ASSOLOMBARDA Addì 5 Aprile 2000 in Milano tra l'Assolombarda rappresentata dal Rag. Gabriele Romei che rappresenta ed assiste la ABB S.P.A. rappresentata dai Sigg.: Ugo Pitton e Domenico Bona, nonché le Aziende dei segmenti: Trasmission e Distribution, Automation, Oil and Gas e Building Tecnologies e la ABB Multiservice rappresentate rispettivamente dai Sigg.: Claudio Angiulli, assistito dai Sigg.: Roberto Milani, Giuseppe Papadia, Maurizio Dottino;Domenico Bona; Emilio Guanella; Giuseppe Tomassetti assistito dai Sigg.: Egidio Fagiani, Giuliano Parviero, Massimo Guercio; Nicoletta Chiucchi e FIM-CISL, FIOM-CGIL e UILM-UIL Nazionali rappresentate dai Sigg.: Roberto Benaglia, Maurizio Zipponi, Giuliano Gritti; Territoriali rappresentate dai Sigg.: F.Arrigoni, Foroni, Brancato, Rinaldi, Morelli, Colombo, De Santis, Benvenuto e Stasi; Dedei, Cova, Pellis, De Santis, Canavesi, Frigeni, Migliorini, Bottani, Civillini, Todeschini; Sudati, Cortinovis, Marano, Apa, G.Arrigoni, Barresi; nonché le Rappresentanze Sindacali Unitarie delle singole Aziende. è stato stipulato il presente PROTOCOLLO DINTESA Le Parti intendono, attraverso la definizione del presente "Protocollo dIntesa", fornire i riferimenti di collocabilità negli ambiti entro i quali sviluppare la contrattazione aziendale sui Premi di risultato nelle aziende del Gruppo dove sia costituita ufficialmente una R.S.U. aderente alle OO.SS. firmatarie e secondo quanto previsto dal vigente CCNL 8.6.1999 per lIndustria Metalmeccanica Privata e la installazione di impianti. I riferimenti definiti intendono pertanto fornire elementi utili ad una più agile individuazione, in sede aziendale, della capacità competitiva delle singole unità produttive, allo scopo di collocare, nella stessa Sede, il valore del P.d.r. nellarco di vigenza 2000 2003 ed i relativi parametri presi a riferimento, in un corretto equilibrio di compatibilità ed efficacia con le necessarie condizioni di sviluppo aziendale. Collocando in premessa la consapevolezza che il periodo di riferimento della presente intesa (2000-2003) vedrà sempre più le aziende del Gruppo ABB, nelle loro diverse articolazioni, giocare il proprio ruolo competitivo all'interno di scenari quali la globalizzazione dei mercati e la conseguente evoluzione organizzativa internazionale del Gruppo (Settori, B.A., B.U.), le Parti individuano nelle aree della redditività, della efficienza e della qualità, complessivamente considerate e di seguito meglio specificate, le aree di individuazione di indicatori di trend che consentano di collocare nella corretta compatibilità le diverse articolazioni del P.d.r. nelle singole unità ABB. A) REDDITIVITA Verrà esaminato il trend di redditività delle Società e della singola unità produttiva verificando gli andamenti degli esercizi degli ultimi due anni e dellanno in corso con previsioni generali sullanno successivo. A tal fine potranno essere utilizzati gli indicatori più appropriati e già conosciuti a livello aziendale quali ad esempio OEAD su FATTURATO, VALORE AGGIUNTO PRO CAPITE, ect. Nellambito di questarea di verifica si potranno constatare e valutare i processi di crescita, stabilità o deterioramento dei margini di redditività B) EFFICIENZA Verranno esaminati i trends di efficienza e produttività delle società e delle singole unità produttive relativamente ai medesimi periodi indicati nel punto A) A titolo esemplificativo potranno essere utilizzati indicatori di trend quali: RISPETTO DEI TEMPI DI CONSEGNA, TEMPO DI ATTRAVERSAMENTO DEL PRODOTTO, ect. C) QUALITA' Verranno esaminati i trends di qualità, di processo e/o di prodotto delle Società e delle singole unità produttive, relativamente ai medesimi periodi indicati nei punti A) e B). A titolo esemplificativo potranno essere utilizzati indicatori di trend quali: non conformità, reclami clienti, ecc.
