Direzione
Generale della Previdenza e Assistenza Sociale
e
Direzione Generale dei Rapporti di
Lavoro
Circolare n.64/2000
(G.U. n. 258 del 4 novembre 2000)
Protocollo n. 105220 del 20 settembre 2000
OGGETTO: Decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, articolo 3, e d.P.R.
10 giugno 2000, n. 218, recanti, rispettivamente, norme relative allattività in
materia di eccedenze di personale temporanee e strutturali e di semplificazione dei
procedimenti di concessione del trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria e
di integrazione salariale a seguito della stipula di contratti di solidarietà.
Lart. 3 del
d.lgs.vo n. 469/97 nel confermare, al comma 1, la competenza di questo Ministero in
materia di eccedenze di personale temporanee e strutturali - ha stabilito che presso le
Regioni venga svolto lesame congiunto previsto, in fase propedeutica, nel
procedimento relativo allintervento straordinario di integrazione salariale, nonché
quello previsto nelle procedure per la dichiarazione di mobilità del personale; alle
Regioni compete, altresì, promuovere gli accordi finalizzati allapplicazione dei
contratti di solidarietà (comma 2).
Il successivo comma 3 ha disposto, infine, che nellambito delle
procedure di cui al precedente comma 2, le Regioni esprimano motivato parere.
In data 19 agosto u.s. è entrato in vigore il d.P.R. n. 218/2000,
relativamente al quale, con circolare n. 61 del 23 agosto u. s., la Direzione generale
della previdenza ed assistenza sociale ha fornito le prime e più urgenti disposizioni per
la sua applicazione.
Linterrelazione tra alcune disposizioni dei provvedimenti
legislativi in esame si evidenzia, in particolare, per quel che concerne la fase
dellesame congiunto: lart. 2 del regolamento di semplificazione del
procedimento di CIGS ha recepito, infatti, quanto stabilito , in materia, dal sopra
richiamato art. 3 del decreto legislativo n. 469, regolando lo svolgimento della
consultazione sindacale.
La presente circolare è finalizzata, pertanto, ad esaminare nel
dettaglio, e a definire, le problematiche poste dalle suddette normative -sia in caso di
combinato disposto tra gli articoli delle stesse, sia nella loro specifica autonomia -
nonchè ad approfondirne taluni profili operativi.
PROCEDIMENTI DI CONCESSIONE DEL
TRATTAMENTO CIGS E DI SOLIDARIETA.
Si ritiene
opportuno, preliminarmente - in considerazione della sua rilevante novità
illustrare il contenuto delle disposizioni recate dal d.P.R. n. 218/2000, ponendo in
rilievo gli elementi di semplificazione introdotti, dal regolamento, nei procedimenti di
Cassa integrazione guadagni straordinaria e di integrazione salariale a seguito della
stipula di contratti di solidarietà.
TESTO DEL REGOLAMENTO: ELEMENTI DI
SEMPLIFICAZIONE.
Nulla essendovi
da esplicitare in ordine allart. 1 del regolamento, che individua loggetto del
provvedimento normativo, si illustrano qui di seguito le disposizioni successive.
Art. 2 Esame congiunto.
Come già sottolineato,
in tale articolo si pone in rilievo la relazione intercorrente tra il regolamento di
semplificazione e lart. 3 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 in
materia di eccedenze strutturali di personale.
In merito alla disposizione regolamentare in esame si evidenzia che i commi
1, 2, 5 e 6 disciplinano le modalità, loggetto ed i termini di
conclusione dellesame congiunto, mutuando parte del contenuto dellart. 5 della
legge n. 164/75, nonché dellart. 1, comma 7, della legge n. 223/91, per ciò che
concerne i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere e le modalità della
rotazione delle unità sospese.
Il comma 3 stabilisce che la richiesta di esame congiunto va
presentata (lett. a)) al competente Ufficio individuato o da individuarsi
della Regione nel cui territorio insistono le unità aziendali interessate
allintervento straordinario di integrazione salariale.
La predetta richiesta va, invece, presentata a questo Ministero
Direzione Generale dei rapporti di lavoro (lett. b) qualora lintervento
CIGS si attui in più unità aziendali, dislocate in diverse Regioni sul territorio
nazionale.
Lufficio ministeriale, competente allo svolgimento
dellesame congiunto, richiede il prescritto parere delle Regioni interessate.
In base a quanto disposto dallart. 1, comma 2, del d.P.R. n. 218
che mantiene ferma la previsione dellart. 3 del decreto legislativo n. 469
nonché alla previsione dellart. 2, comma 3, del regolamento, le Regioni
esprimono motivato parere in entrambe le fattispecie sub a) e sub b).
Il comma 4, infine nel prevedere la partecipazione agli
incontri per lesame congiunto di funzionari della Direzione del lavoro, provinciale
ovvero regionale secondo lubicazione territoriale delle unità aziendali coinvolte
nella CIGS persegue lobiettivo di garantire, nel passaggio della competenza
in materia, la continuità dellazione amministrativa.
