| DECRETO LEGISLATIVO 23
febbraio 2000, n. 38
Disposizioni in materia di assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dellarticolo
55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
VISTI larticolo 55, comma 1, e larticolo
57, lettera o), della legge 17 maggio 1999, n. 144;
VISTA la preliminare deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 1999;
ACQUISITO il parere delle competenti
Commissioni parlamentari permanenti della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunioni dell'11 e del 22 febbraio 2000;
SULLA PROPOSTA del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, della sanita' e delle politiche agricole e forestali;
EMANA
Il seguente decreto legislativo:
CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREMI DELLISTITUTO
NAZIONALE PER LASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE
PROFESSIONALI (INAIL)
Art. 1
(Ambito di applicazione delle gestioni)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2000,
fermo restando quanto stabilito dallarticolo 1 del testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modifiche ed
integrazioni, di seguito denominato "testo unico", nellambito della
gestione Industria di cui al titolo I del medesimo testo unico, sono individuate, ai fini
tariffari, le seguenti quattro gestioni separate:
- industria, per le attività: manifatturiere, estrattive,
impiantistiche; di produzione e distribuzione dellenergia, gas ed acqua; delledilizia;
dei trasporti e comunicazioni; della pesca; dello spettacolo; per le relative attività
ausiliarie;
- artigianato, per le attività di cui alla legge 8 agosto 1985,
n. 443, e successive modifiche ed integrazioni;
- terziario, per le attività: commerciali, ivi comprese quelle
turistiche; di produzione, intermediazione e prestazione dei servizi anche finanziari; per
le attività professionali ed artistiche: per le relative attività ausiliarie;
- altre attività, per le attività non rientranti fra quelle di
cui alle lettere a), b), e c), fra le quali quelle svolte dagli enti pubblici, compresi lo
Stato e gli enti locali, e quelle di cui allarticolo 49, comma 1, lettera e), della
legge 9 marzo 1989, n. 88.
2. A ciascuna delle quattro gestioni di cui
al comma 1 sono riferite le attività protette di cui allarticolo 1 del testo unico.
Art. 2
(Classificazione dei datori di lavoro)
- I datori di lavoro indicati allarticolo 9 del testo
unico sono classificati nelle gestioni individuate allarticolo 1 ai sensi dellarticolo
49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni e integrazioni.
- Per i settori non ricadenti nellambito dellarticolo
49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni e integrazioni e per i
soggetti non classificabili ai sensi del comma 1, la classificazione è disposta dallINAIL.
- Avverso i provvedimenti adottati ai sensi del comma 2 è dato
ricorso al Consiglio di amministrazione dellINAIL, che decide in via definitiva, con
la procedura indicata nellarticolo 45 del testo unico.
- I datori di lavoro devono denunciare allINAIL le
modifiche soggettive ed oggettive che comportino la variazione della classificazione
prevista dal presente articolo ai sensi dellarticolo 12 del testo unico.
Art. 3
(Tariffe dei premi)
- Fermo restando lequilibrio finanziario complessivo della
gestione Industria, per ciascuna delle gestioni di cui allarticolo 1 sono approvate,
con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su delibera del Consiglio di
amministrazione dellINAIL, distinte tariffe dei premi per lassicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le relative modalità di
applicazione, tenendo conto dellandamento infortunistico aziendale e dellattuazione
delle norme di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni e integrazioni, nonché degli oneri che concorrono alla determinazione dei
tassi di premio.
- In sede di prima applicazione, le tariffe di cui al comma 1
sono aggiornate entro il triennio successivo alla data di entrata in vigore delle stesse.
- Ogni tariffa stabilisce, per ciascuna delle lavorazioni in
essa comprese, il tasso di premio nella misura corrispondente al relativo rischio medio
nazionale in modo da includere lonere finanziario di cui al secondo comma dellarticolo
39 del testo unico.
- In considerazione della peculiarità dellattività
espletata, sono introdotte, in via sperimentale, per i lavoratori autonomi artigiani, con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Consiglio di
amministrazione dellINAIL, speciali forme e livelli tariffari che, assicurando un
trattamento minimo di tutela obbligatoria, consentano flessibilità nella scelta degli
stessi, anche in considerazione delle iniziative intraprese per migliorare il livello di
sicurezza e salute sul lavoro.
- Le tariffe dei premi relative al triennio 2000-2002, si
applicano a decorrere dal 1° gennaio 2000. Fino alladozione dei provvedimenti dellINAIL
in applicazione dei decreti ministeriali di approvazione delle suddette tariffe, il premio
anticipato di cui allarticolo 44 del testo unico e successive modificazioni, è
calcolato sulla base della tariffa dei premi in vigore al 31 dicembre 1999, è versato
provvisoriamente nella misura del 95 per cento dellimporto così determinato.