In sede aziendale, D.A. ed R.S.U. potranno considerare ulteriori aree di riferimento e quindi indicatori oltre quanto indicato nei punti A), B) e C). Saranno comunque considerati elementi di necessaria compatibilità quelle situazioni in cui nella Società e/o nella unità produttiva si registrassero comunemente particolari difficoltà aziendali connesse alla gestione di processi di riorganizzazione e/o di ristrutturazione con ricorso alla CIGS e/o alla mobilità. Tale verifica avverrà attraverso un esame congiunto, in sede aziendale, anche in relazione alla dimensione, ai tempi ed agli strumenti definiti tra le Parti per la gestione del singolo piano. Presso le singole Aziende, conseguentemente alla valutazione dei trends di cui alle Aree sopra specificate, le Parti determineranno il valore incrementale massimo a regime nel 2003, rispetto al valore massimo erogabile dei premi attualmente in vigore, del premio di risultato maturabile in un ambito compreso tra: un minimo di Lire
1.450.000. = individuali omnicomprensive (ivi compresa cioè l'incidenza sul T.F.R.) annue lorde. Le Parti convengono che,nelle Società nelle quali con la contrattazione attuale si procede al rinnovo di accordi sul P.d.R. scaduti, il 40% della erogazione massima annua prevista del P.d.R. sarà collocato sulla soglia minima di accesso dei parametri concordati tra le Parti come previsto dagli accordi del 1996 e dalle loro successive applicazioni e/o dei parametri e delle relative soglie minime di accesso comunemente individuate negli accordi di rinnovo del P.d.R. Quanto previsto nel presente Protocollo di Intesa e nelle successive intese in sede aziendale si intende a valere per il periodo 2000-2003 e si intenderà comunque applicabile sino al raggiungimento di nuove intese sulle materie in essi contemplate. Letto, confermato e sottoscritto. p. ASSOLOMBARDA
p.FIM-FIOM-UILM (seguono firme rispettivi rappresentanti)
ASSOLOMBARDA Addì 5 Aprile 2000 in Milano, tra la ABB S.P.A. rappresentata dai Sigg.: Ugo Pitton e Domenico Bona, nonché le Aziende dei segmenti: Trasmission e Distrtibution, Automation, Oil and Gas e Building Tecnologies e la ABB Multiservice rappresentate rispettivamente dai Sigg.: Claudio Angiulli, assistito dai Sigg.: Roberto Milani, Giuseppe Papadia, Maurizio Dottino;Domenico Bona; Emilio Guanella; Giuseppe Tomassetti assistito dai Sigg.: Egidio Fagiani, Giuliano Parviero, Massimo Guercio; Nicoletta Chiucchi e FIM-CISL, FIOM-CGIL e UILM-UIL Nazionali rappresentate dai Sigg.: Roberto Benaglia, Maurizio Zipponi, Giuliano Gritti; Territoriali rappresentate dai Sigg.: F.Arrigoni, Foroni, Brancato, Rinaldi, Morelli, Colombo, De Santis, Benvenuto e Stasi; Dedei, Cova, Pellis, De Santis, Canavesi, Frigeni, Migliorini, Bottani, Civillini, Todeschini; Sudati, Cortinovis, Marano, Apa, G.Arrigoni, Barresi; nonché le Rappresentanze Sindacali Unitarie delle singole Aziende. è stato stipulato il seguente accordo. A. RELAZIONI SINDACALI Le Parti, nel riconfermare la validità degli accordi di Gruppo del 12.7.1994 e del 19.2.1996 che si fondano sulle seguenti linee direttrici :
