Linerzia
del lavoratore dopo la scadenza del contratto a termine
nullo non è sufficiente a far ritenere che egli abbia
consentito alla cessazione del rapporto Se non si
accertino altri comportamenti tali da dimostrare con
certezza la risoluzione consensuale (Cassazione Sezione
Lavoro n. 15628 dell11 dicembre
2001, Pres. Sciarelli, Rel. Coletti) Se non
si accertino altri comportamenti tali da dimostrare con
certezza la risoluzione consensuale (Cassazione Sezione
Lavoro n. 15628 dell11 dicembre 2001, Pres.
Sciarelli, Rel. Coletti).
Giuseppe D.
ha lavorato, nel periodo tra il dicembre del 1989 e il
gennaio del 1995, con una serie di contratti a tempo
determinato, alle dipendenze del Comando Militare Alleato
U.S. Navy Exchange di Napoli. Dopo la scadenza
dellultimo contratto (27 gennaio 1995) non è stato
più richiamato in servizio. Trascorsi circa nove mesi
egli ha invitato il datore di lavoro, con atto di diffida
del 20 ottobre 1995, a riconoscere lesistenza di un
rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a reintegrarlo
in servizio. Latto è rimasto senza seguito. Nel
gennaio 1996 il lavoratore ha depositato un primo ricorso
davanti al Pretore di Napoli, con la richiesta di
accertamento del suo diritto alla stabilizzazione del
rapporto, ma non lo ha coltivato.
Trascorsi altri
tredici mesi, egli ha chiesto al Pretore di Napoli, con
ricorso depositato nel marzo 1997, di accertare la
nullità dei termini di scadenza apposti dal Comando
Militare Alleato ai vari contratti di lavoro, per
mancanza dei requisiti previsti dalla legge n. 230 del
1962, che disciplinava il rapporto di lavoro a tempo
determinato, consentendolo soltanto in alcune specifiche
ipotesi.
Egli ha anche chiesto
la dichiarazione dellesistenza di un unico rapporto
di lavoro a tempo indeterminato, la riammissione in
servizio e la condanna del datore di lavoro al pagamento
delle retribuzioni maturate e maturande fino alla
reintegrazione. Il Comando Militare Alleato si è difeso
sostenendo, tra laltro, che il rapporto di lavoro
doveva ritenersi comunque consensualmente risolto il 27
gennaio 1995, per il comportamento tenuto dal lavoratore,
che aveva riscosso il trattamento di fine rapporto ed
aveva lasciato passare molto tempo prima di chiedere la
riammissione in servizio. Il Pretore ha dichiarato la
nullità dei termini di scadenza apposti nei vari
contratti, ha affermato che in effetti nel periodo tra il
dicembre 1989 e il gennaio 1995 doveva ritenersi
intercorso tra le parte un unico rapporto di lavoro a
tempo indeterminato, ma ha negato il diritto del
lavoratore alla riammissione in servizio e al pagamento
della retribuzione, in quanto ha ritenuto che il rapporto
si fosse consensualmente risolto con effetto dal 27
gennaio 1995, in considerazione del comportamento tenuto
dal dipendente. Questa decisione è stata parzialmente
riformata, in grado di appello, dal Tribunale di Napoli,
che ha escluso la risoluzione consensuale del rapporto ed
ha affermato pertanto il diritto del lavoratore alla
riammissione in servizio, in quanto ha ritenuto che egli
abbia tenuto comportamenti incompatibili con la volontà
di porre termine al rapporto di lavoro; il periodo di
inerzia del lavoratore ha osservato il Tribunale
era stato talmente breve (appena di nove mesi
considerando la data di cessazione dellultimo
contratto a termine e quella di invio della diffida) da
escludere la ipotizzabilità di un suo consenso alla
risoluzione del rapporto. Il Comando Militare Alleato ha
proposto ricorso per cassazione, sostenendo, tra
laltro, che il Tribunale di Napoli avrebbe dovuto
tenere in considerazione non solo il periodo di tempo
intercorso tra la scadenza dellultimo contratto e
latto di diffida, ma anche altri comportamenti del
lavoratore quali il ritiro del trattamento di fine
rapporto e la restituzione del passi per
laccesso alla base militare.
La Suprema Corte
(Sezione Lavoro n. 15628 dell11 dicembre 2001,
Pres. Sciarelli, Rel. Coletti) ha rigettato, sul punto,
il ricorso del datore di lavoro. Nel giudizio instaurato
ai fini di riconoscimento di un contratto a tempo
indeterminato, per la configurabilità di una risoluzione
per mutuo consenso è necessario accertare sulla
base del lasso di tempo lasciato trascorrer dopo la
conclusione dellultimo contratto a termine, nonché
alla stregua delle modalità di tale conclusione, del
comportamento tenuto dalle parti e di eventuali
significative circostanze che sia presente una
volontà chiara e certa delle parti medesime di volere,
daccordo tra loro, porre definitivamente fine ad
ogni rapporto lavorativo. La valutazione del significato
e della portata del complesso di tali elementi di fatto
compete al giudice del merito, le cui conclusioni non
sono censurabili in sede di legittimità se non
sussistono decisivi vizi logici o errori di diritto.
La sentenza del
Tribunale di Napoli, nella parte in ci ha escluso che
fosse intervenuta una risoluzione del rapporto per mutuo
consenso ha osservato la Corte non merita
le censure che le si muovono; il Tribunale, infatti, ha
operato una valutazione nella quale il tempo nove
mesi lasciato trascorrere da Giuseppe D. prima di
inviare la lettera-diffida con cui manifestava
chiaramente la volontà di proseguire il rapporto e di
considerarlo a tempo indeterminato, è stato posto a
raffronto con il tempo di durata complessiva dei
contratti a termine succedutisi tra le parti circa
sei anni e, sulla obiettiva brevità del periodo
di non attuazione del rapporto rispetto alla lunghezza
notevole del periodo in cui lo stesso aveva avuto
esecuzione tra le parti, ha costruito un giudizio, che
appare del tutto logico, di non apprezzabilità e di non
significatività, in termini di sua possibile
qualificazione come volontà dismissiva, della inerzia
del lavoratore.
Laccettazione
del t.f.r., e la mancata offerta della prestazione
ha aggiunto la Corte sono comportamenti entrambi
non interpretabili, per assoluto difetto di concludenza,
come tacita dichiarazione di rinunzia ai diritti
derivanti dalla illegittima apposizione del termine;
quanto alla restituzione del passi di accesso
alla base militare, la stessa costituiva addirittura un
obbligo del lavoratore, trattandosi di documento di
proprietà del datore di lavoro.
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