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Il decreto legislativo varato dal
Consiglio dei ministri
sull'incontro tra domanda e offerta di lavoro (20 aprile 2000) |
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ARTICOLO 1
Finalità; definizioni
1.Le disposizioni contenute nel presente decreto individuano i soggetti
potenziali destinatari delle misure di promozione allinserimento nel
mercato del lavoro di cui allarticolo 3 e definiscono a tal fine le
condizioni di disoccupazione, dettando criteri di indirizzo in materia
anche per adeguare il sistema di incontro tra domanda e offerta di lavoro
agli indirizzi comunitari intesi a promuovere strategie preventive della
disoccupazione giovanile e della disoccupazione di lunga durata.
2. Ai fini del presente decreto si intendono per:
a) "adolescenti", i minori di età compresa fra quindici e diciotto anni, che
non siano più soggetti allobbligo scolastico;
b) "giovani", i soggetti di età superiore a diciotto anni e fino a venticinque
anni compiuti, ovvero la diversa superiore età eventualmente definita con
decreto del ministro del Lavoro e della previdenza sociale in conformità
agli indirizzi dellUnione europea;
c) "disoccupati di lunga durata", coloro che, dopo aver perso un posto di
lavoro o cessato un'attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di nuova
occupazione da più di dodici mesi;
d) "inoccupati di lunga durata", coloro che, senza aver precedentemente
svolto un'attività lavorativa, siano alla ricerca di un'occupazione da più di
dodici mesi;
e) "donne in reinserimento lavorativo", quelle che, già precedentemente
occupate, intendano rientrare nel mercato del lavoro dopo almeno due
anni di inattività;
f) "stato di disoccupazione", la condizione del disoccupato o
dellinoccupato che sia immediatamente disponibile allo svolgimento di
unattività lavorativa;
g) "servizi competenti", i centri per limpiego di cui allarticolo 4
del
decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.
3. Con decreto del ministro del Lavoro e della previdenza sociale da
emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale sono individuati, in riferimento ai
periodi previsti dalle lettere c) d) ed e), limiti massimi temporali di
espletamento di eventuale attività lavorativa compatibili con le condizioni
definite dalle predette lettere e possono altresì, al medesimo fine, essere
individuati limiti reddituali.
ARTICOLO 2
Stato di disoccupazione
1. La condizione di cui allarticolo 1, comma 2, lettera f), devessere
comprovata dalla presentazione dellinteressato presso il servizio
competente nel cui ambito territoriale si trova il domicilio del medesimo,
accompagnata da una dichiarazione, ai sensi della legge 4 gennaio
1968, n. 15, e successive modificazioni, che attesti leventuale attività
lavorativa precedentemente svolta, nonché limmediata disponibilità allo
svolgimento di attività lavorativa.
2. In sede di prima applicazione del presente decreto gli interessati
allaccertamento della condizione di cui allarticolo 1, comma 2, lettera
f), sono tenuti a presentarsi presso il servizio competente per territorio
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo e a
rendere la dichiarazione di cui al comma 1.
3. A far data dalla prima presentazione presso il servizio competente
decorrono i termini da prendere in considerazione ai fini dellassolvimento
dei successivi obblighi di presentazione dal servizio medesimo
eventualmente disposti, nonché dellaccertamento della condizione di cui
allarticolo 1, comma 2, lettere c) e d).
4. I servizi competenti sono comunque tenuti a verificare leffettiva
persistenza della condizione di disoccupazione, provvedendo
allidentificazione dei disoccupati e degli inoccupati di lunga durata. Nel
caso di disoccupazione conseguente a cessazione di attività diversa da
quella di lavoro subordinato, essi sono altresì tenuti a verificare la
veridicità della dichiarazione dellinteressato circa leffettivo svolgimento
dellattività in questione e la sua cessazione. Ai fini dellapplicazione del
presente comma i servizi competenti dispongono indagini a campione
sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai soggetti di cui allarticolo 1,
comma 2, lettere c) e d), anche richiedendo la collaborazione del
personale delle direzioni provinciali del lavoro, servizio ispezione del
lavoro.
5. Nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari e i
gestori di pubblici servizi, lo stato di disoccupazione è comprovato con
dichiarazioni, anche contestuali allistanza, sottoscritte dallinteressato.
In tali casi, nonché in quelli di cui al comma 1, si applica il decreto del
Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.