ritengono di dover adeguare lo schema di incontri informativi definiti nei suddetti accordi a quanto in termini organizzativi si è andato modificando nel Gruppo ABB. Pertanto, fermo restando le attuali prassi per le informazioni a livello aziendale, si terranno due incontri annuali (di cui, prevedibilmente uno nel mese di marzo ed uno nel mese di novembre) per ciascun Settore di ABB Italia. Tali incontri avranno carattere informativo relativamente alle materie di cui allart.6 Disciplina Generale, Sezione Prima del vigente CCNL, anche al fine di esaminare le linee generali di politica industriale di ciascun Settore ed il conseguente andamento dei livelli occupazionali anche con riferimento agli indirizzi strategici definiti a livello internazionale dalle diverse Business Areas ed a nuovi programmi di investimento. Si terrà inoltre un incontro annuale a livello di Gruppo, nel corso del quale verrà esaminato landamento delle singole aree di business nel contesto più generale di ABB Italia e di ABB Mondo. Tale incontro si terrà prevedibilmente entro il 30 giugno. Inoltre, sempre in riferimento ai singoli Settori, nel caso di modifiche degli indirizzi strategici definiti a livello internazionale o nazionale riguardanti :
che abbiano riflessi sui livelli occupazionali, si procederà, anche su richiesta di una delle Parti, ad un apposito incontro per un esame congiunto, a livello di Settore, della situazione che, ove le parti ne ravvisino i presupposti e ne ricorra la possibilità, avrà carattere preventivo. Lincontro si effettuerà di norma entro 15 gg. dalla comunicazione della richiesta. In tale incontro verranno fornite le informazioni necessarie. Lo schema degli incontri definiti nel presente verbale non comporta modifiche alle intese concordate a livello aziendale e di Gruppo in ordine ai permessi sindacali, al numero delle RSU ed al contributo spese viaggio. In ordine alla composizione numerica della struttura del CSN le parti nel richiamare lintesa del 12 luglio 1994 si impegnano ad un adeguamento del numero dei componenti il CSN e dellEsecutivo dello stesso, alle mutate condizioni organizzative del Gruppo ABB Italia, entro il mese di luglio 2000. B.SCHEMA INFORMATIVO Allo scopo di rendere più sistematico lo schema di informazioni definite dal precedente punto A) le parti individuano negli argomenti di seguito indicati lo schema informativo relativo allandamento dei singoli Settori.
Nel corso dellincontro informativo di Settore previsto per il mese di Marzo di ogni anno, lazienda consegnerà ad OO.SS. ed RSU una "Nota Informativa" relativa allandamento delle diverse attività aziendali. Lo schema di dati e informazioni da inserire nella suddetta "Nota Informativa" e le modalità di comunicazione della stessa, saranno oggetto di definizione tra le Parti entro il mese di Luglio 2000. C.OSSERVATORI E COMMISSIONI PARITETICHE In coerenza ed entro i limiti di quanto previsto dal Sistema di Relazioni Industriali di cui alla Sezione prima Disciplina Generale CCNL 8.6.1999 si potranno attivare, secondo le articolazioni e modalità previste dal succitato Protocollo, Osservatori e Commissioni Paritetiche sui temi :
Tali osservatori e/o commissioni verranno attivati a livello di singolo Settore, in occasione del primo incontro previsto ed utilizzeranno la sintesi delle informazioni riguardanti gli specifici temi e le diverse unità operative, presso le quali, tali materie potranno essere oggetto di appositi incontri con le RSU sulla base di modalità da definire a livello aziendale.