Art. 3 domanda di
intervento straordinario di integrazione salariale.
Tale articolo opera,
rispetto alla previgente disciplina, una duplice semplificazione:
- sotto il profilo della validità temporale della domanda,
che può riferirsi a dodici mesi, anziché al semestre (comma 1);
- sotto il profilo dellorgano che deve ricevere la
domanda, individuato, allart. 11 del regolamento, nellufficio che, a livello
ministeriale, ha competenza in materia di interventi a sostegno del reddito, e, quindi,
nella Divisione XI della Direzione Generale della previdenza e assistenza sociale di
questo Ministero (comma 4).
Nella presente
circolare, pertanto, ogni qualvolta nelle norme del regolamento si faccia riferimento al
"competente ufficio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale indicato
nellarticolo 11", verrà citata direttamente la "Divisione XI^".
I commi 2, 3 e 6 ripropongono lobbligo della presentazione
della domanda negli stessi termini stabiliti fissati dallart. 2, comma 4, della
legge n. 223/91, come sostituito dallart. 7, comma 1, della legge n. 236/93, nonché
le sanzioni derivanti dallomessa o tardiva presentazione della domanda stessa
Trova, altresì, sede nella norma regolamentare la prassi, instaurata
sin dallentrata in vigore della legge n. 223/91 con la direttiva ministeriale n.
68529 del 28 maggio 1992, in base alla quale il rispetto dei termini di presentazione
della richiesta di CIGS non trova applicazione nei confronti delle aziende assoggettate
alle procedure concorsuali di cui allart. 3 della stessa legge 223 e
allamministrazione straordinaria con esercizio di impresa, disciplinate dal
successivo art. 6 del regolamento; viene, al contrario, sancita la perentorietà del
rispetto dei termini di presentazione per ciascuna domanda di proroga del trattamento,
dove "proroga" è da intendersi nellaccezione statuita dallart. 81,
comma 10, della legge 23 dicembre 1998 n. 448, ovviamente ora riferita anche a periodi di
dodici mesi.
Il comma 5 prevede, infine, che, nel caso di domanda intesa ad
ottenere lapprovazione di un programma di ristrutturazione, riorganizzazione o
conversione aziendale, la stessa vada contestualmente presentata al Servizio ispezione
delle Direzioni provinciali territorialmente competenti, che, ricevuta la domanda, procede
alla necessaria verifica in ordine alla regolare attuazione del programma predisposto
dallimpresa.
Appare evidente che, nellambito della procedura semplificata dal
regolamento in questione, in cui la richiesta viene presentata a livello centrale, la
contestuale presentazione della richiesta stessa allorgano ispettivo periferico
consente che tale organo possa eseguire, nei termini fissati dalle successive norme del
provvedimento, gli accertamenti previsti, trasmettendone gli esiti allufficio
ministeriale, che deve istruire listanza.
Art. 4 accertamenti
ispettivi.
Come soltanto accennato
nel precedente paragrafo, la disposizione in parola fissa la cadenza temporale con la
quale il Servizio ispezione, competente per territorio, deve provvedere ad esperire gli
accertamenti previsti nei casi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione
aziendale.
Il comma 1 stabilisce che il primo accesso dellorgano
ispettivo deve avvenire non prima che siano trascorsi tre mesi dallinizio
dellintervento CIGS: gli esiti degli accertamenti devono, tuttavia, essere trasmessi
al competente ufficio ministeriale antecedentemente alla scadenza del primo semestre di
fruizione della CIGS.
La tempistica appena esposta è stata individuata dallessersi
constatato come, in occasione della presentazione della prima istanza di intervento, le
verifiche ispettive - svolte, sovente, pressochè allinizio della realizzazione del
piano sostanzialmente non possano che riferire quanto dichiarato dallimpresa
nella propria richiesta.
Il comma 1 ha, invece, lo scopo di consentire al servizio ispettivo di
poter verificare leffettivo e concreto inizio dellattuazione del programma
aziendale, stante il lasso di tempo trascorso dalla decorrenza dellintervento
straordinario di integrazione salariale, così da permettere, in fase istruttoria, una
più circostanziata valutazione del programma stesso.
Successivamente ai primi dodici mesi, gli accertamenti a conferma della
regolare attuazione del programma devono essere svolti, ai sensi del comma 2, entro
venti giorni dalla presentazione, da parte dellazienda, delleventuale domanda
di proroga dellintervento.
Art. 5 Comitato Tecnico.
Non appare inutile
rammentare che lart. 1-sexies del decreto legge n. 78/98, convertito, con
modificazioni, nella legge n. 176/98, ha limitato già nellottica di una
semplificazione delle procedure istruttorie per la concessione del trattamento CIGS
la formulazione del parere del Comitato Tecnico di cui allart. 19, comma 5, della
legge n. 41/86 ai soli programmi di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione
aziendale, riguardanti imprese con un organico superiore ai mille dipendenti ed unità
aziendali dislocate in due o più regioni.
