Testo DDL 2675-B approvato definitivamente il 7 Marzo 2001 , non ancora
pubblicato
Senato della Repubblica
XIII
LEGISLATURA
N. 2675-B
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal
Presidente del Consiglio dei ministri
(PRODI)
e dal Ministro per le
pari opportunità
(FINOCCHIARO)
di concerto col
Ministro di grazia e giustizia
(FLICK)
col Ministro delle
finanze
(VISCO)
col Ministro
dellinterno
(NAPOLITANO)
e col Ministro per la
solidarietà sociale
(TURCO)
(V. Stampato n. 2675)
approvato dal Senato
della Repubblica il 29 aprile 1999
(V. Stampato Camera
n. 5979)
modificato dalla Camera
dei deputati il 30 gennaio 2001
Trasmesso dal
Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 1º febbraio 2001
Misure
contro la violenza nelle relazioni familiari
DISEGNO DI
LEGGE |
|
Approvato dal
Senato della Repubblica |
|
|
|
Art. 1. |
|
(Misura
cautelare dellallontanamento dalla casa familiare) |
|
| 1. Dopo il comma 2 dellarticolo 291 del codice di
procedura penale è aggiunto il seguente: |
|
| «2-bis. In caso di necessità o urgenza il
pubblico ministero può chiedere al giudice, nellinteresse della persona offesa, le
misure patrimoniali provvisorie di cui allarticolo 282-bis. Il provvedimento
perde efficacia qualora la misura cautelare sia successivamente revocata». |
|
| |
|
| 2. Dopo larticolo 282 del codice di procedura penale
è inserito il seguente: |
|
| «Art. 282-bis.
(Allontanamento dalla casa familiare). 1. Con il provvedimento che dispone
lallontanamento il giudice prescrive allimputato di lasciare immediatamente la
casa familiare, ovvero di non farvi rientro, e di non accedervi senza
lautorizzazione del giudice che procede. Leventuale autorizzazione può
prescrivere determinate modalità di visita. |
|
| 2. Il giudice, qualora
sussistano esigenze di tutela dellincolumità della persona offesa o dei suoi
prossimi congiunti, può inoltre prescrivere allimputato di non avvicinarsi a luoghi
determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, in particolare il luogo di
lavoro, il domicilio della famiglia di origine o dei prossimi congiunti, salvo che la
frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro. In tale ultimo caso il giudice
prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni. |
|
| 3. Il giudice, su richiesta
del pubblico ministero, può altresì ingiungere il pagamento periodico di un assegno a
favore delle persone conviventi che, per effetto della misura cautelare disposta,
rimangano prive di mezzi adeguati. Il giudice determina la misura dellassegno
tenendo conto delle circostanze e dei redditi dellobbligato e stabilisce le
modalità ed i termini del versamento. Può ordinare, se necessario, che lassegno
sia versato direttamente al beneficiario da parte del datore di lavoro
dellobbligato, detraendolo dalla retribuzione a lui spettante. Lordine di
pagamento ha efficacia di titolo esecutivo. |
|
| 4. I provvedimenti di cui
ai commi 2 e 3 possono essere assunti anche successivamente al provvedimento di cui al
comma 1, sempre che questo non sia stato revocato o non abbia comunque perduto efficacia.
Essi, anche se assunti successivamente, perdono efficacia se è revocato o perde comunque
efficacia il provvedimento di cui al comma 1. Il provvedimento di cui al comma 3, se a
favore del coniuge o dei figli, perde efficacia, inoltre, qualora sopravvenga
lordinanza prevista dallarticolo 708 del codice di procedura civile ovvero
altro provvedimento del giudice civile in ordine ai rapporti economico-patrimoniali tra i
coniugi ovvero al mantenimento dei figli. |
|
| 5. Il provvedimento di cui
al comma 3 può essere modificato se mutano le condizioni dellobbligato o del
beneficiario, e viene revocato se la convivenza riprende. |
|
| 6. Qualora si proceda per
uno dei delitti previsti dagli articoli 570, 571, 600-bis, 600-ter, 600-quater,
609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies
del codice penale, commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente, la misura
può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dallarticolo
280». |
|
Art. 2. |
|
(Ordini di
protezione contro gli abusi familiari) |
|
| 1. Dopo il titolo IX del
libro primo del codice civile è inserito il seguente:
Titolo IX-bis.
