorrenti denunciavano diversi profili di illegittimità sia del
provvedimento di sospensione dal lavoro, soprattutto per la mancata comunicazione dei
criteri di scelta e per la mancata applicazione del sistema della rotazione, sia del
licenziamento, a causa della esistenza di vizi procedurali e della illegittimità dei
criteri di scelta, e chiedevano che la società Carbon fosse condannata a corrispondere
loro le differenze retributive maturate nei loro confronti in tutto il periodo in cui era
durato il trattamento straordinario di integrazione salariale e a reintegrarli nel posto
di lavoro, con tutte le conseguenze di carattere patrimoniale previste dalla legge.
Costituitasi
in giudizio, la società convenuta ha contestato la fondatezza delle pretese avversarie,
chiedendone il rigetto.
Le decisioni di merito
Con sentenza non
definitiva del 29 maggio 1997 il Pretore ha dichiarato l'illegittimità sia del
provvedimento di sospensione per cassa integrazione guadagni straordinaria, sia dei
successivi atti di recesso, ordinando l'immediata reintegrazione dei lavoratori nel posto
di lavoro e condannando la società al risarcimento dei danni; con separata ordinanza la
causa è stata rimessa sul ruolo per la determinazione del quantum.
La sentenza
non definitiva, immediatamente impugnata dalla società Carbon, è stata confermata dal
Tribunale di Terni con sentenza del 10 novembre 1997.
Quanto al
provvedimento di sospensione, il Tribunale ha osservato che negli accordi sottoscritti fra
la società Carbon e le organizzazioni sindacali non erano stati indicati né i criteri di
scelta del personale da sospendere né le ragioni dalla mancata adozione del meccanismo
della rotazione (dagli accordi stessi, anzi appariva chiaro che la sorte dei lavoratori
sospesi era segnata fin dall'inizio), con conseguente illegittimità della sospensione
anche perché il concetto di esubero strutturale, dedotto per 1a prima volta
nelle difese giudiziali, non poteva rispondere al chiesto procedimento di integrazione
salariale, essendo questo diretto al risanamento dell'azienda e al reinserimento dei
lavoratori nel processo produttivo.
Riguardo al
recesso, poi, il giudice di appello ha rilevato che nelle comunicazioni finali inviate
agli uffici e agli organismi contemplati nel nono comma dell'art. 4 della legge 23 luglio
1991 n. 223 era stato in modo insufficiente (e illegittimo) indicato, per individuare il
personale posto in mobilità, "il criterio dettato dall'art. 5 della legge". Il
giudice di appello ha aggiunto che non era possibile integrare tale indicazione con altri
atti della procedura che avevano preceduto il recesso, non rinvenendosi in questi alcun
elemento utile a tal fine, sicché non era possibile accertare, essendo state del tutto
omesse, le modalità con le quali erano stati applicati i criteri di scelta. La SGL Carbon
ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo, tra laltro, lirrilevanza dei
vizi procedurali denunciati dai lavoratori.
La decisione delle Sezioni Unite: trasparenza
e verificabilità
delle decisioni aziendali
Le Sezioni Unite
con la sentenza n. 302 del 2000 hanno rigettato il ricorso dellazienda. Per quanto
concerne il collocamento in cigs, la Corte ha rilevato in particolare che la comunicazione
dei criteri di individuazione dei lavoratori svolge una funzione più pregnante, di
garanzia procedimentale, scopo della disposizione di legge essendo quello di rendere
trasparente e verificabile la scelta del datore di lavoro in funzione di tutela di quei
lavoratori che, subendo la scelta suddetta, si trovano in una situazione di mera
soggezione.
