| Lazienda non può dilazionare la fruizione delle
ferie oltre lanno di competenza e imporre successivamente al lavoratore di smaltire
larretrato: pertanto, se il periodo di riposo previsto dal contratto non viene
tempestivamente concesso, il dipendente ha diritto al risarcimento. Questo, in sintesi, il
principio affermato da una recente sentenza della Cassazione (Cass. 24 ottobre 2000, n.
13980), che è stata richiamata nei giorni scorsi dai più importanti mezzi
dinformazione. Un dipendente con qualifica di quadro ha accumulato in vari anni di
lavoro un notevole arretrato di ferie non godute. Nel 95 lazienda gli ha
imposto il recupero dellarretrato, collocandolo in ferie, nonostante le sue
rimostranze, dal 22 febbraio al 28 aprile e dal 18 settembre al 17 dicembre. Il lavoratore
ha chiesto al pretore di Genova di dichiarare illegittimo il suo collocamento in ferie e
di condannare la società a ricostituire il suo monte ferie arretrate, senza tener conto
dellastensione dal lavoro impostagli. Lazienda si è difesa sostenendo che il
collocamento del lavoratore in ferie per recupero degli arretrati doveva ritenersi
giustificato dalla crisi economica del settore. La
domanda del lavoratore è stata rigettata dal pretore e accolta invece, in grado
dappello, dal tribunale, che ha dichiarato lillegittimità del collocamento in
ferie. Lazienda ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo daver
legittimamente esercitato i suoi poteri organizzativi. La Suprema Corte ha rigettato il
ricorso, ricordando che, in base allarticolo 2109 del codice civile, il prestatore
di lavoro ha diritto, dopo un anno dininterrotto servizio, a un periodo annuale di
ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che limprenditore
stabilisce, tenuto conto delle esigenze dellimpresa e degli interessi del
lavoratore. Questa norma, ha affermato la Corte, attribuisce al datore di lavoro un potere
di natura discrezionale che non è privo di vincoli. In sostanza, limprenditore deve
organizzare il periodo di ferie in modo utile per le esigenze dellimpresa, ma non
ingiustificatamente vessatorio nei confronti del lavoratore e dimentico delle legittime
esigenze di questi. Il potere discrezionale del datore di lavoro è inoltre limitato, ha
osservato la Corte, da norme inderogabili, come quella per la quale limprenditore
deve preventivamente comunicare al prestatore di lavoro il periodo stabilito per il
godimento delle ferie (terzo comma dellarticolo 2109 del codice civile) e quella
secondo la quale le ferie devono essere godute entro lanno di lavoro e non
successivamente (ex art. 2109, secondo comma, del codice civile). La ragione di
questultima norma dipende dalla funzione propria delle ferie annuali, che è quella
dassicurare il recupero delle energie fisiche e psichiche da parte del lavoratore.
Una funzione che sarebbe compromessa se non avvenisse con
periodicità almeno annuale, comè stato affermato espressamente dalla Corte
costituzionale quando ha dichiarato illegittimo il penultimo comma dellarticolo 22,
allegato a) del regio decreto 8 gennaio 1931 n. 148, nella parte in cui prevedeva che
lautoferrotranviere potesse non fruire delle ferie nel corso dellanno
lavorativo (sentenza 19 dicembre 1990 n. 543). Pertanto, ha concluso la Cassazione, deve
ritenersi che, una volta decorso lanno di competenza, il datore di lavoro non possa
più imporre al lavoratore di godere effettivamente delle ferie, né tantomeno possa
stabilire il periodo nel quale deve goderle, ma sia tenuto al risarcimento del danno.
(Rassegna sindacale n.42, 14 novembre 2000) |