ORDINI DI PROTEZIONE
CONTRO
GLI ABUSI FAMILIARI
Art. 342-bis.
(Ordini di protezione
contro gli abusi familiari) |
|
| Quando la condotta del coniuge o di altro convivente è
causa di grave pregiudizio allintegrità fisica o morale ovvero alla libertà
dellaltro coniuge o convivente, il giudice, qualora il fatto non costituisca reato
perseguibile dufficio, su istanza di
parte, può adottare uno o più dei provvedimenti di cui allarticolo 342-ter. |
|
| |
|
| |
|
Art. 342-ter.
(Contenuto degli ordini
di protezione) |
|
| Con il decreto di cui allarticolo 342-bis il
giudice ordina al coniuge o convivente, che ha tenuto la condotta pregiudizievole, la
cessazione della stessa condotta e dispone lallontanamento dalla casa
familiare del coniuge o del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole
prescrivendogli altresì, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente
frequentati dallistante, ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della
famiglia dorigine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre
persone, ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che
questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro. Il giudice può disporre, altresì, ove occorra lintervento
dei servizi sociali del territorio o di un centro di mediazione familiare, nonchè delle
associazioni che abbiano come fine statutario il sostegno e laccoglienza di donne e
minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattati; il pagamento periodico di un
assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto dei provvedimenti di cui al
primo comma, rimangano prive di mezzi adeguati, fissando modalità e termini di versamento
e prescrivendo, se del caso, che la somma sia versata direttamente allavente diritto
dal datore di lavoro dellobbligato, detraendola dalla retribuzione allo stesso
spettante. |
|
| 2. Con il medesimo decreto il
giudice, nei casi di cui ai precedenti commi, stabilisce la durata dellordine di
protezione, che decorre dal giorno
dellavvenuta esecuzione dello stesso. Questa non può essere superiore a sei mesi e
può essere prorogata, su istanza di parte, soltanto se ricorrano gravi motivi per il
tempo strettamente necessario. Con il
medesimo decreto il giudice determina le modalità di attuazione. Ove sorgano difficoltà
o contestazioni in ordine allesecuzione, lo stesso giudice provvede con decreto ad
emanare i provvedimenti più opportuni per lattuazione, ivi compreso lausilio
della forza pubblica e dellufficiale sanitario». |
|
Art. 3. |
|
(Disposizioni
processuali) |
|
| 1. Dopo il capo V del Titolo II
del Libro quarto del codice di procedura civile è inserito il seguente: |
|
«CAPO V-bis. |
|
DEGLI ORDINI
DI PROTEZIONE
CONTRO GLI ABUSI FAMILIARI |
|
Art. 736-bis. |
|
(Provvedimenti
di adozione degli ordini
di protezione contro gli abusi familiari). |
|
| Nei casi di cui allarticolo
342-bis del codice civile, listanza si propone, anche dalla parte
personalmente, con ricorso al tribunale del luogo di residenza o di domicilio
dellistante, che provvede in camera di consiglio in composizione monocratica. |
|
| Il presidente del tribunale
designa il giudice a cui è affidata la trattazione del ricorso. Il giudice, sentite le
parti, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione necessari,
disponendo, ove occorra, anche per mezzo della polizia tributaria, indagini sui redditi,
sul tenore di vita e sul patrimonio personale e comune delle parti, e provvede con decreto
motivato immediatamente esecutivo. |
|
| Nel caso di urgenza, il giudice,
assunte ove occorra sommarie informazioni, può adottare immediatamente lordine di
protezione fissando ludienza di comparizione delle parti davanti a sè entro un
termine non superiore a quindici giorni ed assegnando allistante un termine non
superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. Alludienza
il giudice conferma, modifica o revoca lordine di protezione. |
|
| Contro il decreto con cui il
giudice adotta lordine di protezione o rigetta il ricorso, ai sensi del secondo
