E ANTISINDACALE IL COMPORTAMENTO
DELLAZIENDA CHE NON CONSENTE ALLE RAPPRESENTANZE SINDACALI DEI LAVORATORI DI
PRENDERE VISIONE DEL REGISTRO DEGLI INFORTUNI Perché impedisce al sindacato
di svolgere le funzioni di controllo attribuitegli dallart. 9 St. Lav. (Cassazione
Sezione Lavoro n. 3298 del 7 marzo 2001, Pres. Ianniruberto, Rel. Mileo).
La rappresentanza sindacale unitaria dei dipendenti della
società K.S.B. Italia ha chiesto allazienda, tra laltro, di esaminare il
registro degli infortuni sul lavoro, invocando lart. 9 St. Lav., secondo cui i
lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare lapplicazione
delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di
promuovere la ricerca, lelaborazione e lattuazione di tutte le misure idonee a
tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.
Lazienda ha respinto la richiesta, facendo
presente che la tenuta del registro degli infortuni è disciplinata dallart. 403 del
D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547 e che questa norma prevede che il registro deve essere
tenuto a disposizione degli ispettori del lavoro.
In seguito a ciò la Fim Cisl ha proposto davanti al
Pretore di Milano, nei confronti della K.S.B., un ricorso per repressione di comportamento
antisindacale in base allart. 28 St. Lav., sostenendo che il rifiuto
dellazienda era ingiustificato e costituiva un illecito impedimento
allattività della RSU.
Il Pretore ha accolto il ricorso ed ha anche rigettato
lopposizione proposta dallazienda contro il suo provvedimento. Questa
decisione è stata confermata, in grado di appello, dal Tribunale di Milano.
Lazienda ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo che laccesso da parte
delle rappresentanze sindacali al registro degli infortuni non è previsto dallart.
9 St. Lav. e che il registro può essere esaminato soltanto dagli ispettori del lavoro.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 3298 del 7 marzo
2001, Pres. Ianniruberto, Rel. Mileo) ha rigettato il ricorso, rilevando che lart.
403 D.P.R. n. 547 del 1955 non preclude la visura del registro da parte di soggetti
diversi dagli ispettori del lavoro e in particolare da parte delle rappresentanze
sindacali. Deve peraltro ritenersi ha affermato la Corte che lart. 9
St. Lav. attribuisca a queste ultime il diritto di accedere al registro, nella parte in
cui contempla il loro controllo sullapplicazione delle norme di prevenzione
infortuni e riconosce loro la funzione di promuovere lattuazione di tutte le misure
idonee a tutelare la salute e lintegrità fisica dei dipendenti.
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