La norma del regolamento ha fissato in venti giorni decorrenti
dalla data di ricezione della documentazione istruttoria inerente la domanda di intervento
straordinario di integrazione salariale, trasmessa dalla Divisione XI^ il termine
per la formulazione del prescritto parere dellorgano collegiale.
Art. 6 amministrazione
straordinaria e procedure concorsuali.
La disposizione ha lo
scopo di uniformare a quanto stabilito dal precedente art. 3, commi 1 e 4 del regolamento,
la procedura di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale,
previsto dallart. 7, comma 10 ter, del decreto legge n. 148/93, convertito, con
modificazioni, nella legge n. 236/93 (amministrazione straordinaria con prosecuzione
dellesercizio di impresa), nonché di quello di cui allart. 3 della legge n.
223/91(fallimento, concordato preventivo "cessio bonorum", liquidazione coatta
amministrativa, amministrazione straordinaria senza continuazione dellesercizio di
impresa).
La disposizione conferma che la domanda del trattamento CIGS deve
essere preceduta dalla consultazione sindacale, da svolgersi con le modalità di cui al
sopra illustrato art. 2 del regolamento.
Art. 7 contratti di
solidarietà.
Larticolo
che semplifica il procedimento n. 91, allegato 1, legge n. 59/97, art. 20 dispone ,
al comma 1 , che la domanda intesa ad ottenere la concessione del trattamento di
integrazione salariale va trasmessa o presentata alla Divisione XI^, eliminandosi, anche
per tale fattispecie, la fase procedimentale prima svolta, a livello periferico, dalla
Direzione regionale del lavoro.
Al comma 2 a fini prudenziali di verifica della reale
efficacia del contratto di solidarietà in ordine al contenimento degli effetti di
espulsione traumatica del personale dichiarato esuberante si sancisce che,
nellambito della durata massima normativamente prevista per tale istituto e come,
peraltro, da prassi consolidata, laccordo di solidarietà non può avere una
validità temporale superiore ai ventiquattro mesi e deve, pertanto, essere rinnovato,
qualora vi sia la necessità di richiedere un ulteriore periodo di trattamento:
nellambito della durata del contratto di solidarietà concordata tra le parti,
ciascuna domanda di concessione non può riferirsi ad un periodo superiore ai dodici mesi.
Art. 8 termini di
conclusione del procedimento.
Rispetto ai termini di
conclusione del procedimento di concessione dei trattamenti di CIGS e di solidarietà,
vigenti antecedentemente allentrata in vigore del regolamento (40 giorni per la
crisi aziendale; 120 giorni per la ristrutturazione, riorganizzazione e conversione
aziendale, prolungabili fino a 160 giorni in caso di obbligo del parere del Comitato
Tecnico; 90/120 giorni nei restanti casi di concessione della CIGS), la semplificazione
operata con le precedenti disposizioni regolamentari ha comportato la ridefinizione dei
suddetti termini di conclusione dei procedimenti sopra elencati nel modo che segue.
COMMI 1, 3, 4:
30 GIORNI (decorrenza: data
di ricezione della domanda da parte della Divisione XI^) (commi 1,lett. a; 3 e 4 ).
- crisi aziendale;
- primo semestre per ristrutturazione, riorganizzazione e
conversione aziendale, che viene concesso senza acquisire la verifica ispettiva;
- fallimento; concordato preventivo "cessio
bonorum"; liquidazione coatta amministrativa; amministrazione straordinaria con o
senza prosecuzione dellesercizio di impresa;
- contratto di solidarietà .
30 GIORNI (decorrenza: data
di ricezione della relazione ispettiva da parte della Divisione XI^) (comma 1, lett.
b):
- secondo semestre per ristrutturazione, riorganizzazione e
conversione aziendale.
In tale caso, infatti,
come previsto dal sopra richiamato art. 4, comma 1 del regolamento, occorre acquisire la
relazione sugli esiti degli accertamenti del competente organo ispettivo in ordine
alleffettivo inizio della realizzazione del programma predisposto dallimpresa.
Ai fini del rispetto dei tempi come sopra determinati, la norma ha,
altresì, precisato che, qualora lintervento straordinario di integrazione salariale
riguardi più unità aziendali dislocate sul territorio nazionale e pertanto risultino
interessati diversi organi ispettivi, il termine di conclusione del procedimento decorre
dalla ricezione dellultima relazione ispettiva.
60 GIORNI (decorrenza: data
di ricezione della domanda da parte della Divisione XI^) (comma 1, lett. c)):
- periodi successivi ai primi dodici mesi di intervento CIGS,
nei casi di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale.