6. La durata dello stato di disoccupazione si calcola in mesi
commerciali. I periodi inferiori a giorni 15, allinterno di un unico mese,
non si computano, mentre i periodi superiori a giorni 15 si computano
come un mese intero.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4 trovano applicazione fino
allemanazione, con decreto del ministro del Lavoro e della previdenza
sociale, sentita la Conferenza Unificata, di norme che prevedono
modalità e termini diversi degli adempimenti previsti dalle citate
disposizioni; tali norme sono emanate in coerenza con le procedure per
il collocamento ordinario dei lavoratori previste nel regolamento di
semplificazione di cui allarticolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59,
allegato 1, n. 112-bis, e successive modificazioni.
ARTICOLO 3
Indirizzi generali ai servizi per limpiego ai fini della prevenzione della
disoccupazione di lunga durata
1. I servizi competenti, nel quadro della programmazione regionale, al
fine di favorire lincontro fra domanda e offerta di lavoro e contrastare la
disoccupazione e linoccupazione di lunga durata, sottopongono i
soggetti di cui allarticolo 1, comma 2, ad interviste periodiche, offrendo
almeno i seguenti interventi:
a) colloquio di orientamento entro sei mesi dallinizio dello stato di
disoccupazione, così come accertato ai sensi dellarticolo 2, con
riguardo ai giovani ed agli adolescenti;
b) proposta di adesione ad iniziative di inserimento lavorativo o di
formazione e/o riqualificazione professionale:
1) nei confronti delle donne in cerca di reinserimento lavorativo, non oltre
sei mesi dallinizio dello stato di disoccupazione;
2) nei confronti dei disoccupati e degli inoccupati di lunga durata, non
oltre dodici mesi dallinizio dello stato di disoccupazione, o in caso di
disoccupati che godano di trattamenti previdenziali previsti dalla
legislazione vigente e successive modificazioni, non oltre i sei mesi
dallinizio dello stato di disoccupazione.
ARTICOLO 4
Perdita dello stato di disoccupazione
1. La condizione di cui allarticolo 1, comma 2, lettera f), viene meno in
caso di mancato adempimento da parte dellinteressato degli obblighi di
cui allarticolo 2, comma 3, nonché di mancata presentazione al
colloquio di orientamento di cui allarticolo 3. Qualora la mancata
presentazione al servizio competente, in entrambe le ipotesi, dipenda da
comprovati impedimenti oggettivi, è ammesso un ritardo non superiore a
quindici giorni. È fatta salva la possibilità di un ritardo ulteriore qualora la
mancata presentazione dipenda da ragioni di salute certificate dalla
struttura pubblica competente. La condizione di cui allarticolo 1, comma
2, lettera f), viene altresì meno nel caso di mancata adesione, senza
giustificato motivo valutabile dal servizio competente, ad una proposta
formulata ai sensi dellarticolo 3, comma 1, lettere b, e c).
2. Comporta la perdita dellanzianità dello stato di disoccupazione il
rifiuto di unofferta di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, o
determinato o di lavoro temporaneo ai sensi della legge 24 giugno 1997,
n. 196, con durata del contratto a termine o, rispettivamente, della
missione, in entrambi i casi superiore almeno a quattro mesi, formulata
dal servizio competente ed ubicata nel raggio di cinquanta chilometri dal
domicilio del lavoratore; il predetto rifiuto non comporta, tuttavia, la
perdita dellanzianità qualora la proposta di lavoro non sia congrua,
secondo criteri determinati dalle Commissioni regionali permanenti
tripartite di cui allarticolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo
23 dicembre 1997, n. 469, alla professionalità posseduta
dallinteressato.
3. Laccettazione di unofferta di lavoro a tempo determinato o di lavoro
temporaneo formulata dal servizio competente comporta una
sospensione dellanzianità nello stato di disoccupazione. Detta anzianità
riprende a decorrere una volta cessato il contratto di lavoro a termine o di
lavoro temporaneo. Qualora il rapporto di lavoro sia stato di durata
superiore a dodici mesi, lanzianità nello stato di disoccupazione
riprende a decorrere con un abbattimento pari alla durata eccedente i
dodici mesi.
ARTICOLO 5
Disposizioni transitorie e finali
1. In attesa della attuazione della delega di cui allarticolo 45, comma 1,
della legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente la riforma degli
ammortizzatori sociali e degli incentivi alloccupazione continuano a
trovare applicazione le disposizioni vigenti in tema di trattamenti
previdenziali in caso di disoccupazione, ivi compresa la disciplina
dellindennità di mobilità, di cui allarticolo 7 della legge 23 luglio 1991,
n.
223.
2. In sede di attuazione della delega di cui al comma 1 sono individuati
criteri e modalità di raccordo tra lattività svolta dai servizi competenti ai
sensi del presente decreto e quella delle strutture private autorizzate
allattività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro ai sensi
dellarticolo 10 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469. |
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