| LO SVOLGIMENTO DI MANSIONI SUPERIORI PER
SOSTITUZIONE DI LAVORATORI CHE FRUISCONO DEL RIPOSO SETTIMANALE PUO COMPORTARE LA
PROMOZIONE AUTOMATICA In base allart. 2103 cod. civ.
(Cassazione Sezione Lavoro n. 13940 del 21 ottobre 2000, Pres. De Musis, Rel. Lupi).
In base allart. 2103 cod. civ. il lavoratore che svolga per
almeno tre mesi mansioni superiori ha diritto alla promozione alla corrispondente
qualifica. Questo diritto è però escluso nel caso che lassegnazione a mansioni
superiori sia avvenuta per sostituzione di un collega assente con diritto alla
conservazione del posto.
A.M., dipendente delle Ferrovie dello Stato, inquadrato nella quinta
categoria, avendo svolto per più di tre mesi le mansioni proprie della sesta categoria,
ha chiesto al Pretore di Santa Maria Capua Vetere il riconoscimento del suo diritto alla
promozione. Lazienda si è difesa sostenendo che egli era stato impiegato per la
sostituzione di personale assente per riposi settimanali e quindi non aveva diritto alla
qualifica superiore, pur avendo svolto le relative mansioni.
Sia il Pretore che, in grado di appello, il Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere hanno ritenuto la domanda priva di fondamento, affermando che lo svolgimento
delle mansioni superiori era avvenuto per sostituzione di personale assente con diritto
alla conservazione del posto.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 13940 del 21 ottobre 2000, Pres.
De Musis, Rel. Lupi) ha accolto il ricorso del lavoratore affermando che, ai fini previsti
dallart. 2103 cod. civ., il lavoratore che non presti la sua opera per riposo
settimanale non può ritenersi assente con diritto alla conservazione del
posto come ad esempio chi sia in malattia. Assente ha osservato la Corte
significa, letteralmente, non presente nel luogo in cui si dovrebbe essere. Il
concetto di assenza involge due elementi: la non presenza ed il contrasto di questo fatto
con un dovere essere. Il lavoratore che fruisce del riposo settimanale ha precisato
la Corte non è assente dal lavoro, perché alla non presenza non si associa il
dover lavorare nel giorno di riposo; linterpretazione quindi del termine lavoratore
assente di cui allart. 2103 cod. civ. nel senso di mera non presenza è erronea.
Infatti in una organizzazione del lavoro in turni che coprono tutta
la settimana, compresa la festività ha aggiunto la Corte - occorre prevedere un
organico che rispetto al numero dei posti di lavoro comprenda unaliquota destinata a
coprire i turni di chi usufruisca dei riposi settimanali; così ad esempio se per una
determinata attività, che copre un solo turno giornaliero per sette giorni, sono
necessari sei lavoratori, lorganico dovrà prevederne sette per consentire il riposo
settimanale a turno di essi. Il settimo lavoratore non sostituisce a turno gli altri, ma
come gli altri copre lorganico necessario per espletare il servizio per sette giorni
con sei lavoratori presenti in ciascun giorno; la mancanza del settimo lavoratore
costituisce carenza di organico; se quindi la sostituzione di lavoratori non presenti per
riposo settimanale non ha carattere eccezionale ma continuativo si deve ritenere che
lorganico della qualifica sia carente.
Pertanto la Corte ha cassato la sentenza impugnata, rinviando la
causa ad altro giudice, per il quale ha stabilito il seguente principio di diritto: Nelle
imprese che esplicano la loro attività anche nei giorni festivi ed il cui organico deve
essere maggiorato dellaliquota necessaria a consentire il riposo settimanale a turno
dei dipendenti, ladibizione a mansioni superiori per sopperire alla carenza
dellorganico a consentire il riposo settimanale, non costituisce sostituzione di
personale assente con diritto alla conservazione del posto a sensi dellart. 2103
cod. civ., ma copertura di un posto (vacante) necessario per lespletamento
continuativo del servizio.
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