Sulla base
di queste considerazioni ha affermato la Corte - si deve ritenere che la
comunicazione sia stata prevista per assolvere ad una duplice funzione, essendo diretta,
per un verso, a porre le organizzazioni sindacali in grado di concordare la scelta dei
lavoratori da sospendere e, per un altro verso, ad assicurare "la tutela degli
interessi dei lavoratori in relazione alla crisi dell'impresa" (secondo quanto già
prevedeva, come si è visto, l'art. 5, quinto comma, della legge n. 164 del 1975); tenuto
conto della duplice funzione prevista dal legislatore, si deve affermare che la violazione
dell'obbligo della comunicazione (e, del pari, l'esistenza di vizi inerenti al contenuto
di tale obbligo), da un lato integra una vera e propria ipotesi di condotta antisindacale,
che può formare oggetto dellazione prevista dall'art. 28 della L. 20 maggio 1970 n.
300 e, dall'altro, investendo un elemento essenziale (e non meramente formale o marginale)
della complessa fattispecie, è causa diretta di illegittimità del provvedimento finale,
perché preclude la mancata verifica del corretto esercizio del potere del datore di
lavoro e impedisce il perseguimento dello scopo previsto dalla legge.
Il giudice ordinario può disapplicare
il decreto che ha concesso la cigs
Conseguentemente
ha osservato la Corte - considerato che l'atto conclusivo del procedimento (il
decreto di concessione dell'integrazione salariale) immediatamente determina la
sospensione delle contrapposte prestazioni che formano il contenuto del rapporto di lavoro
- nel senso che il lavoratore sospeso non è obbligato a svolgere la prestazione
lavorativa e contemporaneamente il datore di lavoro non è tenuto a corrispondere la
retribuzione linosservanza delle garanzie procedimentali, implicante la
mancata attuazione del principio di trasparenza, incide direttamente sul medesimo
provvedimento finale di concessione del beneficio; con la conseguenza che i lavoratori,
che ne subiscono gli effetti, possono convenire il datore di lavoro davanti al giudice
ordinario, allo scopo di conseguire, previo accertamento in via incidentale della
illegittimità del decreto ministeriale con conseguente disapplicazione del medesimo, il
pagamento della retribuzione piena e non integrata.
Le regole procedurali
per lattuazione della mobilità
Per quanto
concerne il collocamento in mobilità, la Corte ha in primo luogo ricordato che la
facoltà di avviare la procedura di mobilità è subordinata ai seguenti adempimenti, da
compiersi nei termini di volta in volta stabiliti dalle norme contenute negli artt. 4 e 5
della legge n. 223/91:
1.deve
essere data, in primo luogo, comunicazione scritta alle rappresentanze sindacali aziendali
e alle rispettive associazioni di categoria o, in mancanza, alle associazioni di categoria
aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale; copia della
comunicazione deve essere pure inviata all'ufficio provinciale del lavoro e della massima
occupazione (art. 4, commi secondo e quarto);
2.la
comunicazione - alla quale deve essere allegata la ricevuta del versamento fatto all'INPS
di parte della somma posta dalla legge a carico dell'impresa che intende fruire della
procedura di mobilità (art. 5, quarto comma) - deve contenere i motivi che determinano la
situazione di eccedenza del personale, i motivi tecnici, organizzativi o produttivi che
non consentono soluzioni diverse dalla mobilità, il numero, la collocazione aziendale e i
profili professionali del personale eccedente e del personale abitualmente impiegato, le
eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale della
attuazione del programma (art. 4, terzo comma);
3.a
richiesta delle rappresentanze sindacali aziendali e delle rispettive associazioni di
categoria viene effettuato un esame congiunto delle ragioni addotte dall'imprenditore e
delle eventuali misure alternative, per verificare la possibilità di una diversa
utilizzazione del personale da porre in mobilità (o di parte di esso) "anche
mediante contratti di solidarietà e forme flessibili di gestione del tempo di
lavoro"; la consultazione viene eseguita allo scopo di raggiungere un accordo sulla
eccedenza del personale (e la conclusione dell'accordo consente, fra l'altro, all'impresa
un risparmio in termini di somme da versare all'INPS: art. 5, quarto comma, ultimo
periodo); qualora l'accordo non venga raggiunto, le parti sono convocate, al fine di un
ulteriore esame della materia, davanti all'ufficio provinciale del lavoro e della massima
occupazione, che deve formulare proposte per la realizzazione dell'accordo stesso (art. 4,
commi quinto, sesto e settimo; v. l'ottavo comma in ordine alla abbreviazione dei termini
ove il numero dei lavoratori interessati alla procedura sia inferiore a dieci;
4.raggiunto
o meno l'accordo e, quindi, esaurite queste distinte fasi della procedura,
"limpresa ha facoltà di collocare in mobilità gli impiegati, gli operai e i
quadri eccedenti, comunicando per iscritto a ciascuno di essi il recesso, nel rispetto dei
termini di preavviso"; "contestualmente" da parte del medesimo datore di
lavoro deve essere data comunicazione scritta, sia all'ufficio regionale del lavoro e
della massima occupazione, sia alla commissione regionale per l'impiego, sia alle
associazioni di categoria, dell'elenco dei lavoratori collocati in mobilità, "con
l'indicazione per ciascun soggetto del nominativo, del luogo di residenza, della
qualifica, del livello di inquadramento, dell'età, del carico di famiglia" e deve
essere pure data "puntuale indicazione delle modalità con le quali sono stati
applicati i criteri di scelta(art. 4, nono comma).