comma, ovvero conferma, modifica o revoca lordine di protezione precedentemente
adottato nel caso di cui al terzo comma, è ammesso reclamo al tribunale entro i termini
previsti dal secondo comma dellarticolo 739. Il reclamo non sospende
lesecutività dellordine di protezione. Il tribunale provvede in camera di
consiglio, in composizione collegiale, sentite le parti, con decreto motivato non
impugnabile. Del collegio non fa parte il giudice che ha emesso il provvedimento
impugnato. |
|
| Per quanto non previsto dal
presente articolo, si applicano al procedimento, in quanto compatibili, gli articoli 737 e
seguenti». |
|
|
|
Art. 4. |
|
(Trattazione
nel periodo feriale dei magistrati) |
|
| 1. Nellarticolo 92, primo
comma, dellordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941,
n.12, dopo le parole: «procedimenti cautelari,» sono inserite le seguenti: «per
ladozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari,». |
|
Art. 5. |
|
(Pericolo
determinato da altri familiari) |
|
| 1. Le norme di cui alla presente
legge si applicano, in quanto compatibili, anche nel caso in cui la condotta
pregiudizievole sia stata tenuta da altro componente del nucleo familiare diverso dal
coniuge o dal convivente, ovvero nei confronti di altro componente del nucleo familiare
diverso dal coniuge o dal convivente. In tal caso listanza è proposta dal
componente del nucleo familiare in danno del quale è tenuta la condotta pregiudizievole. |
|
|
|
|
|
| |
|
Art. 6. |
|
(Sanzione
penale) |
|
| 1. Chiunque elude lordine di
protezione previsto dallarticolo 342-ter del codice civile, ovvero un
provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei
coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del
matrimonio è punito con la pena stabilita dallarticolo 388, primo comma, del codice
penale. Si applica altresì lultimo comma del medesimo articolo 388 del codice
penale. |
|
Art. 7. |
|
(Disposizioni
fiscali) |
|
| 1. Tutti gli atti, i documenti e i
provvedimenti relativi allazione civile contro la violenza nelle relazioni
familiari, nonchè i procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti a ottenere la
corresponsione dellassegno di mantenimento previsto dal comma 3 dellarticolo
282-bis del codice di procedura penale e dal secondo comma dellarticolo 342-ter
del codice civile, sono esenti
dallimposta di bollo e da ogni altra tassa e imposta, dai diritti di notifica, di
cancelleria e di copia nonchè dallobbligo della richiesta di registrazione, ai
sensi dellarticolo 9, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e
successive modificazioni. |
|
Art. 8. |
|
(Ambito di
applicazione) |
|
| 1. Le disposizioni degli articoli
2 e 3 della presente legge non si applicano quando la condotta pregiudizievole è tenuta
dal coniuge che ha proposto o nei confronti del quale è stata proposta domanda di
separazione personale ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del
matrimonio se nel relativo procedimento si è svolta ludienza di comparizione dei
coniugi davanti al presidente prevista dallarticolo 706 del codice di procedura
civile ovvero, rispettivamente, dallarticolo 4 della legge 1º dicembre 1970,
n. 898, e successive modificazioni. In tal caso si applicano le disposizioni
contenute, rispettivamente, negli articoli 706 e seguenti del codice di procedura civile e
nella legge 1º dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, e nei relativi
procedimenti possono essere assunti provvedimenti aventi i contenuti indicati
nellarticolo 342-ter del codice civile. |
|
| 2. Lordine di protezione
adottato ai sensi degli articoli 2 e 3 perde efficacia qualora sia successivamente
pronunciata, nel procedimento di separazione personale o di scioglimento o cessazione
degli effetti civili del matrimonio promosso dal coniuge istante o nei suoi confronti,
lordinanza contenente provvedimenti temporanei ed urgenti prevista, rispettivamente,
dallarticolo 708 del codice di procedura civile e dallarticolo 4 della legge
1º dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni. |
|
|
|
|