In tale caso, occorre
tenere conto dei termini, previsti dallart. 4, comma 2, del regolamento, affinchè
il competente Servizio ispezione svolga le verifiche sulla regolare attuazione del
programma (20 giorni dalla presentazione della domanda di proroga): la relazione in merito
alle suddette verifiche deve, poi, pervenire alla Divisione XI^ ed essere valutata ai fini
della concessione del trattamento CIGS.
COMMA 2.
Tale comma - che
disciplina i termini di conclusione del procedimento con riguardo alle fattispecie per le
quali la legge stabilisce lobbligatoria acquisizione del parere del Comitato Tecnico
di cui allart. 19, comma 5, della legge n. 41/86 ha fissato i suddetti
termini sulla base di quanto stabilito dal sopra citato art. 5 del regolamento, che
accorda allorgano collegiale 20 giorni per esprimere il prescritto parere.
Ne consegue la seguente tempistica:
60 GIORNI (decorrenza: data
di ricezione della domanda da parte della Divisione XI^)( lett. a):
Come già rappresentato,
la Divisione XI^, ricevuta la domanda relativa al primo semestre dellintervento
CIGS, deve svolgere liter istruttorio ai fini della redazione di una relazione
tecnica, illustrativa del programma predisposto dallazienda, da trasmettersi al
Comitato Tecnico ai fini della formulazione del parere sul programma stesso.
Lesito dellistruttoria tecnica selettiva, effettuata
dallorgano collegiale, deve poi essere ufficialmente comunicato alla stessa
Divisione XI^, che predisporrà il decreto di concessione ovvero di reiezione del
trattamento richiesto.
Si sottolinea che, in analogia a quanto previsto dal precedente comma
1, lett. a), non occorre, in tal caso, la relazione ispettiva.
30 o 60 GIORNI (decorrenza: data
di ricezione della relazione ispettiva da parte della Divisione XI^) (lett. b):
Lalternatività
dei termini sopra indicati è correlata alla necessità o meno da valutarsi sulla
base degli esiti degli accertamenti svolti dallorgano ispettivo di sottoporre
al Comitato Tecnico tali esiti.
90 GIORNI (decorrenza: data
di ricezione, da parte della Divisione XI^, della domanda relativa ai periodi
successivi ai primi 12 mesi di intervento CIGS) (lett. c):
Come già rappresentato,
per tale fattispecie, la relazione ispettiva è obbligatoria e gli esiti della stessa
devono essere comunicati al Comitato Tecnico, affinchè esprima nuovamente, o confermi, il
parere precedentemente espresso.
Conseguentemente, i termini di conclusione del procedimento sono stati
fissati tenendo conto dei 20 giorni, accordati al Servizio ispezione per le verifiche
richieste, nonché degli ulteriori 20 giorni, entro i quali il Comitato Tecnico deve
formulare il prescritto parere.
Il comma 5, infine, fissa, ad almento 10 giorni prima dei
termini di conclusione del procedimento sopra indicati, ladozione del provvedimento
con il quale viene approvato il programma predisposto dallimpresa, che costituisce
atto propedeutico ed indispensabile al decreto di concessione del trattamento
straordinario di integrazione salariale.
Art. 9 validità ed
efficacia del provvedimento di concessione.
A modifica di quanto
stabilito dalla previgente normativa in base alla quale il decreto di concessione
del trattamento CIGS aveva, in via generale, validità semestrale ed in armonia con
la previsione dellart. 3, comma 1, del regolamento, per cui, nellambito della
prevista durata del programma predisposto dallimpresa, la domanda di Cassa
integrazione guadagni può essere riferita a periodi di dodici mesi, il provvedimento
concessivo del beneficio CIGS può conseguentemente avere validità annuale (comma 1).
Unica eccezione è costituita si torna ad evidenziare - dai primi
dodici mesi, relativi alle causali di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione
aziendale, necessariamente suddivisi in due decreti di concessione, a valenza semestrale,
in osservanza delle esigenze di verifica ispettiva, di cui si è più sopra ampiamente
detto (comma 2), ed al cui positivo esito è, peraltro, subordinata la concessione
della prestazione per i periodi successivi al primo semestre (comma 3).
Art. 10 interruzione dei
termini.
Trattasi di una norma di salvaguardia, tesa
a sottolineare che il rispetto dei termini del procedimento, fissati dai precedenti
articoli 4, 5 e 8, presuppone un iter procedimentale che non richieda ulteriori e motivate
esigenze istruttorie, cui è necessariamente connessa unattività finalizzata al
soddisfacimento di tali esigenze.
Tale necessità sulla base della competenza ad istruire
listanza viene ravvisata dalla Divisione XI^ ovvero dal Comitato tecnico.