D. MERCATO DEL LAVORO Nellambito delle specifiche commissioni e/o osservatori aziendali previsti dal vigente CC.N.L. e dal presente accordo saranno fornite informazioni relative allandamento quantitativo e qualitativo dei livelli occupazionali anche con riferimento allutilizzo dei contratti a tempo determinato e/o di lavoro temporaneo di cui alla Legge 196/97. In sede aziendale, laddove si verifichino esigenze e condizioni organizzative tali da determinare linserimento di personale con contratto a tempo indeterminato, quale ad esempio la sostituzione di personale dimissionario lazienda valuterà in via prioritaria, al verificarsi delle necessarie corrispondenze tecnico- professionali, i lavoratori che abbiano intrattenuto con lazienda rapporti a tempo determinato e/o di lavoro temporaneo, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni contrattuali in materia. Verranno, in tutti i casi, fornite alle RSU, così come previsto dalle normative vigenti, informazioni relative allutilizzo di lavoratori "temporanei" e/o a termine, anche in relazione ai carichi di lavoro, allutilizzo degli impianti, allarticolazione degli orari. Durante la loro permanenza in azienda, ai suddetti lavoratori, verranno garantiti i diritti sindacali previsti dalle norme contrattuali e di legge, anche per gruppi di lavoratori interessati, in sede aziendale e compatibilmente con le esigenze organizzative. Le Parti riconoscono il diritto alla partecipazione al Pdr di quei lavoratori temporanei e/o a termine che abbiano maturato una permanenza in azienda o una anzianità di servizio di almeno 1 mese nellanno solare. Ai lavoratori a tempo determinato, alla cessazione del loro rapporto verrà corrisposta una quota del Pdr rapportata al periodo di attività prestata e calcolato sulla base dellultima percentuale certa conseguita degli anni precedenti, per ogni parametro, rapportato al valore economico max erogabile vigente nellanno di riferimento. In applicazione dell'art. 4, comma 2, della Legge 196/97 dell'art. 1bis, lett. c), del vigente C.c.n.l. di categoria 8.6.1999, in caso di ricorso al lavoro interinale, l'azienda comunicherà all'agenzia fornitrice, in occasione della stipula del relativo contratto, contestualmente agli altri dati relativi al trattamento economico, anche l'importo del premio di risultato, calcolato con le modalità di cui ai capoversi precedenti, con riferimento alle categorie di appartenenza dei lavoratori interinali. Quanto sopra per consentire di tenere nel dovuto conto tale dato anche con riferimento alla durata del contratto stipulato con l'agenzia fornitrice. E. FORMAZIONE PROFESSIONALE In considerazione della crescente rilevanza che la formazione professionale assume rispetto alla necessità di una costante crescita delle competenze e/o capacità professionali e della capacità di risposta rispetto allevoluzione tecnologica ed ai continui cambiamenti dei contesti competitivi e degli aspetti organizzativi, nellambito di quanto previsto dallart.4 - Disciplina Generale Sezione Prima CCNL 8.6.1999 e dal presente accordo aziendale potranno essere attivate commissioni aziendali per la formazione professionale con il compito di verificare le specifiche esigenze formative, il numero e la qualifica dei lavoratori coinvolti. In tale sede le R.S.U. potranno presentare eventuali suggerimenti e/o proposte con riferimento a specifici contenuti formativi. Potranno essere verificate tra le parti le necessità di accrescere competenze di base sulla generalità dei lavoratori della singola unità produttiva o di settori della stessa per cui si renda opportuna la partecipazione degli stessi ad un determinato processo formativo. Lazienda provvederà, a richiesta dellinteressato a "certificare" la partecipazione a corsi di formazione, con apposita dichiarazione. F.RAPPRENTANZE SINDACALI UNITARIE. Allo scopo di favorire il processo di comunicazione allinterno del CSN e delle diverse RSU delle aziende ABB, nelle sedi presso cui già non fosse disponibile, verrà fornito alle RSU un P.C. dotato di stampante adeguati. Si creerà un collegamento che consenta esclusivamente la comunicazione informatica tra le diverse RSU via Lotus Notes. Verrà resa disponibile per le singole