| Decreto
Legislativo 26 febbraio 2001, n. 100
"Disposizioni integrative e
correttive del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, recante attuazione della
direttiva 97/81/CE relativa all'accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale concluso
dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES"
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2001)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 97/81/CE del Consiglio del 15 dicembre 1997,
relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e
dalla CES;
Vista la legge 5 febbraio 1999, n. 25, ed in particolare l'articolo
2 e l'allegato A, nonche' l'articolo 1, comma 4, che prevede la possibilita' di emanare
disposizioni integrative e correttive;
Visto l'articolo 12 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 febbraio 2001;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri degli affari
esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per le
pari opportunita' e per la funzione pubblica;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Modificazioni al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61
1. Al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) al comma 2, dopo la lettera d), e' inserita la seguente:
"d-bis) per "rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo misto quello
che si svolge secondo una combinazione delle due modalita' indicate nelle lettere c) e
d);";
2) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. I contratti collettivi nazionali stipulati dai sindacati comparativamente piu'
rappresentativi, i contratti collettivi territoriali stipulati dai medesimi sindacati ed i
contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali di cui
all'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero con
le rappresentanze sindacali unitarie, con l'assistenza dei sindacati che hanno negoziato e
sottoscritto il contratto collettivo nazionale applicato, possono determinare condizioni e
modalita' della prestazione lavorativa del rapporto di lavoro di cui al comma 2; i
contratti collettivi nazionali possono, altresi', prevedere per specifiche figure o
livelli professionali modalita' particolari di attuazione delle discipline rimesse alla
contrattazione collettiva ai sensi del presente decreto.";
b) all'articolo 3:
1) al comma 2, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) il numero massimo di ore di lavoro supplementare effettuabili in ragione
d'anno;";
2) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. I contratti collettivi di cui al comma 2 possono prevedere una percentuale di
maggiorazione sull'importo della retribuzione oraria globale di fatto, dovuta in relazione
al lavoro supplementare. In alternativa a quanto previsto in proposito dall'articolo 4,
comma 2, lettera a), i contratti collettivi di cui al comma 2 possono anche stabilire che
l'incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi
indiretti e differiti sia determinata convenzionalmente mediante l'applicazione di una
maggiorazione forfettaria sulla retribuzione dovuta per la singola ora di lavoro
supplementare. In attesa delle discipline contrattuali di cui al comma 2, le ore di lavoro
supplementare nella misura massima del 10 per cento previste dall'ultimo periodo del
medesimo comma 2, sono retribuite come ore ordinarie.";
3) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
"6. Le ore di lavoro supplementare di fatto svolte in misura eccedente quella
consentita ai sensi del comma 2 comportano l'applicazione di una maggiorazione
sull'importo della retribuzione oraria globale di fatto per esse dovuta la cui misura
viene stabilita dai contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3. In assenza di
previsione del contratto collettivo, si applica la maggiorazione del 50 per cento. I
medesimi contratti collettivi possono altresi' stabilire criteri e modalita' per
assicurare al lavoratore a tempo parziale, su richiesta del medesimo, il consolidamento
nel proprio orario di lavoro, in tutto od in parte, del lavoro supplementare svolto in via
non meramente occasionale.";
4) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
"8. L'esercizio da parte del datore di lavoro del potere di variare la collocazione
temporale della prestazione lavorativa a tempo parziale comporta in favore del lavoratore
un preavviso di almeno dieci giorni. I contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma
3, possono prevedere una durata del preavviso inferiore a dieci giorni ma, comunque, non
inferiore a 48 ore; in questo caso gli stessi contratti collettivi possono prevedere
maggiorazioni retributive stabilendone forme, criteri e modalita'. Lo svolgimento del
rapporto di lavoro a tempo parziale ai sensi del comma 7, comporta altresi' in favore del
lavoratore il diritto ad una maggiorazione della retribuzione oraria globale di fatto,
nella misura fissata dai contratti collettivi di cui al medesimo comma 7.";
5) il comma 10 e' sostituito dal seguente:
"10. Durante il corso di svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale il
lavoratore potra' denunciare il patto di cui al comma 9, accompagnando alla denuncia
l'indicazione di una delle seguenti documentate ragioni: a) esigenze di carattere
familiare; b) esigenze di tutela della salute certificate dal competente Servizio
sanitario pubblico; c) necessita' di attendere ad altra attivita' lavorativa subordinata o
autonoma. La denuncia, in forma scritta, relativamente alle causali di cui alle lettere a)
e b) potra' essere effettuata quando siano decorsi almeno cinque mesi dalla data di
stipulazione del patto e dovra' essere altresi' accompagnata da un preavviso di un mese in
favore del datore di lavoro. In ordine alla lettera c) i contratti collettivi di cui al
comma 7 possono stabilire un periodo superiore ai cinque mesi, prevedendo la
corresponsione di una indennita'. I medesimi contratti collettivi determinano i criteri e
le modalita' per l'esercizio della possibilita' di denuncia anche nel caso di esigenze di
studio o di formazione e possono, altresi', individuare ulteriori ragioni obiettive in
forza delle quali possa essere denunciato il patto di cui al comma 9. Il datore di lavoro
ha facolta' di rinunciare al preavviso.";
6) al comma 15 le parole: "comunque per un periodo non superiore ad un anno"
sono sostituite dalle seguenti: "comunque non oltre il 30 settembre 2001";
c) all'articolo 5:
1) al comma 2 le parole: "entro 100 km dall'unita' produttiva" sono sostituite
dalle seguenti: "entro 50 km dall'unita' produttiva";
d) all'articolo 6, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. In tutte le ipotesi in cui, per disposizione di legge o di contratto collettivo,
si renda necessario l'accertamento della consistenza dell'organico, i lavoratori a tempo
parziale sono computati nel complesso del numero dei lavoratori dipendenti in proporzione
all'orario svolto, rapportato al tempo pieno cosi' come definito ai sensi dell'articolo 1;
ai fini di cui sopra l'arrotondamento opera per le frazioni di orario eccedenti la somma
degli orari individuati a tempo parziale corrispondente a unita' intere di orario a tempo
pieno.";
e) all'articolo 8, comma 2, le parole: "dei contratti collettivi di cui all'articolo
3, comma 7," sono sostituite dalle seguenti: "dei contratti collettivi di cui
all'articolo 1, comma 3,".
2. Il presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri, ne'
minori entrate, a carico del bilancio dello Stato.
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