Sono fissati, tuttavia, anche in questo caso, termini certi per
lespletamento dellulteriore attività di verifica, da esaurirsi in un periodo
non superiore a 20 giorni, prorogabili di altri 10 per difficoltà tecniche in ordine allo
svolgimento della suddetta attività (si pensi, ad esempio e come più di una volta si è
verificato, ad ununità produttiva che venga trovata chiusa dal competente Servizio
ispezione ed allesigenza di reperire, quindi, eventuali referenti che possano
fornire i necessari elementi informativi).
Art. 11 ufficio
competente alla ricezione delle domande.
In ordine a tale
disposizione, si è già ampiamente detto nellambito della presente circolare.
Art. 12 operazioni di
conguaglio.
A fini di completezza di
trattazione del testo regolamentare, si illustra brevemente tale disposizione, che, di
tutta evidenza, si colloca in una fase successiva alladozione del provvedimento di
CIGS o di solidarietà, e che riguarda adempimenti di esclusiva competenza
dellIstituto nazionale della previdenza sociale I.N.P.S..
La norma ha la finalità di evitare il pagamento di interessi passivi a
carico della Gestione degli interventi assistenziali di sostegno alle gestioni
previdenziali, che ha sede presso il citato Istituto, in occasione delle operazioni di
conguaglio del trattamento CIGS tra lazienda e lIstituto stesso, il cui
Consiglio di amministrazione deve adottare, allo scopo ed entro 30 giorni dalla data di
entrata in vigore del d.P.R. n. 218/2000, specifica delibera.
Art. 13 abrogazioni.
Tale articolo sancisce
labrogazione in data coincidente con quella dellentrata in vigore delle
norme regolamentari (19 agosto 2000) - delle disposizioni in materia di procedimenti di
integrazione salariale straordinaria e di contratto di solidarietà e quindi:
- lart. 5, comma 1, lett. f), della legge n. 56/87,
concernente la competenza della Commissione regionale ad esprimere parere sulle richieste
di CIGS;
- lart. 1, comma 3, della legge n. 451/94, concernente
la previgente disciplina relativa alle domande di intervento straordinario di integrazione
salariale;
- lart. 1, comma 3, della legge n. 863/84, relativo alla
precedente normativa ina materia di contratti di solidarietà.
PROCEDIMENTI DI CIGS E DI
SOLIDARIETA: PROFILI APPLICATIVI.
Come già rappresentato,
con la circolare n. 61/2000 della Direzione Generale della previdenza ed assistenza
sociale sono state fornite le prime indicazioni per limmediata applicazione delle
norme regolamentari che hanno semplificato i procedimenti di CIGS e di solidarietà.
Ferme restando, pertanto, le suddette disposizioni, si ritiene
opportuno approfondire, in questa sede, alcuni aspetti procedurali, provvedendo a
regolare, altresì, alcune fasi dell iter procedimentale che pur non essendo
direttamente disciplinate dal d.P.R. n. 218/2000 - possono, in linea con la
semplificazione perseguita dal provvedimento in questione, adeguarsi, in via analogica, a
talune delle disposizioni del regolamento stesso.
ESAME CONGIUNTO.
Si tiene, in primo
luogo, ad evidenziare che il termine per il computo dei 25 giorni, prescritti per
lesaurimento della consultazione sindacale, decorre dalla data di ricezione, da
parte del competente ufficio, della richiesta di esame congiunto.
Al riguardo, non appare superfluo ribadire che lesame congiunto
deve, di norma, concludersi prima che limpresa istante possa attuare le previste
sospensioni dei lavoratori interessati al trattamento CIGS: ciò, con esclusione delle
fattispecie contemplate dallart. 6 del d.P:R. n. 218/2000, ovvero di casi
eccezionali ( ad esempio, incendio dello stabilimento, eventi calamitosi, improvviso
blocco di commesse, etc
) nei quali appare giustificata, da parte dellazienda,
la collocazione in CIGS del personale interessato prima che sia conclusa la suddetta
consultazione.
Per quanto, poi, riguarda, in particolare, lipotesi sub b)
dellart. 2, comma 3, del regolamento, risulta, di tutta evidenza, in tal caso,
lesigenza che, in fase di consultazione sindacale, il programma che limpresa
intende attuare sia valutato nella sua completezza , anziché nellambito più
riduttivo delle singole unità produttive.
Al fine di assicurare che, anche nella suddetta ipotesi, il
procedimento si svolga secondo i criteri della snellezza e celerità, questo Ministero
provvederà a convocare sollecitamente limprenditore e, per la parte sindacale, le
organizzazioni nazionali o di vertice, le quali cureranno il coinvolgimento ed il
coordinamento delle rappresentanze sindacali territoriali, aziendali e/o unitarie.
A conclusione della consultazione sindacale tra le parti, il competente
ufficio della Direzione generale dei rapporti di lavoro richiederà alle Regioni
interessate il prescritto parere, che dovrà pervenire alla Divisione XI^, ai fini
dellavvio del procedimento, come sarà successivamente, e più dettagliatamente,
specificato nella presente circolare.