Definizione e applicazione
dei criteri di scelta
Quest'ultima
disposizione ha osservato la Corte - va rapportata a quella contenuta nell'art. 5,
primo comma, che stabilisce che i lavoratori da porre in mobilità debbono essere
individuati, tenuto conto delle esigenze tecnico-produttive ed organizzative del complesso
aziendale, in primo luogo in base ai criteri concordati con le organizzazioni sindacali
qualora sia stato raggiunto l'accordo di cui si è sopra parlato o, in mancanza, nel
rispetto, in concorso tra loro, dei criteri relativi ai carichi di famiglia,
all'anzianità e alle esigenze tecnico produttive ed organizzative (v., al riguardo, Corte
cost. 30 giugno 1994 n. 268, che ha affermato che gli accordi sindacali che fissano i
criteri di scelta dei lavoratori da collocare in mobilità previsti dall'art. 5, primo
comma, non appartengono alla specie dei contratti collettivi normativi, non essendo
rivolti a regolare rapporti individuali di lavoro, aggiungendo che l'efficacia degli
accordi si esplica direttamente nei confronti dell'imprenditore stipulante e solo
indirettamente sul singolo prestatore di lavoro). Pertanto, come è stato già rilevato in
una sentenza emessa dalla Sezione Lavoro della Corte (Cass. 11 marzo 1997 n. 2165), ai
sensi dell'art. 4, commi quinto e nono, prima di procedere, in concreto, alla riduzione
del personale da porre in mobilità il datore di lavoro deve elaborare i criteri di scelta
dei lavoratori e, poi, determinare le modalità di applicazione di tali criteri: solo in
un momento successivo a tali necessari adempimenti può essere intimato il recesso ai
lavoratori sui quali è stata indirizzata la scelta e deve essere data contestuale
comunicazione dell'elenco dei prescelti agli organismi amministrativi ed alle associazioni
sindacali indicati dalla legge.
Il comma
dodicesimo dell'art. 4 stabilisce che le comunicazioni che il datore di lavoro deve fare
all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, alla commissione regionale
per l'impiego e alle associazioni di categoria (v. il punto XII.4); "sono prive di
efficacia ove siano state effettuate senza l'osservanza della forma scritta e delle
procedure previste dal presente articolo".
Inoltre, ai
sensi dell'art. 5, terzo comma, il recesso intimato ai lavoratori posti in mobilità
"è inefficace qualora sia intimato senza l'osservanza della forma scritta o in
violazione delle procedure richiamate dall'art. 4, comma 12" ed è annullabile se
siano stati violati i criteri di scelta, tanto se tali criteri siano stati stabiliti
nell'accordo concluso con le organizzazioni sindacali, quanto se siano stati definiti, in
caso di mancato raggiungimento dell'accordo, personalmente dal datore di lavoro.
L'impugnazione del recesso, salvo il caso dell'inosservanza della forma scritta, deve
essere effettuata entro il termine di sessanta giorni.