R.S.U., il Coordinamento Sindacale Nazionale e le OO.SS. una "Bacheca Elettronica" che opererà sulla rete INTRANET aziendale sulla base di un Data Base consultabile da tutti i lavoratori che, per ragioni di lavoro, siano dotati di una stazione di lavoro collegata in rete. Le modalità di utilizzo e le necessarie specificazioni saranno oggetto di un "Regolamento" che le Parti, a livello nazionale definiranno entro luglio 2000. Verranno realizzati specifici momenti formativi rivolti ai delegati componenti le RSU sia sull'utilizzo degli strumenti informatici forniti in dotazione sia sui criteri di funzionamento ed interazione dei parametri utilizzati per i diversi Premi di Risultato sulla base di progetti concordati tra le Parti. Le Aziende, su richiesta delle OO.SS. secondo le modalità che saranno congiuntamente definite, opereranno le trattenute relative alla quota di servizio contrattuale per i lavoratori non iscritti. Letto, confermato e sottoscritto. p. LE SOCIETA' p. FIM-FIOM-UILM p. Le R.S.U. (seguono firme rispettivi rappresentanti)
PROFESSIONALITA' Si costituirà una Commissione Nazionale che, entro il 31.12.2000, individui le modalità attraverso le quali si possa applicare a livello aziendale, a partire dal mese di gennaio del 2001, in tutte le aziende del Gruppo ABB ove sia ufficialmente costituita una R.S.U., mediante la costituzione di apposite commissioni, composte da D.A. ed R.S.U., i risultati delle commissioni di cui all'accordo aziendale 19.02.1996. Le modalità che da tale Commissione Nazionale verranno definite avranno come riferimento lo spirito, i contenuti ed i risultati dell'accordo aziendale 19.02.1996 che qui viene richiamato testualmente costituendone parte integrante: "si esamineranno sulla base delle effettive esigenze aziendali consolidate perlomeno da un anno e conseguenti a sostanziali innovazioni tecnologiche, e/o di processo, e/o di prodotto che abbiano comportato o comportino profonde mutazioni all' Od.l. , ipotesi di competenze professionali posizionate oltre lo standard e quindi basate, a titolo esemplificativo, su accentuate polifunzionalità e polivalenze o su altre forme di notevole arricchimento professionale". A far data dall'1.7.2001 ai lavoratori inquadrati nella 5°categoria del vigente C.C.N.L. ritenuti appartenenti alle declaratorie (mansioni. ruoli e competenze), che saranno definite tra le parti in sede aziendale, sulla base dei riferimenti e modalità stabilite dalla suddetta Commissione Nazionale, verrà riconosciuto un "elemento retributivo di professionalità" di L.400.000.= lorde annue, ripartite su base mensile. Il suddetto valore economico annuo viene determinato per le altre categorie come segue:
Quanto sopra definito non è sostitutivo né pregiudica le eventuali prassi e/o accordi vigenti che avessero già regolato tale materia. In sede aziendale verrà applicato comunque un unico sistema e quindi trattamento. Pertanto, la scelta a livello aziendale del mantenimento o meno dei sistemi già esistenti, avverrà rispettando il criterio dei costi oggi previsti per il tema specifico, nel presente accordo. Prevedibilmente entro il giugno 2001 si incontrerà la Commissione nazionale allo scopo di monitorare l'attività in corso nelle singole commissioni aziendali. FONDI SANITARI Le Parti convengono sulla possibilità di creare nelle diverse unità del Gruppo ABB Italia, anche mediante aggregazione fra le stesse, Fondi Sanitari per Dipendenti, analoghi a quelli già attivi in alcune Società. Tali Fondi che saranno costituiti per associazione volontaria dei singoli lavoratori, avranno organismi amministrativi e gestionali completamente autonomi dallazienda e dalle OO.SS. ed RSU ed autonomi Statuti e Regolamenti. A tal fine viene definito un contributo aziendale a tali fondi pari a L.60.000.= annue per ciascun dipendente iscritto, a decorrere dall'1.1.2001. Quanto definito al comma precedente non comporta modifiche per i fondi già esistenti che ricevano da parte aziendale un contributo pari o superiore a quanto tra le Parti stabilito. Per i fondi già attivi che ricevessero da parte aziendale contributi inferiori a quanto definito si procederà, con pari decorrenza, ad un adeguamento al valore stabilito. |