Limitatamente allanno 2000 i termini stabiliti dallarticolo 28, quarto comma,
e dallarticolo 44, terzo comma, del testo unico, e successive modificazioni, sono
prorogati al 16 marzo. Il decreto ministeriale di approvazione delle tariffe fisserà,
nelle relative modalità di applicazione, i criteri per eventuali conguagli.
- Ferma restando la possibilità di modifica con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, su delibera del Consiglio di amministrazione
dellINAIL, la misura massima dei tassi medi nazionali è ridotta al 130 per mille.
- Ai fini del finanziamento del disavanzo della gestione
agricoltura è autorizzata per gli anni 2000 e 2001 la spesa di lire 700 miliardi annui,
ai sensi dellarticolo 55, comma 1, lettera o), della legge 17 maggio 1999, n. 144, e
relative disposizioni attuative. Per gli anni successivi, nei limiti di lire 700 miliardi
annui, la spesa è autorizzata subordinatamente alladozione dei decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui allarticolo 8 della legge 23 dicembre
1998, n. 448, emanati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 4
(Assicurazione dei lavoratori dellarea
dirigenziale)
- A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo, fermo restando quanto disposto dagli articoli 1 e 4 del testo unico,
sono soggetti allobbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali i dipendenti dai soggetti di cui allarticolo 9 del testo unico,
appartenenti allarea dirigenziale anche qualora vigano previsioni, contrattuali o di
legge, di tutela con polizze privatistiche. La retribuzione valevole ai fini contributivi
e risarcitivi è pari al massimale per la liquidazione delle rendite, di cui allart.116,
comma 3, del testo unico. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da
emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo,
su delibera del Consiglio di amministrazione dellINAIL, vengono individuati i
riferimenti tariffari per la classificazione delle lavorazioni svolte dai suddetti
dipendenti.
- I premi versati anteriormente alla data dellentrata in
vigore del presente decreto legislativo conservano la loro efficacia anche ai fini delle
relative prestazioni. Per lanno 1999 e fino allentrata in vigore del presente
decreto legislativo, la retribuzione valevole ai fini della determinazione del premio è
quella indicata nel comma 1.
Nel caso di infortuni sul lavoro o malattie
professionali che comportino lobbligo per lINAIL di corrispondere prestazioni
per periodi antecedenti allentrata in vigore del presente decreto legislativo, il
relativo rapporto assicurativo decorre dalla data dellevento indennizzato.
3. Ferma restando la decorrenza dellobbligo
assicurativo e del diritto alle prestazioni dalla data di cui al comma 1, in sede di prima
applicazione, i termini per la presentazione delle denunce di cui allarticolo 12 del
Testo unico sono stabiliti in trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo.
Art. 5
(Assicurazione dei lavoratori parasubordinati)
- A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo, sono soggetti allobbligo assicurativo i lavoratori
parasubordinati indicati allarticolo 49, comma 2, lettera a) del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e
integrazioni, qualora svolgano le attività previste dallarticolo 1 del testo unico
o, per lesercizio delle proprie mansioni, si avvalgano, non in via occasionale, di
veicoli a motore da essi personalmente condotti.
- Ai fini dellassicurazione INAIL il committente è tenuto
a tutti gli adempimenti del datore di lavoro previsti dal testo unico.
- Il premio assicurativo è ripartito nella misura di un terzo a
carico del lavoratore e di due terzi a carico del committente.
- Ai fini del calcolo del premio la base imponibile è
costituita dai compensi effettivamente percepiti, salvo quanto stabilito dallarticolo
116, comma 3, del testo unico. Il tasso applicabile allattività svolta dal
lavoratore è quello dellazienda qualora lattività stessa sia inserita nel
ciclo produttivo, in caso contrario, dovrà essere quello dellattività
effettivamente svolta.
5. Ferma restando la decorrenza dellobbligo
assicurativo e del diritto alle prestazioni dalla data di cui al comma 1, in sede di prima
applicazione, i termini per la presentazione delle denunce di cui allarticolo 12 del
Testo unico sono stabiliti in trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo.
Art. 6
(Assicurazione degli sportivi professionisti)
- A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo sono soggetti allobbligo assicurativo gli sportivi
professionisti dipendenti dai soggetti di cui allarticolo 9 del testo unico, anche
qualora vigano previsioni, contrattuali o di legge, di tutela con polizze privatistiche.
Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanarsi entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, su delibera del
consiglio di amministrazione dellINAIL, saranno stabilite le retribuzioni e i
relativi riferimenti tariffari ai fini della determinazione del premio assicurativo.
2. Ferma restando la decorrenza dellobbligo
assicurativo e del diritto alle prestazioni dalla data di cui al comma 1, in sede di prima
applicazione, i termini per la presentazione delle denunce di cui allarticolo 12 del
testo unico sono stabiliti in trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo.
