ILLEGITTIME LE ASSUNZIONI A TERMINE PER
SOSTITUZIONE DI GIORNALISTI IN FERIE Devono perciò ritenersi a tempo
indeterminato (Tribunale Civile di Roma, Sezione Lavoro n. 7507 del 26 febbraio 2001 Pres.
Sorace, Rel. Luna).
Monica G., mentre frequentava un corso di giornalismo tenuto
dalla European School of Journalism è stata ammessa, nel dicembre del 1992, ad uno
stage conoscitivo di cinque mesi presso il Corriere della Sera. Durante lo stage
ella è stata però di fatto impiegata quotidianamente e a tempo pieno nellattività
redazionale ed ha provveduto, senza percepire alcun compenso, a redigere articoli,
pezzi e rubriche (regolarmente pubblicati) in base alle disposizioni
impartitele dai responsabili della redazione. Successivamente ella è stata assunta per
tre volte consecutive con contratti a termine di breve durata, con la qualifica di
praticante giornalista, per sostituzione di giornalisti in ferie. Negli intervalli fra i
tre contratti e dopo lultimo, ella ha lavorato quotidianamente come cronista
esterna, senza formale inquadramento, sin quando, dopo aver richiesto la
regolarizzazione del suo rapporto, è stata verbalmente invitata, nellaprile del
1996, a cessare la collaborazione.
Ella ha chiesto al Pretore di Roma di accertare
lesistenza, con effetto dal dicembre 1992, di un rapporto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato, nonché la nullità dei termini di scadenza apposti alle tre
assunzioni per sostituzione di giornalisti in ferie.
Il Pretore, dopo aver sentito alcuni testimoni,
ha rigettato la domanda. Contro questa decisione Monica G. ha proposto appello davanti al
Tribunale di Roma, chiedendone lintegrale riforma.
Il Tribunale, con sentenza n. 7507 pronunciata
il 30 marzo 2000 e depositata il 26 febbraio 2001, (Pres. Sorace, Rel. Luna) ha accolto
lappello ed ha dichiarato lesistenza tra le parti di un rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato con effetto dal 1 dicembre 1992, condannando la società
RCS, editrice del Corriere della Sera, al pagamento della retribuzione prevista dal CNLG
per i praticanti redattori con effetto dal 27 maggio 1996. Il Tribunale ha anche
condannato lazienda a pagare la retribuzione dovuta per il periodo di c.d.
stage in quanto ha ritenuto che in tale fase iniziale Monica G. sia stata
impiegata nella normale attività di redazione, con orario di lavoro e assoggettamento
alle disposizioni dei capi, anziché limitarsi a ricevere un insegnamento. Il Tribunale ha
dichiarato nulle le clausole di scadenza apposte alle assunzioni per sostituzione di
giornalisti in ferie, pur essendo esse consentite dal contratto nazionale di lavoro
giornalistico. In proposito il Tribunale ha rilevato che lart. 3 del CNLG non
stabilisce per questo tipo di assunzioni la percentuale consentita, in rapporto al numero
di lavoratori impiegati a tempo indeterminato; tale specificazione è peraltro imposta
dallart. 23 della legge 28 febbraio 1987 n. 56 che prevede per la contrattazione
collettiva la possibilità di stabilire ipotesi di lecita assunzione a termine. In
mancanza del vincolo percentuale previsto dalla legge ha osservato il Tribunale
la clausola del CNLG relativa alle assunzioni a termine per sostituzione di
giornalisti in ferie deve ritenersi nulla; conseguentemente le assunzioni della
lavoratrice da parte della RCS devono ritenersi per legge a tempo indeterminato.
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