LA NATURA ANTISINDACALE DEL LICENZIAMENTO PUO’ ESSERE ACCERTATA MEDIANTE PRESUNZIONI

Quando le ragioni organizzative addotte per giustificare il provvedimento risultano inesistenti (Cassazione Sezione Lavoro n. 11487 del 1° settembre 2000, Pres. Santojanni, Rel. Lupi).
V.S., dipendente della Ditta Autolinee Saquella con mansioni di autista, rappresentante sindacale, è stato licenziato una prima volta nel maggio 1990 per la partecipazione ad uno sciopero. In seguito ad un’azione giudiziaria promossa dal sindacato, egli è stato reintegrato nel posto di lavoro. Nell’ottobre dello stesso anno l’azienda, che aveva meno di 16 dipendenti, lo ha nuovamente licenziato con motivazione riferita ad esigenze organizzative, affermando che aveva deciso di dotarsi di un’officina per le riparazioni degli automezzi e di assumere un meccanico, con conseguente necessità di eliminare il posto di lavoro di V.S.
Il lavoratore ha impugnato il secondo licenziamento sostenendo che anch’esso aveva natura discriminatoria ed antisindacale in quanto, tra l’altro, le ragioni organizzative addotte non erano sufficienti a giustificarlo.
Il Pretore di Benevento ha dichiarato la nullità del licenziamento e, applicando l’art. 3 della legge n. 108 del 1990 ha ordinato la reintegrazione di V.S. nel posto di lavoro, in base all’art. 18 St. Lav., applicabile anche alle aziende con meno di 16 dipendenti nel caso di licenziamenti discriminatori intimati a cagione dell’attività sindacale svolta dal lavoratore.
Questa decisione è stata confermata in grado di appello dal locale Tribunale, che ha ritenuto infondata la giustificazione di natura organizzativa addotta dall’azienda ed ha ravvisato nel provvedimento un intento antisindacale; l’assunzione di un meccanico e l’approntamento di una officina – ha osservato il Tribunale - non erano incompatibili con il mantenimento in servizio di un autista di linea e che non vi era alcuna allegazione in ordine alla diseconomicità della linea cui era addetto V.S. e ad un rapporto costo/benefici favorevole all’assunzione di un meccanico ed alla soppressione del posto di V.S.
In mancanza di tali prove e in considerazione dei precedenti dissidi sindacali e del licenziamento discriminatorio, annullato con provvedimento giurisdizionale non impugnato, in mancanza di prova di un giustificato motivo oggettivo, il Tribunale ha concluso che doveva ritenersi discriminatorio anche il secondo licenziamento, quale espressione ulteriore dell’intento di non volere mantenere in servizio l’unico dipendente che svolgeva attività sindacale.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 11487 del 1° settembre 2000, Pres. Santojanni, Rel. Lupi) ha rigettato il ricorso dell’azienda, in quanto ha ritenuto che il Tribunale abbia correttamente accertato l’intento discriminatorio del licenziamento, basandosi non solo sull’inesistenza di un’effettiva ragione organizzativa ma anche su altri elementi presuntivi, costituiti dalla qualità di rappresentante sindacale di V.S., dall’opposizione dell’impresa all’attività sindacale sfociata nel precedente licenziamento discriminatorio e dall’annullamento di questo. Il Tribunale ha quindi ritenuto la prova dell’intento discriminatorio sulla base di presunzioni – gravi e concordanti – in conformità della previsione dell’art. 2729 cod. civ. che regola il valore probatorio delle presunzioni semplici.