Art. 7
(Lavoratori italiani operanti nei Paesi
extracomunitari)
- Le tariffe di cui allarticolo 3 si applicano anche per
le attività svolte dai lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari, di cui al
decreto legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre
1987, n. 398.
- In caso di insussistenza dellultima condizione indicata
nellarticolo 2, comma 6-bis, del decreto legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito
nella legge 20 maggio 1988, n. 160, i datori di lavoro sono tenuti al pagamento, nei
confronti dellINAIL, di un premio integrativo, da applicarsi con decorrenza dalla
data di entrata in vigore del suddetto decreto-legge, a copertura delle prestazioni dovute
dallIstituto stesso ai sensi del testo unico. La misura del premio integrativo è
determinata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanarsi entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, su delibera del
consiglio di amministrazione dellINAIL. I premi versati anteriormente alla data di
entrata in vigore dal presente decreto legislativo restano acquisiti e conservano la loro
efficacia anche ai fini delle relative prestazioni.
Art. 8
(Retribuzioni di ragguaglio)
- Allarticolo 30 il quarto comma, del testo unico è
sostituito dal seguente: "Nei casi in cui i prestatori dopera non percepiscano
retribuzione fissa o comunque la remunerazione non sia accertabile, si assume, qualora non
siano stabilite tabelle fisse di salari medi o convenzionali, la retribuzione valida ai
fini della determinazione del minimale di legge per la liquidazione delle rendite di cui
allarticolo 116, comma 3".
Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRESTAZIONI
Art. 9
(Rettifica per errore)
- Le prestazioni a qualunque titolo erogate dallIstituto
assicuratore possono essere rettificate dallo stesso Istituto in caso di errore di
qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione delle
prestazioni. Salvo i casi di dolo o colpa grave dellinteressato accertati
giudizialmente, lIstituto assicuratore può esercitare la facoltà di rettifica
entro dieci anni dalla data di comunicazione delloriginario provvedimento errato.
- In caso di mutamento della diagnosi medica e della valutazione
da parte dellIstituto assicuratore successivamente al riconoscimento delle
prestazioni, lerrore, purché non riconducibile a dolo o colpa grave dellinteressato
accertati giudizialmente, assume rilevanza ai fini della rettifica solo se accertato con i
criteri, metodi e strumenti di indagine disponibili allatto del provvedimento
originario.
- Lerrore non rettificabile comporta il mantenimento delle
prestazioni economiche in godimento al momento in cui lerrore stesso è stato
rilevato.
- E abrogato il primo periodo del comma 5 dellarticolo
55 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
- I soggetti nei cui confronti si è proceduto a rettifica delle
prestazioni sulla base della normativa precedente possono chiedere allistituto
assicuratore il riesame del provvedimento.
- Nei casi prescritti o definiti con sentenza passata in
giudicato, la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. In caso di
accoglimento la riattribuzione della prestazione decorre dal primo giorno del mese
successivo alla domanda e non dà diritto alla restituzione di somme arretrate.
- Nei casi non prescritti o non definiti con sentenza passata in
giudicato, per la presentazione della domanda si applica, se più favorevole, il termine
di cui al comma 6. In caso di accoglimento della domanda, la riattribuzione della
prestazione avverrà con decorrenza dalla data di annullamento o di riduzione della
stessa.
Art. 10
(Malattie professionali)
- Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo, è costituita una commissione scientifica per lelaborazione e
la revisione periodica dellelenco delle malattie di cui allarticolo 139 e
delle tabelle di cui agli articoli 3 e 211 del testo unico, composta da non più di
quindici componenti in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
del Ministero della sanita', del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, dellIstituto superiore della sanità, del Consiglio nazionale delle
ricerche (CNR), dellIstituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro
(ISPESL), dellIstituto italiano di medicina sociale, dellIstituto nazionale
della previdenza sociale (INPS), dellINAIL, dellIstituto di previdenza per il
settore marittimo (IPSEMA), nonchè delle Aziende sanitarie locali (ASL) su designazione
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e Bolzano. Con il medesimo decreto vengono stabilite la composizione e le norme
di funzionamento della Commissione stessa.
- Per lespletamento della sua attività la Commissione si
può avvalere della collaborazione di istituti ed enti di ricerca.
- Alla modifica e allintegrazione delle tabelle di cui
agli articoli 3 e 211 del testo unico, si fa luogo, su proposta della commissione di cui
al comma 1, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministro della sanita', sentite le organizzazioni sindacali nazionali di categoria
maggiormente rappresentative.
