| IL DEMANSIONAMENTO COSTITUISCE LESIONE DELLA
DIGNITA DEL LAVORATORE, TUTELATA DALLART. 41 COST. E DALLART. 2087 COD.
CIV. Ne consegue il diritto al risarcimento del danno da liquidarsi in via
equitativa, anche se non via sia la prova di conseguenze patrimoniali negative (Sezione
Lavoro n. 14443 del 6 novembre 2000, Pres. Trezza, Rel. Mammone).
D.V., dipendente della Manetti & Roberts con qualifica di
quadro, è stato per due volte licenziato e in entrambi i casi ha ottenuto dal Pretore di
Firenze lannullamento del licenziamento, con ordine di reintegrazione nel posto di
lavoro.
Lazienda, dopo averlo richiamato in servizio, lo ha lasciato
privo di mansioni in condizioni di emarginazione dallattività lavorativa.
Pertanto D.V. si è rivolto nuovamente al Pretore chiedendogli, tra
laltro, la condanna dellazienda al risarcimento del danno professionale per la
privazione dellattività lavorativa subita dopo essere stato richiamato in servizio.
Il Pretore ha ritenuto che lazienda abbia violato lart.
41 Cost. Rep., che impone alliniziativa economica privata di non recare danno alla
dignità umana, nonché lart. 2087 cod. civ. che prescrive al datore di lavoro di
rispettare la personalità morale dei dipendenti; conseguentemente ha condannato
lazienda al risarcimento del danno determinandolo, in via equitativa, in misura di
lire 37 milioni.
Questa decisione è stata confermata, in grado di appello, dal
Tribunale di Firenze, che ha peraltro escluso il diritto del lavoratore ad un ulteriore
risarcimento per mancato avanzamento di carriera, in quanto ha ritenuto che sul punto il
lavoratore non abbia fornito la prova.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 14443 del 6 novembre 2000, Pres.
Trezza, Rel. Mammone) ha rigettato i ricorsi proposti da entrambe le parti contro la
sentenza di secondo grado, in quanto ha ritenuto che il Tribunale abbia correttamente
motivato la sua decisione. Con riferimento al danno professionale la Corte ha osservato
che esso può ravvisarsi sia nella lesione della dignità del lavoratore sia nella perdita
di possibilità di avanzamento e che in questo caso i giudici di merito, pur escludendo
che sia stata data la prova del pregiudizio di carriera, hanno esattamente ravvisato,
nella lesione della personalità del lavoratore, un pregiudizio da risarcirsi in via
equitativa.
Il demansionamento professionale ha osservato la Corte
dà luogo ad una pluralità di pregiudizi, solo in parte incidenti sulla potenzialità
economica del lavoratore. Infatti, il demansionamento non solo viola lo specifico divieto
di cui allart. 2103 cod. civ., (che afferma il diritto del lavoratore di svolgere
lattività che gli compete) ma costituisce lesione del diritto fondamentale alla
libera esplicazione della personalità del lavoratore nel luogo di lavoro, con la
conseguenza che il pregiudizio conseguente incide sulla vita professionale e di relazione
dellinteressato, con indubbia dimensione patrimoniale, che lo rende suscettibile di
risarcimento e di valutazione anche equitativa. Laffermazione di un valore superiore
della professionalità, direttamente collegato ad un diritto fondamentale del lavoratore e
costituente sostanzialmente un bene a carattere materiale ha affermato la Corte
consente di ritenere che la mortificazione della professionalità del lavoratore
possa dar luogo a risarcimento anche se non venga fornita la prova delleffettiva
sussistenza di un danno patrimoniale.
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