E’ ANTISINDACALE IL COMPORTAMENTO DELL’AZIENDA CHE NON CONSENTE ALLE RAPPRESENTANZE SINDACALI DEI LAVORATORI DI PRENDERE VISIONE DEL REGISTRO DEGLI INFORTUNI – Perché impedisce al sindacato di svolgere le funzioni di controllo attribuitegli dall’art. 9 St. Lav. (Cassazione Sezione Lavoro n. 3298 del 7 marzo 2001, Pres. Ianniruberto, Rel. Mileo).


La rappresentanza sindacale unitaria dei dipendenti della società K.S.B. Italia ha chiesto all’azienda, tra l’altro, di esaminare il registro degli infortuni sul lavoro, invocando l’art. 9 St. Lav., secondo cui “i lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica”.

L’azienda ha respinto la richiesta, facendo presente che la tenuta del registro degli infortuni è disciplinata dall’art. 403 del D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547 e che questa norma prevede che il registro “deve essere tenuto a disposizione degli ispettori del lavoro”.
In seguito a ciò la Fim Cisl ha proposto davanti al Pretore di Milano, nei confronti della K.S.B., un ricorso per repressione di comportamento antisindacale in base all’art. 28 St. Lav., sostenendo che il rifiuto dell’azienda era ingiustificato e costituiva un illecito impedimento all’attività della RSU.
Il Pretore ha accolto il ricorso ed ha anche rigettato l’opposizione proposta dall’azienda contro il suo provvedimento. Questa decisione è stata confermata, in grado di appello, dal Tribunale di Milano. L’azienda ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo che l’accesso da parte delle rappresentanze sindacali al registro degli infortuni non è previsto dall’art. 9 St. Lav. e che il registro può essere esaminato soltanto dagli ispettori del lavoro.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 3298 del 7 marzo 2001, Pres. Ianniruberto, Rel. Mileo) ha rigettato il ricorso, rilevando che l’art. 403 D.P.R. n. 547 del 1955 non preclude la visura del registro da parte di soggetti diversi dagli ispettori del lavoro e in particolare da parte delle rappresentanze sindacali. Deve peraltro ritenersi – ha affermato la Corte – che l’art. 9 St. Lav. attribuisca a queste ultime il diritto di accedere al registro, nella parte in cui contempla il loro controllo sull’applicazione delle norme di prevenzione infortuni e riconosce loro la funzione di promuovere l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei dipendenti.