- Fermo restando che sono considerate malattie professionali
anche quelle non comprese nelle tabelle di cui al comma 3 delle quali il lavoratore
dimostri lorigine professionale, lelenco delle malattie di cui allarticolo139
del testo unico conterrà anche liste di malattie di probabile e di possibile origine
lavorativa, da tenere sotto osservazione ai fini della revisione delle tabelle delle
malattie professionali di cui agli articoli 3 e 211 del testo unico. Gli aggiornamenti
dellelenco sono effettuati con cadenza annuale con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale su proposta della commissione di cui al comma 1.La trasmissione
della copia della denuncia di cui allarticolo 139, comma 2, del testo unico e
successive modificazioni e integrazioni, è effettuata, oltre che alla azienda sanitaria
locale, anche alla sede dellistituto assicuratore competente per territorio.
- Ai fini del presente articolo, è istituito, presso la banca
dati INAIL, il registro nazionale delle malattie causate dal lavoro ovvero ad esso
correlate. Al registro possono accedere, in ragione della specificità di ruolo e
competenza e nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 31dicembre 1996, n. 675, e
successive modificazioni ed integrazioni, oltre la commissione di cui al comma 1, le
strutture del Servizio sanitario nazionale, le direzioni provinciali del lavoro e gli
altri soggetti pubblici cui, per legge o regolamento, sono attribuiti compiti in materia
di protezione della salute e di sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro.
Art. 11
(Rivalutazione delle rendite)
- Con effetto dallanno 2000 e a decorrere dal 1° luglio
di ciascun anno la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite
corrisposte dallINAIL ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte
le gestioni di appartenenza dei medesimi, è rivalutata annualmente, con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, e con il Ministro della sanità, nei casi
previsti dalla normativa vigente, su delibera del Consiglio di amministrazione dellINAIL,
sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati intervenuta rispetto allanno precedente. Gli incrementi annuali, come
sopra determinati, verranno riassorbiti nellanno in cui scatterà la variazione
retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata allarticolo 20, commi 3 e
4, della legge 28 febbraio 1986, n.. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per lultima
rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo articolo 20.
- I principi di cui al comma 1 si applicano anche alle rendite
corrisposte da altri enti gestori dellassicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro previsti dal testo unico.
Art. 12
(Infortunio in itinere)
- Allarticolo 2 e allarticolo 210 del testo unico è
aggiunto il seguente comma:
"Salvo il caso di interruzione o
deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, lassicurazione
comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di
andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso
che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora
non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e
ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti. Linterruzione
e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad
esigenze essenziali ed improrogabili o alladempimento di obblighi penalmente
rilevanti. Lassicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto
privato, purché necessitato. Restano, in questo caso, esclusi gli infortuni direttamente
cagionati dallabuso di alcolici e di psicofarmaci o dalluso non terapeutico di
stupefacenti ed allucinogeni; lassicurazione, inoltre, non opera nei confronti del
conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida.".
Art. 13
(Danno biologico)
- In attesa della definizione di carattere generale di danno
biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il presente
articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dellassicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno
biologico come la lesione allintegrità psicofisica, suscettibile di valutazione
medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono
determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del
danneggiato.
- In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni
sul lavoro e a malattie professionali verificatisi o denunciati a decorrere dalla data di
entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, lINAIL nellambito
del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui allarticolo
66, primo comma, punto 2), del testo unico, eroga lindennizzo previsto e regolato
dalle seguenti disposizioni:
- le menomazioni conseguenti alle lesioni dellintegrità
psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle
menomazioni, comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. Lindennizzo
delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è
erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nellapposita
tabella indennizzo danno biologico. Per lapplicazione di
tale tabella si fa riferimento alletà dellassicurato al momento della
guarigione clinica. Non si applica il disposto dellarticolo 91 del testo unico;
- le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno
diritto allerogazione di unulteriore quota di rendita per lindennizzo
delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione
dellassicurato e al coefficiente di cui alla apposita tabella dei
coefficienti, che costituiscono indici di determinazione della percentuale di
retribuzione da prendere in riferimento per lindennizzo delle conseguenze
patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dellassicurato
e alla ricollocabilità dello stesso. La retribuzione, determinata con le modalità e i
criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla
tabella dei coefficienti. La corrispondente quota di rendita,
rapportata al grado di menomazione, è liquidata con le modalità e i criteri di cui allarticolo
74 del Testo Unico.
- Le tabelle di cui alle lettere a) e b),
i relativi criteri applicativi e i successivi adeguamenti sono approvati con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale su delibera del Consiglio di
Amministrazione dellINAIL. In sede di prima attuazione il decreto ministeriale è
emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo.
