| LA GIUSTA CAUSA DI LICENZIAMENTO
PUO CONSISTERE SOLTANTO IN UNA GRAVE MANCANZA DEL LAVORATORE Non si
configura in altri casi di impossibilità di prosecuzione del rapporto (Cassazione Sezione
Lavoro n. 13144 del 3 ottobre 2000, Pres. Trezza, Rel. Di Lella).
S.S. è stato licenziato, senza preavviso, dalla società
cooperativa Trentino Sicura, per giusta causa, costituita, secondo la
motivazione del provvedimento, da una situazione di contrasto determinatasi fra il
lavoratore e alcuni soci e dalla conseguente impossibilità di prosecuzione del rapporto.
Nel giudizio che ne è seguito sia il Pretore che, in grado di
appello, il Tribunale di Trento, pur non ravvisando alcuna inadempienza del lavoratore,
hanno ritenuto la sussistenza di una giusta causa non disciplinare e
conseguentemente hanno escluso il diritto di S.S. allindennità sostitutiva del
preavviso. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione sostenendo che il
licenziamento per giusta causa può essere intimato solo per gravi mancanze e non nel caso
che si verifichi unimpossibilità per altre ragioni, di prosecuzione del rapporto.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 13144 del 3 ottobre 2000, Pres.
Trezza, Rel. Di Lella) ha accolto il ricorso del lavoratore. Unormai remota
giurisprudenza ha ricordato la Corte - affermava che, con la generica definizione
di giusta causa di licenziamento, di cui allart. 2119 cod. civ., il legislatore
aveva inteso riferirsi a qualunque vicenda (e non solo a comportamenti inadempienti del
lavoratore) che non consentisse la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di
lavoro; successivamente alla entrata in vigore della legislazione limitativa dei
licenziamenti, a partire dalla legge 604/66, la giurisprudenza, confortata dalla dottrina
dominante, ha ritenuto che il concetto di giusta causa, così genericamente individuato
dallart. 2119 cod. civ., trovi la sua più precisa definizione nella stessa
definizione recata dalla legge n. 604/66 del giustificato motivo soggettivo
(notevole inadempimento agli obblighi contrattuali). La giusta causa ha
precisato la Corte - si differenzia dal giustificato motivo soggettivo non
già dal punto di vista qualitativo, trattandosi in entrambi i casi di comportamenti
inadempienti del lavoratore, bensì sotto il profilo quantitativo, nel senso della
maggiore gravità dellinadempimento tale, da non consentire la prosecuzione neppure
provvisoria del rapporto.
In questo caso pertanto ha concluso la Corte il
Tribunale di Trento ha errato allorché, pur escludendo che il lavoratore si sia reso
responsabile di uninfrazione, ha ravvisato lesistenza di una giusta causa di
licenziamento.
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