Si precisa, infine, che lesame congiunto ha validità
corrispondente alla prevista durata del programma aziendale: in caso di programmi di
ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale a valenza superiore al biennio,
lesame congiunto verrà esperito in occasione di ogni singola proroga complessa.
DOMANDA DI INTERVENTO STRAORDINARIO
DI INTEGRAZIONE SALARIALE.
DOMANDA PER LA CONCESSIONE DEL TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE A SEGUITO DELLA
STIPULA DI CONTRATTI DI SOLIDARIETA.
La domanda di
intervento straordinario di integrazione salariale va inviata o presentata ai sensi
dellart. 3, comma 2, del regolamento corredata della documentazione
richiesta.
Tale documentazione, oltre alla modulistica prevista (Modello CIGS/97
e, quindi, modulo della domanda, modello del programma di intervento e scheda relativa
alla causale invocata), ricomprende copia del verbale di esame congiunto, esperito nei
termini e con le modalità di cui allart. 2 del regolamento, in quanto il suddetto
verbale, che recepisce gli esiti della consultazione sindacale, costituisce atto
propedeutico ed indispensabile per la domanda di CIGS, presentata dallimpresa;
Ai fini della completezza degli atti istruttori, a corredo
dellistanza, la Divisione XI^ deve, altresì, acquisire il motivato parere della
Regione - o Regioni - competente, di cui allart. 3, comma 3, del d.lgs.vo n. 469/97.
Come più sopra accennato, una volta che lufficio ministeriale
sia in possesso di tutta la documentazione sopra indicata, potrà darsi luogo
allavvio del procedimento.
Relativamente alla compilazione del Modello CIGS/97 tuttora da
utilizzare si richiamano le disposizioni di cui alla circolare n. 97 del 15 luglio
1997, rammentando lobbligo dellazienda istante di compilare debitamente il
suddetto modello in tutte le sue parti, pena limprocedibilità della domanda (art.
2, D.M. n. 22857 del 6 giugno 1997).
Il modulo "scheda", specifico per le diverse causali di
intervento, deve essere redatto, oltre che in ogni sua parte, in forma chiara ed
esaustiva, in particolar modo nelle fattispecie ristrutturazione aziendale e similari, per
le quali si rammenta ancora una volta in fase di prima istanza, e quindi di
approvazione del programma e di concessione del trattamento CIGS per il primo semestre,
non si può più fare riferimento, secondo la nuova procedura, anche alle notizie fornite
dal locale organo ispettivo.
La carenza dei necessari elementi cognitivi, o la scarsa chiarezza
degli stessi, daranno luogo alle motivate esigenze istruttorie di cui allart. 10 del
d.P.R. n. 218, e quindi alla sospensione dei termini di conclusione del procedimento.
Ancora in relazione allistanza di concessione del trattamento
straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione, riorganizzazione o
conversione aziendale è appena il caso di evidenziare che:
- la prima richiesta può essere presentata per lintero
periodo dei primi 12 mesi, anche se darà luogo ai sensi dellart. 8, comma 1,
lettere a) e b) , successivamente agli accertamenti ispettivi di cui allart. 4,
comma 1, del regolamento di semplificazione alladozione di due decreti
concessivi a valenza semestrale;
- ciascuna istanza deve recare lindirizzo sia della
Divisione XI^, sia del Servizio ispezione della Direzione provinciale del lavoro,
competente per territorio, onde fornire certezza circa la contestuale presentazione
dellistanza stessa;
- qualora il programma aziendale riguardi più unità sul
territorio nazionale, la domanda deve essere contemporaneamente avanzata al competente
organo ispettivo di ciascuna provincia in cui sono dislocate le unità aziendali
interessate allintervento CIGS: anche in tal caso, la plurima presentazione deve
risultare dalla richiesta inviata o presentata alla Divisione XI^.
La domanda intesa ad
ottenere il trattamento di integrazione salariale a seguito dellapplicazione di un
contratto di solidarietà è corredata dal verbale di accordo tra le parti, nonché dai
MODELLI CDS/1 e CDS/2.
In ordine allinvio, anche in via telematica, della domanda di
intervento CIGS o di trattamento di integrazione salariale per contratto di solidarietà,
previsto dallart. 11 del regolamento, si ribadisce che linvio delle stesse
nelle more della definizione delle inerenti procedure informatiche deve
avvenire, allo stato, soltanto in forma cartacea.
La domanda, se non presentata direttamente, deve essere inviata con
raccomandata A/R: ai fini del computo dei termini di conclusione del procedimento, fa fede
la data di ricezione dellistanza da parte della Divisione XI^, sempre che
listanza stessa risulti, allatto della sua disamina in fase istruttoria,
completa della documentazione richiesta, come stabilito dallart. 3, comma 2, del
regolamento, più sopra dettagliatamente elencata.