- Entro dieci anni dalla data
dell'infortunio, o quindici anni se trattasi di malattia professionale, qualora le
condizioni dell'assicurato, dichiarato guarito senza postumi d'invalidità permanente o
con postumi che non raggiungono il minimo per l'indennizzabilità in capitale o per lindennizzabilità
in rendita, dovessero aggravarsi in conseguenza dell'infortunio o della malattia
professionale in misura da raggiungere l'indennizzabilità in capitale o in rendita,
l'assicurato stesso può chiedere all'istituto assicuratore la liquidazione del capitale o
della rendita, formulando la domanda nei modi e nei termini stabiliti per la revisione
della rendita in caso di aggravamento. Limporto della rendita è decurtato dellimporto
delleventuale indennizzo in capitale già corrisposto. La revisione dellindennizzo
in capitale, per aggravamento della menomazione sopravvenuto nei termini di cui sopra,
può avvenire una sola volta. Per le malattie neoplastiche, per la silicosi e lasbestosi
e per le malattie infettive e parassitarie la domanda di aggravamento, ai fini della
liquidazione della rendita, può essere presentata anche oltre i limiti temporali di cui
sopra, con scadenze quinquennali dalla precedente revisione.
- Nel caso in cui lassicurato, già
colpito da uno o più eventi lesivi rientranti nella disciplina delle presenti
disposizioni, subisca un nuovo evento lesivo si procede alla valutazione complessiva dei
postumi ed alla liquidazione di ununica rendita o dellindennizzo in capitale
corrispondente al grado complessivo della menomazione dellintegrità psicofisica. Limporto
della nuova rendita o del nuovo indennizzo in capitale è decurtato dellimporto delleventuale
indennizzo in capitale già corrisposto e non recuperato.
- Il grado di menomazione dellintegrità
psicofisica causato da infortunio sul lavoro o malattia professionale, quando risulti
aggravato da menomazioni preesistenti concorrenti derivanti da fatti estranei al lavoro o
da infortuni o malattie professionali verificatisi o denunciate prima della data di
entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3 e non indennizzati in
rendita, deve essere rapportato non allintegrità psicofisica completa, ma a quella
ridotta per effetto delle preesistenti menomazioni, il rapporto è espresso da una
frazione in cui il denominatore indica il grado dintegrità psicofisica preesistente
e il numeratore la differenza tra questa ed il grado dintegrità psicofisica
residuato dopo linfortunio o la malattia professionale. Quando per le conseguenze
degli infortuni o delle malattie professionali verificatisi o denunciate prima della data
di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3 lassicurato
percepisca una rendita o sia stato liquidato in capitale ai sensi del testo unico, il
grado di menomazione conseguente al nuovo infortunio o alla nuova malattia professionale
viene valutato senza tenere conto delle preesistenze. In tale caso, lassicurato
continuerà a percepire leventuale rendita corrisposta in conseguenza di infortuni o
malattie professionali verificatisi o denunciate prima della data sopra indicata.
- La misura della rendita può essere
riveduta, nei modi e nei termini di cui agli articoli 83, 137 e 146 del testo unico. La
rendita può anche essere soppressa nel caso di recupero dell'integrità psicofisica nei
limiti del minimo indennizzabile in rendita. In tale caso, qualora il grado di menomazione
accertato sia compreso nel limite indennizzabile in capitale, viene corrisposto lindennizzo
in capitale calcolato con riferimento alletà dellassicurato al momento della
soppressione della rendita.
- Quando per le condizioni della lesione
non sia ancora accertabile il grado di menomazione dellintegrità psicofisica e sia,
comunque, presumibile che questa rientri nei limiti dellindennizzo in capitale, listituto
assicuratore può liquidare un indennizzo in capitale in misura provvisoria, dandone
comunicazione allinteressato entro trenta giorni dalla data di ricevimento del
certificato medico constatante la cessazione dellinabilità temporanea assoluta, con
riserva di procedere a liquidazione definitiva non prima di sei mesi e non oltre un anno
dalla data di ricevimento del predetto certificato medico.In ogni caso lindennizzo
definitivo non può essere inferiore a quello provvisoriamente liquidato.
- In caso di morte dellassicurato,
avvenuta prima che listituto assicuratore abbia corrisposto lindennizzo in
capitale, è dovuto un indennizzo proporzionale al tempo trascorso tra la data della
guarigione clinica e la morte.
- Per lapplicazione dellarticolo
77 del testo unico si fa riferimento esclusivamente alla quota di rendita di cui al comma
2, lett. b).
- Per quanto non previsto dalle presenti
disposizioni, si applica la normativa del testo unico, in quanto compatibile.
- Allonere derivante dalla prima
applicazione del presente articolo, valutato in lire 340 miliardi annui, si fa fronte con
unaddizionale sui premi e contributi assicurativi nella misura e con le modalità
stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui al comma
3.
CAPO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE E
SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE
Art. 14
Norme in materia di procedure e speditezza
dellazione amministrativa
- Al fine di garantire maggiore speditezza allazione
amministrativa, il Consiglio di amministrazione dellINAIL può adottare delibere
intese a semplificare e a snellire aspetti procedurali della disciplina dellassicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Tali delibere sono soggette
allapprovazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La presente
disposizione non si applica ai procedimenti aventi ad oggetto diritti soggettivi.
