Inefficacia della sanzione disciplinare dopo la richiesta di
costituzione di un collegio arbitrale Se lazienda non nomina il suo
rappresentante nei dieci giorni dal ricevimento dellinvito da parte
dellufficio del lavoro Il
lavoratore che abbia subito una sanzione disciplinare può, in base allart. 7 St.
Lav., promuovere nei 20 giorni successivi la costituzione, tramite lufficio
provinciale del lavoro, di un collegio di conciliazione e arbitrato. In questo caso la
sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio. Sempre in
base allart. 7 St. Lav. qualora il datore di lavoro non provveda, entro
dieci giorni dallinvito rivoltogli dallufficio del lavoro, a nominare il
proprio rappresentante in seno al collegio, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il
datore adisce lautorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino
alla definizione del giudizio.
Il termine di dieci giorni non è fissato per la proposizione
dellazione giudiziaria, bensì per la nomina del rappresentante aziendale in seno al
collegio arbitrale. E, poiché questa nomina deve essere fatta in dieci giorni, la
scadenza di questo termine determina linefficacia della sanzione.
Lazione giudiziaria, che il datore proponga, protrae la
sospensione dellefficacia solo se questa efficacia è ancora sospesa: non la protrae
se la sanzione ha perduto il proprio effetto per la pregressa scadenza del termine fissato
per la nomina.
Dopo la scadenza di questo termine, lazione diventa
improponibile: non in quanto sia stata proposta oltre il termine fissato per la sua
proposizione, bensì in quanto il suo oggetto non sussiste (la sanzione disciplinare
non ha effetto; e, pertanto, in questa ipotesi, lazione non diventerebbe
inammissibile, bensì resterebbe infondata).
Con la richiesta di costituzione del collegio di conciliazione
ed arbitrato, si apre pertanto un nuovo iter, che incide sulliniziale efficacia
della sanzione: il lavoratore ha il diritto alla sospensione degli effetti del
provvedimento, ed il datore ha il diritto alla conservazione di questa efficacia sospesa.
Con la scadenza del termine di dieci giorni (dalla recezione
dellinvito dellUPLMO), la situazione muta: la sanzione resta senza
effetto. Il datore perde il diritto alla sanzione (ed il lavoratore acquista il
simmetrico diritto di essere sottratto alla sanzione); la scadenza del termine di dieci
giorni costituisce il fatto che determina la perdita (estinzione) del
preesistente diritto.
Per lart. 2697 cod. civ., lonere di provare questo
fatto (scadenza del termine) è a carico di colui che eccepisce lestinzione del
diritto. La prova del tempo di recezione dellinvito da parte dellUPLMO (che
fissa il dies a quo) resta perciò onere del lavoratore (Cassazione Sezione Lavoro n.
16050 del 21 dicembre 2000, Pres. De Musis, Rel.Cuoco).
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