PAGAMENTO DIRETTO.
Lerogazione
diretta della prestazione è tuttora subordinata alla verifica, da parte del competente
organo ispettivo, delle comprovate difficoltà di carattere finanziario dellazienda
istante (art. 2, comma 6, legge n. 223/91).
Come si è già avuto modo di rappresentare, uno degli elementi di
semplificazione introdotti , con il d.P.R. n. 218 , dal legislatore si è fondata sulla
contestuale acquisizione, da parte del Servizio ispezione, della domanda aziendale, ogni
qualvolta si richieda lintervento del suddetto servizio, al fine di consentire lo
svolgimento dei prescritti accertamenti nei tempi previsti dal regolamento.
Analogamente, pertanto, vertendosi in uno dei casi in cui la verifica
ispettiva è normativamente statuita, listanza sarà trasmessa o presentata al
competente Servizio ispezione - anche nei casi di crisi aziendale, in cui non vige
lobbligo degli accertamenti dellorgano ispettivo qualora limpresa
richieda il pagamento diretto del trattamento CIGS : il suddetto Servizio potrà così
procedere tempestivamente alla verifica di cui al sopra richiamato art. 2, comma 6, della
legge n.223, trasmettendone gli esiti alla Divisione XI^, in tempo utile ad autorizzare
tale beneficio con lo stesso decreto di concessione del trattamento straordinario di
integrazione salariale.
Giova, infine, rammentare quanto stabilito, in materia, con circolare
n. 71 del 5 giugno 1995, punti 2 e 3, relativamente alle istanze delle imprese
assoggettate alle procedure di cui allart. 6 del regolamento n. 218 (pagamento
diretto a richiesta).
AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA.
Si coglie
loccasione per rammentare che il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ha
introdotto la nuova disciplina dellamministrazione straordinaria delle grandi
imprese in crisi.
La Direzione generale della previdenza ed assistenza sociale ha
provveduto, con direttiva del 12 giugno 2000 e successiva circolare n. 48 del 13 luglio
2000, inviata a tutti i destinatari della presente circolare, a fornire direttive in
ordine allapplicazione dellart. 7, comma 10 ter, della legge n. 236/93,
vigente la nuova normativa.
Gli adempimenti, a suo tempo demandati alle Direzioni provinciali del
lavoro saranno, ovviamente, a cura della Divisione XI^ della sopra citata Direzione
Generale.
Si richiama, altresì, lattenzione degli interessati sulla
disciplina transitoria prevista, in materia di CIGS, dallart. 108 del sopra citato
decreto legislativo n. 270.
EDITORIA.
Le istanze di Cassa
integrazione guadagni straordinaria e di solidarietà inviate o presentate ai sensi della
legge n. 416/81 e della legge n. 67/87, e successive modificazioni ed integrazioni,
soggiacciono, sotto il profilo procedimentale, alle norme del regolamento di
semplificazione, come illustrato nella presente circolare.
NORMATIVE SPECIALI.
Onde garantire
luniformità della procedura introdotta dal d.P.R. n. 218, anche le domande di CIGS,
avanzate ai sensi delle normative speciali attualmente in vigore, devono essere inviate o
presentate alla Divisione XI^.
SOSPENSIONE DEI TERMINI.
Si è già detto di come
lart. 10 del regolamento preveda la sospensione dei termini di conclusione del
procedimento, sussistendo motivate esigenze istruttorie, per un periodo comunque non
superiore a 20 giorni, prorogabili di altri 10, in presenza di difficoltà tecniche
nellespletamento dellistruttoria.
Ciò premesso, si ritiene opportuno evidenziare che qualora il
competente organo ispettivo ricorrendo le suddette difficoltà tecniche si
avvalga della proroga degli ulteriori 10 giorni, dovrà in sede di relazione alla
Divisione XI^ - fornire adeguata motivazione in ordine alla natura delle difficoltà
stesse.
CONTRATTO DI SOLIDARIETA.
Relativamente,
infine, al procedimento di concessione del trattamento di integrazione salariale a seguito
di stipula di contratti di solidarietà, si ritiene opportuno evidenziare che lart.
3, comma 2, del d.lgs.vo n. 469/97 affida alle Regioni la competenza a promuovere, nel
proprio ambito territoriale, gli accordi ed i contratti collettivi per lapplicazione
dellistituto della solidarietà.
Poiché la disposizione citata non fa obbligo alle parti di stipulare
il contratto di solidarietà in sede regionale, sono, pertanto, da considerarsi validi, ai
fini della concessione del relativo trattamento di integrazione salariale, gli accordi
che, secondo la volontà delle parti stesse, siano intervenuti in sedi diverse.
Posto quanto sopra, si confermano ad eccezione, ovviamente, di
quanto disposto in materia di adempimenti procedurali e sottolineando come le agevolazioni
ex lege n. 236/93 siano ormai decadute le direttive impartite con circolare n. 33
del 14 marzo 1994 e successive integrazioni.