- A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo, i datori di lavoro soggetti alle disposizioni del testo unico debbono
comunicare allINAIL, ferme restando le disposizioni di cui allarticolo 12 del
medesimo testo unico, il codice fiscale dei lavoratori assunti o cessati dal servizio
contestualmente allinstaurazione del rapporto di lavoro o alla sua cessazione. In
caso di omessa o errata comunicazione è applicata una sanzione amministrativa di lire
centomila per lavoratore. Ai proventi derivanti dalla comminazione di detta sanzione si
applicano le disposizioni di cui allarticolo 197 del testo unico e successive
modificazioni e integrazioni.
CAPO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIORDINAMENTO DEI
COMPITI E DELLA GESTIONE DEL CASELLARIO CENTRALE INFORTUNI
Art. 15
Natura e funzione del Casellario centrale
infortuni
- Il Casellario centrale infortuni, di seguito denominato
Casellario, svolge con autonomia gestionale una funzione pubblica, sotto la vigilanza del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, avvalendosi della struttura e delle
risorse organizzative poste a disposizione dallINAIL, il quale provvede alle
relative necessità, determinate secondo le indicazioni dellorgano di governo del
Casellario, di cui allarticolo 19, comma 2, mediante previsione di spesa su separato
capitolo nellambito del bilancio dellIstituto.
- Il Casellario è titolare della banca dati, relativa agli
infortuni professionali e non professionali ed alle malattie professionali, la quale viene
alimentata dai soggetti indicati nellarticolo 17, in seguito denominati utenti.
Art. 16
Compiti del Casellario
- Il Casellario svolge i seguenti compiti:
- archiviare, conservare, comunicare agli utenti dati, relativi
a casi dinfortunio professionale e non professionale e di malattia professionale, i
quali importino invalidità permanente o morte, anche a prescindere da uno specifico
evento lesivo;
- elaborare i dati, mediante procedure informatiche, che
consentano lottimizzazione della loro utilizzazione anche in forma aggregata da
parte dei soggetti autorizzati;
- favorire lintegrazione ed il raccordo della propria
banca dati con altre analoghe a livello nazionale e sovranazionale, nonché con quelle a
carattere previdenziale.
- Può, altresì, fornire dati in forma
aggregata per indagini conoscitive alle istituzioni pubbliche e private di studi e
ricerche.
Art. 17
Utenti del Casellario
- Sono autorizzati allaccesso alle informazioni contenute
nella banca dati:
- gli istituti che esercitano lassicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro;
- gli enti che esercitano, congiuntamente o disgiuntamente, lassicurazione
contro i rischi di infortunio e lassicurazione contro i rischi derivanti
dalla circolazione di automezzi, soggetti al controllo dellIstituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP).
Art. 18
Obblighi e diritti degli utenti
- Gli utenti sono tenuti a comunicare al Casellario i casi dinvalidità
derivanti da infortunio professionale e non o da malattia professionale, il relativo grado
ed eventuali variazioni o altri casi dinvalidità o di morte, comunque accertati
nellesercizio delle loro funzioni istituzionali.
- I soggetti di cui al comma 1, hanno diritto ad acquisire i
dati relativi a casi dinfortunio professionale e non professionale e di malattia
professionale, i quali importino invalidità permanente o morte, nonché dati in forma
aggregata per indagini conoscitive sullesistenza di precedenti, anche
indipendentemente dal verificarsi di un evento lesivo.
- Le comunicazioni relative agli eventi di cui ai commi 1 e 2
devono essere effettuate nei termini e con le modalità indicati nel regolamento di
esecuzione, di cui allarticolo 22.
- Gli utenti rispondono in proprio, ai sensi della legge 31
dicembre 1996, n.675, e successive modifiche e integrazioni, della utilizzazione dei dati
acquisiti dal Casellario.
- Per consentire ladeguamento delle strutture
organizzative ed informative, lobbligo di cui al comma 1 relativo agli enti che
esercitano lassicurazione contro i rischi derivanti dalla circolazione di automezzi
decorre a partire dallanno successivo alla data di entrata in vigore del regolamento
di esecuzione di cui allarticolo 22.
Art. 19
Organi del Casellario
- Gli organi del Casellario sono:
- Comitato di gestione;
- Presidente;
- Il dirigente responsabile del Casellario.
- Il Comitato di gestione, denominato
comitato, è composto da:
- un rappresentante del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, con funzioni di presidente;
- un rappresentante dellINAIL;
- un rappresentante dellIstituto di previdenza per il
settore marittimo (IPSEMA);
- un rappresentante dellutenza pubblica diverso dallINAIL
;
- un rappresentante dellEnte nazionale di previdenza e
assistenza per gli impiegati dellagricoltura (ENPAIA);
- un rappresentante delle imprese di assicurazione designato
dallAssociazione nazionale tra le imprese assicuratrici (A.N.I.A.);
- il dirigente responsabile del Casellario, designato dallINAIL
;
- due esperti, uno in materia di assicurazione e uno in materia
di discipline statistiche, designati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
Su delibera del Comitato di gestione
approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale può essere
variata la composizione del comitato medesimo in funzione delle esigenze emergenti.
