Cass., 4 dicembre 2000 n. 15419; Pres. Ianniruberto rel. Vidiri Arin c. De Marco

 

Con ricorso al Pretore di Napoli un lavoratore esponeva di aver svolto la propria attività lavorativa con turni avvicendati organizzati, di aver lavorato complessivamente per otto ore al giorno per sei giorni consecutivi, mentre il suo orario di lavora era fissato dalla contrattazione aziendale in 37,5 ore, chiedeva pertanto la condanna del datore di lavoro al pagamento di differenze retributive per i lavoro esercitato nei giorni di riposo ed oltre l’orario. Si costituiva la convenuta che chiedeva il rigetto delle domande del dipendente, il Pretore accoglieva il ricorso. Avverso la sentenza pretorile veniva proposto appello dall’Azienda dinanzi il Tribunale

Il Giudice di secondo grado rigettava l’appello, L’azienda quindi proponeva ricorso in cassazione.

La Cassazione investita della questione ha deliberato a favore all’azienda ha pertanto cassato la sentenza di appello e decidendo nel merito ha rigettato la domanda proposta da dipendente

La Corte di cassazione nell’accogliere il gravame ha ritenuto che dalla lettura logico-sistematica della legislazione in materia di orario di lavoro si desume che, come regola generale, la settimana di calendario costituisce il parametro di riferimento dell’orario massimo normale sia in relazione alla singola giornata lavorativa sia in relazione all’intera settimana lavorativa( rispettivamente corrispondenti ad 8 e 48 ore di lavoro effettivo ex art. 1 r.d.l. n. 692 del 1923, conv. nella legge n. 473 del 1925, e quest’ultimo ridotto a 40 ore di lavoro effettivo dall’art. 13 della legge n. 196 del 1997).

Peraltro è consentito alla contrattazione collettiva sia derogare in melius ai suddetti limiti sia parametrare l’orario così individuato nell’ambito di una settimana non coincidente con quella di calendario ma invece con quella corrente da un riposo ad altro ovvero anche nell’ambito di un periodo più lungo ( facoltà che è stata legislativamente riconosciuta in favore dell’autonomia collettiva solo con l’art. 13 della legge n. 196 del 1997).

Tuttavia la legittimità di tale contrattazione collettiva è subordinata ad alcune condizioni. Infatti, per la disciplina antecedente alla legge n. 196 del 1997 tale legittimità presupponeva il rispetto continuo e costante -–e cioè in riferimento ad ogni singola giornata di esecuzione dell’attività lavorativa e ad ogni periodo di sette giorni lavorativi – dei limiti temporali (di 8 ore giornaliere e 48 ore settimanali) fissati dalla legislazione all’epoca vigente a garanzia della salute del lavoratore; in base all’art. 13 della legge n. 196 del 1997 invece l’ammissibilità della fissazione convenzionale dell’orario normale ( limite, la cui osservanza è consentita con il criterio della c.d. media multiperiodale e cioè in termini più flessibilio) è condizionata al rispetto del limite delle 8 ore giornaliere in quanto ancorchè la nuova normativa non contenga alcuna disposizione in merito all’orario normale massimo giornaliero, è da escludere che la contrattazione collettiva possa derogare al suddetto limite, in considerazione sia della rilevanza costituzionale della durata massima della giornata lavorativa sia dell’autonomia – e non alternatività – dell’orario giornaliero rispetto all’orario settimanale.