Questo
complesso sistema ha affermato la Corte - dà conto della ratio alla quale si è
ispirato il legislatore nella formulazione delle singole norme, che sono state dettate per
fornire (sul piano sia collettivo che individuale) una tutela la più completa possibile a
tutti i soggetti coinvolti nella procedura, soprattutto se si tiene presente la situazione
dei lavoratori da licenziare (e cioè di coloro sui quali ricadono, in termini di massimo
pregiudizio, gli effetti finali della procedura medesima): proprio per garantire siffatta
tutela e a pena dell'inefficacia del licenziamento, il datore di lavoro è stato gravato
di una duplice incombenza (oltre a quella di osservare la forma scritta), dovendo lo
stesso, in un primo tempo, manifestare i criteri da utilizzare per la selezione del
personale eccedente (concordati con le associazioni sindacali o unilateralmente
predisposti) e, successivamente, esternare le modalità di applicazione dei suddetti
criteri come prima definiti. E il veicolo, il più idoneo possibile a rendere conoscibili
queste scelte imprenditoriali, è stato individuato nelle comunicazioni, che, ai sensi del
nono comma dell'art. 4, debbono essere fatte sia agli indicati organismi amministrativi
(che debbono predisporre le liste di mobilità e gli altri adempimenti collegati a questa
incombenza), sia alle organizzazioni sindacali, per consentire a queste ultime di
esercitare quel controllo preventivo di cui si è sopra parlato.
Essenzialità delle informazioni che
lazienda è tenuta a dare
contestualmente ai licenziamenti
L'uso
dell'avverbio "contestualmente", da parte del suddetto nono comma dell'art. 4,
in modo chiaro indica che tutti gli atti contemplati dalla norma - il recesso e le
comunicazioni - debbono essere posti in essere nello stesso contesto, al fine di
consentire al lavoratore - nei confronti del quale il datore di lavoro non ha
immediatamente alcun obbligo di personale comunicazione (Cass. 10 giugno 1999 n. 5718) -
di conoscere per via indiretta le ragioni della sua collocazione in mobilità.
Pertanto
ha affermato la Corte - poiché sul singolo lavoratore, che non vi partecipa
direttamente, ricade l'effetto finale del procedimento (il provvedimento espulsivo che
sommamente lo danneggia), non può destare meraviglia il fatto che il legislatore abbia
sanzionato con l'inefficacia del recesso non solo l'inosservanza delle varie fasi
procedimentali che precedono l'invio delle comunicazioni conclusive, ma anche le
violazioni inerenti a tali comunicazioni, le quali, in base al dettato della medesima
legge, debbono essere inviate agli indicati organismi complete dei dati richiesti. Solo in
tal modo, del resto, può trovare spiegazione la norma, contenuta nel medesimo art. 5, che
stabilisce che la comunicazione del licenziamento inviata al lavoratore deve avere, come
unico requisito, la forma scritta.
In
definitiva ha affermato la Corte - nella materia dei licenziamenti regolati dalla
legge 23 luglio l991 n. 223, finalizzata alla tutela, oltre che degli interessi pubblici e
collettivi, soprattutto degli interessi dei singoli lavoratori coinvolti nella procedura,
ai sensi del terzo comma dell'art. 5 la sanzione dell'inefficacia del licenziamento
ricorre anche in caso di violazione della norma di cui al nono comma dell'art. 4, che
impone al datore di lavoro di dare comunicazione, ai competenti uffici del lavoro e alle
organizzazioni sindacali, delle specifiche modalità di applicazione dei criteri di scelta
dei lavoratori da licenziare; dovendosi peraltro ribadire, conformemente a quanto sopra è
stato già detto, che, fermo restando che l'inefficacia può essere fatta valere da
ciascun lavoratore interessato nel termine di decadenza di sessanta giorni previsto
dall'art. 5 della legge, al vizio procedurale può essere dato rimedio mediante il
compimento dell'atto mancante o la rinnovazione dell'atto viziato.
|