3. I membri, nominati con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, durano in carica quattro anni
e possono essere confermati per una sola volta. Il Comitato è validamente
costituito con la presenza della metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono
assunte a maggioranza assoluta. Il Comitato svolge i seguenti compiti:
- stabilisce le modalità per lacquisizione e la gestione
dei dati;
- determina le linee generali e i criteri di massima per
la gestione del servizio;
- delibera il regolamento di esecuzione di cui allarticolo
22;
- determina i contributi dovuti dagli utenti , in
base alla spesa effettivamente sostenuta;
- sovrintende in genere al funzionamento ed alla gestione
del Casellario, adottando i necessari provvedimenti;
- delibera, annualmente, il bilancio di previsione e il conto
consuntivo della gestione e lo sottopone al Consiglio di amministrazione dellINAIL.
4. Il Presidente:
- ha la rappresentanza legale del Casellario;
- assume i provvedimenti di carattere indilazionabile,
sottoponendoli a ratifica del Comitato nella prima riunione utile.
5. Il dirigente responsabile del Casellario:
- cura lesecuzione delle deliberazioni del Comitato;
- dirige i servizi e, sulla base delle deliberazioni del
Comitato, organizza il funzionamento di essi;
- segnala al Comitato i casi di inadempienza da parte degli
utenti;
- firma gli atti di gestione in conformità alla disciplina di
cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni e
integrazioni, nonché gli altri la cui firma sia a lui delegata dal Presidente;
- esercita in genere tutte le attribuzioni a lui demandate dal
Comitato;
- svolge una funzione di collegamento con le strutture
competenti dellINAIL in ordine allacquisizione e gestione delle risorse ed
alla regolazione dei flussi finanziari nellambito del bilancio dellINAIL.
Art. 20
Sanzioni
- Linosservanza degli obblighi di cui allarticolo
18, comma 1, comporta lapplicazione di una sanzione amministrativa di L. 50.000,
maggiorata del 10 per cento in ogni caso di reiterazione. Ai proventi derivanti dalla
comminazione di detta sanzione si applicano le disposizioni di cui allarticolo 197
del testo unico, e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 21
Contributi
- Le spese per le modifiche strutturali, laggiornamento
delle tecnologie, il funzionamento in genere del Casellario sono anticipate dallINAIL
e, successivamente, ripartite tra gli utenti di cui allarticolo 17.
- Il contributo viene determinato, annualmente, dal
Comitato, in base alla spesa effettivamente sostenuta per il servizio e commisurato
ad una percentuale dei premi e contributi di assicurazione, ivi compresi, nel limite del
10 per cento i premi di assicurazione relativi alla responsabilità civile auto, incassati
nellanno di riferimento.
Art. 22
Regolamento di esecuzione
- Le norme di esecuzione del presente capo, nonché le modalità
di individuazione dei responsabili del trattamento dei dati ed il sistema di sicurezza
degli accessi nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sono disciplinati con
regolamento, adottato dal Comitato entro 90 giorni dal suo insediamento ed approvato con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
- Sono abrogate le disposizioni incompatibili con le norme di
cui al presente capo.
Capo V
INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO
DELLE MISURE DI PREVENZIONE
Art. 23
Programmi e progetti in materia di sicurezza e
igiene del lavoro
- E istituito, in via sperimentale, per il triennio
1999-2001, in seno alla contabilità generale dellINAIL, apposita evidenza
finalizzata, nel limite consentito dalla normativa comunitaria, ad interventi di sostegno
di:
- programmi di adeguamento delle strutture e dellorganizzazione
alle normative di sicurezza e igiene del lavoro delle piccole e medie imprese e dei
settori agricolo e artigianale, in attuazione del decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626, e successive modificazioni;
- progetti per favorire lapplicazione degli articoli 21 e
22 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, anche
tramite la produzione di strumenti e prodotti informatici, multimediali, grafico visivi e
banche dati, da rendere disponibili per chiunque in forma gratuita o a costo di
produzione.
- Per il finanziamento degli interventi di
cui al comma 1, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono
determinate, in misura percentuale, sulla base delle risultanze del bilancio, le risorse
economiche da conferire nei limiti di complessivi 600 miliardi di lire.
- Nellambito dei poteri
programmatori, lINAIL determina:
- i criteri di priorità per lammissione dei progetti,
avendo particolare riguardo allambito lavorativo in cui risulta più accentuato il
fenomeno infortunistico;
- le modalità per la formulazione dei progetti;
- i termini di presentazione dei progetti;
- lentità delle risorse da destinare annualmente alle
finalità di cui al comma 1 con particolare riguardo ai programmi di adeguamento delle
strutture e dellorganizzazione alla normativa in materia di sicurezza e di igiene
sul lavoro.
