IL GENERICO RIFERIMENTO A UNA CRISI DI MERCATO E ALLO SQUILIBRIO
FRA COSTI E RICAVI NON E SUFFICIENTE ALLADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI
INFORMAZIONE PREVISTI DALLA LEGGE IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL PERSONALE Il vizio procedurale può essere denunciato in sede giudiziaria
dal singolo lavoratore licenziato, anche se fra lazienda e i sindacati sia
intervenuto un accordo (Cassazione Sezione Lavoro n. 14760 del 15 novembre 2000, Pres. De
Musis, Rel. Foglia).
La società Citec ha comunicato alle organizzazioni sindacali, nel febbraio del 1995, la
necessità di procedere a 17 licenziamenti per riduzione di personale in base alla legge
n. 223 del 1991. In seguito a trattative, lazienda ha sottoscritto, nel marzo del
1995, un verbale di accordo che prevedeva la sospensione a zero ore di 14 dipendenti; i
lavoratori hanno sottoscritto un patto sociale per il loro ricollocamento.
Il 15 dicembre 1995 lazienda ha comunicato alle organizzazioni sindacali che, dopo
lavvenuto ricollocamento di una parte dei dipendenti interessati alla riduzione di
personale, si rendeva comunque necessario licenziarne otto per una persistente crisi di
mercato.
Le organizzazioni sindacali, riconosciute valide le argomentazioni aziendali, hanno
sottoscritto, nel dicembre del 1995, un accordo che prevedeva il licenziamento e la messa
in mobilità di otto lavoratori non ricollocati. In seguito a ciò lazienda ha
proceduto ai licenziamenti.
Uno dei lavoratori collocati in mobilità ha impugnato il licenziamento davanti al Pretore
di Roma, sostenendo che esso doveva ritenersi inefficace perché la comunicazione fatta
dallazienda alle organizzazioni sindacali nel dicembre 1995 non conteneva le
informazioni previste dallart. 4 della legge n. 223 del 23 luglio 1991 ossia
lindicazione, tra laltro: dei motivi che determinano la situazione di
eccedenza, dei motivi tecnici, organizzativi o produttivi per i quali si ritiene di non
potere adottare misure idonee a porre rimedio alla predetta situazione ed evitare, in
tutto o in parte, la dichiarazione di mobilità; del numero, della collocazione aziendale
e dei profili professionali del personale eccedente, nonché del personale abitualmente
impiegato; delle eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano
sociale per lattuazione di tale programma.
Lazienda si è difesa sostenendo di avere dato le richieste informazioni anche nella
comunicazione del febbraio 1995 e che la validità della procedura era stata riconosciuta
dalle organizzazioni sindacali.
Sia il Pretore che, in grado di appello, il Tribunale di Roma hanno ritenuto che la
datrice di lavoro non abbia adempiuto agli obblighi di informazione previsti dalla legge
n. 223 del 1991 ed hanno pertanto dichiarato inefficace il licenziamento, ordinando la
reintegrazione del dipendente nel posto di lavoro e condannando lazienda al
risarcimento del danno.
I giudici di merito hanno rilevato che lazienda, nella comunicazione di apertura
della procedura del dicembre 1995 si era limitata ad affermare quanto segue: Considerato
esaurito il programma dellEbla (Ente Bilaterale Lavoro e Ambiente) di assistenza per
la ricollocazione dei lavoratori in CIGS, Vi comunichiamo lintenzione di procedere
con il prossimo 31 dicembre al licenziamento ed alla successiva messa in mobilità di 8
lavoratori. Infatti la pesante e persistente crisi di mercato ha causato allazienda
uno squilibrio di costi e ricavi tale da non poter adottare proficuamente soluzioni
alternative previste dalla vigente normativa.
Queste informazioni sono state ritenute insufficienti, per la loro genericità.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 14760 del 15 novembre 2000, Pres. De Musis, Rel.
Foglia) ha rigettato il ricorso dellazienda, richiamando la sua giurisprudenza
secondo cui le informazioni prescritte dallart. 4 della legge n. 223 del 1991 devono
essere tali da consentire allinterlocutore sindacale di esercitare un effettivo
controllo sulla programmata riduzione di personale e la loro insufficienza può essere
fatta valere dal singolo lavoratore come vizio procedurale anche nel caso in cui fra
lazienda e il sindacato sia stato raggiunto un accordo. La Corte ha osservato che il
Tribunale di Roma ha correttamente ritenuto insufficiente la comunicazione fatta
dallazienda nel dicembre del 1995, in quanto la motivazione in essa addotta si
risolveva in una clausola di stile, certamente inidonea ad avviare un confronto pieno ed
effettivo con il sindacato. La Corte ha anche escluso che tale comunicazione potesse
ritenersi integrata da quella del febbraio 1995, essendo questultima attinente ad
unaltra procedura.
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