Con una recente sentenza la
Cassazione ha affermato che la lavoratrice madre può essere licenziata solo per mancanze
di particolare gravità, dal momento che non è sufficiente la normale "giusta
causa" (Cass. 21 settembre 2000, n. 12503). Unimpiegata con mansioni
desattrice è stata licenziata una prima volta nel maggio del 92 per
soppressione del servizio desazione. Ha impugnato il licenziamento con lettera
raccomandata e, successivamente, a giugno , durante il periodo di preavviso, ha consegnato
allazienda una certificazione medica attestante il suo stato di gravidanza. Pochi
giorni dopo, avendo rilevato dai bollettini di versamento una differenza negativa rispetto
alle registrazioni contabili, ha comunicato ai suoi superiori tale dato. In seguito a
ciò, è stata sottoposta a procedimento disciplinare con laddebito davere
causato un ammanco di circa 8 milioni nelle somme riscosse e licenziata quindi una nuova
volta per "giusta causa".
Anche questo licenziamento veniva impugnato,
in quanto lammanco non era stato dimostrato e comunque doveva essere imputato
allazienda quale errore contabile. Veniva inoltre chiesta lapplicazione
dellart. 2 della legge 30 dicembre 1971 n. 1204, secondo cui la donna in stato di
gravidanza è licenziabile soltanto per "colpa grave". Il pretore ha dichiarato
la nullità del licenziamento, ordinando la reintegrazione della ricorrente nel posto di
lavoro. Questa decisione è stata riformata, in grado dappello, dal tribunale, che
ha ritenuto legittimo il licenziamento, affermando che la "giusta causa" può
configurarsi anche per un fatto non doloso e non penalmente rilevante, ma comunque tale da
far venir meno la fiducia del datore di lavoro. La lavoratrice ha proposto ricorso per
cassazione, sostenendo che linadempienza della lavoratrice madre devessere
valutata con metro meno rigoroso di quello abituale, in quanto la legge prevede che essa
possa essere licenziata solo per colpa grave.
La Suprema Corte ha accolto
limpugnazione, rilevando che la tutela della lavoratrice in gravidanza ha acquistato
nella giurisprudenza "sempre di più reale consistenza ed effettività", come
risulta tra laltro dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 61/1991. La Corte ha
cassato la decisione del tribunale e ha stabilito per il giudice di rinvio il seguente
principio di diritto: "Ai fini delloperatività della norma dellart. 2,
terzo comma, lett. a), della legge n. 1204/1971 che rende inoperante il divieto di
licenziamento della lavoratrice madre sancito dal primo comma dello stesso articolo quando
ricorra "colpa grave da parte della lavoratrice" non è sufficiente
accertare la sussistenza di una giusta causa o di un giustificato motivo soggettivo di
licenziamento, ma è invece necessario (anche alla luce della sentenza della Corte
Costituzionale n. 61/1991) verificare con il relativo onere probatorio a carico del
datore di lavoro se sussista quella colpa specificamente prevista dalla suddetta
norma e diversa da quella prevista dalla legge o dalla disciplina collettiva per generici
casi dinfrazione o dinadempimento sanzionati con la risoluzione del rapporto;
salvo restando che la suddetta verifica devessere eseguita tenendo conto del
comportamento complessivo della lavoratrice, in relazione alle sue particolari condizioni
psico-fisiche legate allo stato di gestazione, le quali possono assumere rilievo ai fini
dellesclusione della gravità del comportamento sanzionato solo in quanto abbiano
operato come fattori causali o concausali dello stesso".
(Rassegna sindacale n.39, 24 ottobre 2000) |