- La determinazione di cui al comma 3 è sottoposta allapprovazione
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
- Il Consiglio di amministrazione dellINAIL, sulla base
dei principi e dei criteri definiti dalle norme regolamentari di cui al comma 3, provvede
allapprovazione dei singoli progetti.
Art. 24
Progetti formativi e per labbattimento
delle barriere architettoniche
- Il Consiglio di indirizzo e vigilanza dellINAIL
definisce, in via sperimentale, per il triennio 1999-2001, dintesa con le regioni,
in raccordo con quanto stabilito in materia dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, indirizzi
programmatici finalizzati alla promozione e al finanziamento dei progetti formativi di
riqualificazione professionale degli invalidi del lavoro, nonché, in tutto o in parte,
dei progetti per labbattimento delle barriere architettoniche nelle piccole e medie
imprese e nelle imprese agricole e artigiane che sono tenute a mantenere in sevizio o che
assumono invalidi del lavoro, determinandone gli stanziamenti in relazione ai maggiori
flussi finanziari derivanti dai piani di lotta allevasione contributiva nel limite
di 150 miliardi complessivi.
- Sulla base degli indirizzi programmatici di cui al comma 1 il
Consiglio di amministrazione dellINAIL definisce i criteri e le modalità per lapprovazione
dei singoli progetti in analogia a quanto previsto dallarticolo 23, comma 3.
CAPO VI
PRIMI INTERVENTI DI RIORDINO DELLASSICURAZIONE
INFORTUNI IN AGRICOLTURA.
Art. 25
Denuncia degli infortuni sul lavoro
- A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo, lobbligo di denuncia degli infortuni sul lavoro di cui allarticolo
238 e 239 del testo unico è posto a carico del datore di lavoro, per gli operai agricoli
a tempo determinato, e carico del titolare del nucleo di appartenenza dellinfortunato,
per i lavoratori agricoli autonomi.
- Le modalità operative per la denuncia di cui al comma 1 sono
stabilite con delibera del Consiglio di amministrazione dellINAIL da approvarsi con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
Art. 26
Verifiche ispettive per levasione e lelusione
assicurativa
- Sulla base delle risultanze dellistruttoria per la
liquidazione delle prestazioni per infortuni o malattia professionale, lINAIL
provvede ad effettuare adeguati controlli ispettivi circa la regolarità assicurativa
delle aziende di riferimento, nellambito di piani di attività concordati con lINPS.
Art. 27
Banca dati
- LINAIL provvede a realizzare, in raccordo con lINPS
e con lAnagrafe delle aziende agricole di cui allarticolo 14, comma 3, del
decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, per quanto riguarda le informazioni sulle
aziende assicurate, una banca dati per i rischi professionali in agricoltura in modo da
rilevare informazioni su specifici andamenti infortunistici, distintamente per diverse
realtà produttive e per diverse zone territoriali, nonché informazioni sulle cause e
circostanze dellevento lesivo, al fine di valutarne lincidenza economica per
settore, e in modo da formulare ipotesi di condizioni di equilibrio finanziario che
tengano conto del rapporto di equilibrio fra solidarietà di categoria e solidarietà
generale.
- Alla banca dati di cui al comma 1 possono accedere le
organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative del settore.
Art. 28
Rideterminazione dei contributi
- Ai fini del riequilibrio e del risanamento della gestione
agricoltura, compatibilmente con la specificità del settore, fermo restando quanto
disposto dagli articoli 257 e 262 del testo unico, è previsto, per gli anni 2001-2005, un
incremento dei contributi in quota capitaria dovuti dai lavoratori autonomi agricoli nella
misura massima complessiva del 50 per cento.
- Per gli anni 2001 e 2002, lincremento dei contributi di
cui al comma 1 è fissato nella misura del 12,5 per cento per ciascun anno; per gli anni
successivi, la misura dellincremento è stabilita con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, su delibera del consiglio di amministrazione dellINAIL.
- Con effetto dallanno 2001 le aliquote contributive per i
lavoratori agricoli dipendenti sono incrementate del 12,5 per cento.
- A decorrere dallanno 2001, con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, può essere determinata la quota parte dei proventi
derivanti dalla dismissione dei beni e dei diritti immobiliari dellINAIL destinata a
riduzione dellincremento dei contributi del settore agricolo previsto dal presente
articolo.
Il presente decreto,
munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osserlarlo e di
farlo osservare.
Dato a Roma, addì 23 febbraio 2000
CIAMPI
D'ALEMA, Presidende del Consiglio dei Ministri
SALVI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
AMATO, Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica
BINDI, Ministro della sanità
DE CASTRO, Ministro delle politiche agricole e forestali
Visto, il Guardasiglilli: DILIBERTO
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