DISCIPLINA TRANSITORIA.
Come più volte
sottolineato, le norme regolamentari trovano applicazione per le istanze, di prima
concessione o di proroga, di cassa integrazione guadagni straordinaria che siano state
presentate o trasmesse dal 19 agosto 2000, data di entrata in vigore del d.P.R. n. 218.
Conseguentemente, le domande semestrali di proroga da 6 a 12 mesi, da
18 a 24 mesi, da 30 a 36 mesi e da 42 a 48 mesi per ristrutturazione, riorganizzazione o
conversione aziendale, che sono state avanzate dalla suddetta data, rientrano nel campo di
applicazione del regolamento.
Per tali fattispecie, si ritiene necessario onde porre in grado
lufficio deputato alla valutazione delle suddette istanze di acquisire i necessari
elementi di conoscenza circa la regolare attuazione del programma predisposto
dallimpresa - che, a decorrere dalla data della presente circolare, la richiesta
relativa ai predetti semestri sia trasmessa o presentata, oltre che alla Divisione XI^,
contestualmente anche allorgano ispettivo competente per territorio.
Per le domande rientranti nella stessa casistica, inviate o presentate
dalla data del 19 agosto 2000, ma antecedentemente alla data della presente circolare,
sarà la Divisione XI^ ad attivare la verifica ispettiva.
ART. 11, LEGGE N. 223/91.
E di tutta
evidenza stante che il d.P.R. n. 218/2000 concerne la semplificazione dei
procedimenti di CIGS e di solidarietà che le istanze intese ad ottenere la
concessione del trattamento speciale di disoccupazione, ricorrendo le condizioni stabilite
dalla norma in questione, continuano ad essere trasmesse o inviate secondo la normale
procedura, e cioè per il tramite delle Direzioni regionali del lavoro.
LICENZIAMENTI COLLETTIVI E RELATIVE
PROCEDURE.
Lart. 3, comma 2,
del d.lgs.vo n. 469/97 ha stabilito che presso le Regioni si svolga lesame congiunto
previsto nelle procedure per la dichiarazione della mobilità del personale.
Come è noto, le procedure concernenti la determinazione delle
eccedenze strutturali di personale come già rilevato nella precedente circolare n.
155/91 sono caratterizzate da un alto grado di omogeneità.
In effetti, quale sia la procedura di licenziamento collettivo, in
concreto, avviata il cui discrimine è costituito dallintervento o meno
dellintegrazione salariale straordinaria la fase di consultazione tanto nelle
sedi sindacali quanto in quelle pubbliche è identica.
Anche dopo le modifiche apportate a talune norme della legge n. 223/91
dal d.lgs.vo n. 151/97 che ha attuato la direttiva n. 92/56/CEE, concernente il
riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai licenziamenti collettivi
sussiste una perfetta simmetria procedurale tra il collocamento in mobilità ex
art. 4 ed il licenziamento per riduzione di personale di cui al successivo art. 24 della
legge n. 223/91.
Conseguentemente, la mediazione pubblica non può che essere accentrata
presso il medesimo organo in entrambi i casi di licenziamento collettivo.
Lindividuazione della sede presso la quale si svolgerà la fase
di mediazione pubblica, quale si desume dal sopra richiamato art. 3 del d.lgs.vo n. 469,
determina lindividuazione di una differente sede pubblica, in vista della
conclusione dellaccordo gestionale tra le parti sociali, nel caso in cui sia stata
vanamente esperita la fase sindacale della procedura.
Per effetto del combinato disposto degli articoli 1, comma 3, lett. c)
e 3 del d.lgs.vo n. 469, ora, nel caso in cui leccedenza strutturale di personale
riguardi unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione, sarà presso
lamministrazione regionale e non più presso lorgano periferico del
Ministero del lavoro la sede nella quale sarà svolto lesame congiunto.
Resta confermata la competenza di questo Ministero nel caso in cui
leccedenza riguardi, invece, unità aziendali in più Regioni.
Anche in tale ipotesi al fine di assicurare che il procedimento
si svolga secondo criteri di snellezza e di celerità, come ritenuto per lesame
congiunto finalizzato alla richiesta di CIGS - questo Ministero provvederà a convocare
sollecitamente limprenditore e, per la parte sindacale, le organizzazioni nazionali
o di vertice, le quali cureranno il coinvolgimento ed il coordinamento delle
rappresentanze sindacali territoriali, aziendali e/o unitarie.
Gli Uffici, le Organizzazioni e gli Enti in indirizzo, oltre ad
adoperarsi per la massima diffusione delle disposizioni di cui alla presente circolare
in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - si atterranno alle stesse per
quel che concerne le istanze intese ad ottenere la concessione dei trattamenti di CIGS e
di solidarietà.
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
(RAFFAELE MORESE) |