ILLEGITTIME LE ASSUNZIONI A TERMINE PER SOSTITUZIONE DI GIORNALISTI IN FERIE – Devono perciò ritenersi a tempo indeterminato (Tribunale Civile di Roma, Sezione Lavoro n. 7507 del 26 febbraio 2001 Pres. Sorace, Rel. Luna).


Monica G., mentre frequentava un corso di giornalismo tenuto dalla European School of Journalism è stata ammessa, nel dicembre del 1992, ad uno “stage” conoscitivo di cinque mesi presso il Corriere della Sera. Durante lo stage ella è stata però di fatto impiegata quotidianamente e a tempo pieno nell’attività redazionale ed ha provveduto, senza percepire alcun compenso, a redigere articoli, “pezzi” e rubriche (regolarmente pubblicati) in base alle disposizioni impartitele dai responsabili della redazione. Successivamente ella è stata assunta per tre volte consecutive con contratti a termine di breve durata, con la qualifica di praticante giornalista, per sostituzione di giornalisti in ferie. Negli intervalli fra i tre contratti e dopo l’ultimo, ella ha lavorato quotidianamente come “cronista esterna”, senza formale inquadramento, sin quando, dopo aver richiesto la regolarizzazione del suo rapporto, è stata verbalmente invitata, nell’aprile del 1996, a cessare la collaborazione.

Ella ha chiesto al Pretore di Roma di accertare l’esistenza, con effetto dal dicembre 1992, di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nonché la nullità dei termini di scadenza apposti alle tre assunzioni per sostituzione di giornalisti in ferie.
Il Pretore, dopo aver sentito alcuni testimoni, ha rigettato la domanda. Contro questa decisione Monica G. ha proposto appello davanti al Tribunale di Roma, chiedendone l’integrale riforma.
Il Tribunale, con sentenza n. 7507 pronunciata il 30 marzo 2000 e depositata il 26 febbraio 2001, (Pres. Sorace, Rel. Luna) ha accolto l’appello ed ha dichiarato l’esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con effetto dal 1 dicembre 1992, condannando la società RCS, editrice del Corriere della Sera, al pagamento della retribuzione prevista dal CNLG per i praticanti redattori con effetto dal 27 maggio 1996. Il Tribunale ha anche condannato l’azienda a pagare la retribuzione dovuta per il periodo di c.d. “stage” in quanto ha ritenuto che in tale fase iniziale Monica G. sia stata impiegata nella normale attività di redazione, con orario di lavoro e assoggettamento alle disposizioni dei capi, anziché limitarsi a ricevere un insegnamento. Il Tribunale ha dichiarato nulle le clausole di scadenza apposte alle assunzioni per sostituzione di giornalisti in ferie, pur essendo esse consentite dal contratto nazionale di lavoro giornalistico. In proposito il Tribunale ha rilevato che l’art. 3 del CNLG non stabilisce per questo tipo di assunzioni la percentuale consentita, in rapporto al numero di lavoratori impiegati a tempo indeterminato; tale specificazione è peraltro imposta dall’art. 23 della legge 28 febbraio 1987 n. 56 che prevede per la contrattazione collettiva la possibilità di stabilire ipotesi di lecita assunzione a termine. In mancanza del vincolo percentuale previsto dalla legge – ha osservato il Tribunale – la clausola del CNLG relativa alle assunzioni a termine per sostituzione di giornalisti in ferie deve ritenersi nulla; conseguentemente le assunzioni della lavoratrice da parte della RCS devono ritenersi per legge a tempo indeterminato.