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firma, davanti al giudice, di una transazione sulle spettanze di fine rapporto, non
preclude di per sé la successiva impugnazione del licenziamento Deve escludersi
una tacita acquiescenza
La
riscossione da parte del lavoratore licenziato del trattamento di fine rapporto e il
rilascio da parte sua di una quietanza liberatoria a saldo, con la rinunzia ad ogni altro
diritto, non comporta, di per sé, tacita acquiescenza al licenziamento, salvo che si
accerti in concreto il concorso di altre circostanze idonee a dimostrare la sicura
intenzione del lavoratore di accettare la risoluzione del rapporto.
Questo principio deve essere applicato anche quando
laccettazione del trattamento di fine rapporto avvenga nellambito di una
conciliazione sottoscritta in sede giudiziaria; pertanto tale accordo transattivo in
ordine alle spettanze di fine rapporto non preclude al lavoratore la facoltà di impugnare
successivamente il licenziamento (Cassazione Sezione Lavoro n. 14602 del 10 novembre 2000,
Pres. Amirante, Rel. DAgostino).
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