DECRETO 15 settembre 2000
Assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico. Individuazione dei requisiti delle persone soggette allobbligo assicurativo
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLINTERNO
E
IL MINISTRO DELLE FINANZE
VISTA la legge 3 dicembre 1999, n.493, capo III, che istituisce lassicurazione obbligatoria contro gli infortuni in ambito domestico;
VISTO, in particolare, larticolo 11, comma 2, della legge citata, il quale dispone che, per lindividuazione delle persone soggette allobbligo di assicurazione di cui allarticolo 7, comma 3, e per laccertamento dei requisiti di cui allarticolo 8, comma 2, i servizi comunali di anagrafe dello stato civile e lamministrazione finanziaria dello Stato collaborano con lINAIL, secondo modalità stabilite con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dellinterno e delle finanze;
VISTO il testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni e integrazioni;
DECRETA
Art. 1
1. Sono soggetti allobbligo dellassicurazione di cui al capo III della legge 3 dicembre 1999, n. 493, le persone che si trovano nelle condizioni previste dallart. 6, comma 2 lett. a) e c)., aventi i requisiti di cui allart. 7, comma 3.
Art. 2
1. Per la determinazione dei redditi ai fini dellapplicazione delle lettere a) e b) dellarticolo 8 della legge 3 dicembre 1999, n. 493, si fa riferimento al reddito complessivo lordo ai fini IRPEF, riferito allanno precedente alla dichiarazione sostitutiva prevista dal decreto ministeriale emanato ai sensi dellarticolo 11, comma 1, della legge 3 dicembre 1999, n. 493, citata.
Art. 3
1. LINAIL, per lindividuazione delle persone soggette allobbligo e per laccertamento dei requisiti previsti nella legge 3 dicembre 1999, n. 493, e nelle modalità di attuazione dellart.11 della medesima legge, si avvale dei dati disponibili presso i servizi comunali di anagrafe e presso lamministrazione finanziaria.
2. A tale scopo, con apposite convenzioni tra lINAIL, il Ministero dellinterno e il Ministero delle finanze potranno essere definite modalità tecniche e procedurali per garantire laccesso ai dati necessari nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni.Roma, 15 settembre 2000
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SALVIIl Ministro dellinterno
BIANCOIl Ministro delle finanze
DEL TURCO