MALTRATTAMENTO DEI DIPENDENTI PER STIMOLARNE
LA PRODUTTIVITA E ACCRESCERE I PROFITTI AZIENDALI Costituisce reato
punibile con la reclusione (Cassazione Sezione Sesta Penale n. 10090 del 12 marzo 2001,
Pres. Sansone, Rel. Garribba).Orlando E.,
capogruppo responsabile di zona per la vendita porta a porta di prodotti per la casa,
dipendente di unazienda commerciale gestita da Cataldo C. è stato sottoposto a
processo penale, insieme al suo principale, per maltrattamenti in danno dei collaboratori.
Il Tribunale di Milano ha accertato che Orlando E. con ripetute e sistematiche
vessazioni fisiche e morali, consistite in schiaffi, calci, pugni, morsi, insulti molestie
sessuali e, non ultima la ricorrente minaccia di troncare il rapporto di lavoro senza
pagare le retribuzioni pattuite (minaccia assai cogente, dato che il lavoro era svolto in
nero e le retribuzioni venivano depositate su libretti di risparmio intestati ai
lavoratori, ma tenuti dal datore di lavoro), aveva ridotto i suoi dipendenti, tra i quali
una minorenne, in uno stato di penosa sottomissione e umiliazione, al fine di costringerli
a sopportare ritmi di lavoro forsennati, essendo il profitto dellimpresa
direttamente proporzionale al volume delle vendite effettuate.
In considerazione di ciò il Tribunale ha
condannato Orlando E. e Cataldo C. alle pene rispettivamente di anni cinque e anni quattro
di reclusione, dichiarandoli colpevoli il primo dei reati previsti dallart. 572
(maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli) e dallart. 610 cod. pen.
(violenza privata) e il secondo del solo reato di violenza privata.
La sentenza è stata confermata dalla Corte
dAppello di Milano. I condannati hanno proposto ricorso per cassazione, sostenendo,
tra laltro, che il rapporto di lavoro non può essere assimilato al rapporto di
convivenza familiare cui fa riferimento lart. 572 cod. pen.
La Suprema Corte (Sezione Sesta Penale n. 10090
del 12 marzo 2001, Pres. Sansone, Rel. Garribba) ha rigettato il ricorso osservando che
lart. 572 cod. pen., pur essendo contraddistinto dalla rubrica maltrattamenti
in famiglia o verso fanciulli punisce anche chi maltratta una persona
sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione,
cura, vigilanza o custodia o per lesercizio di una professione o di
unarte.
Non vè dubbio, ha affermato la Corte, che
il rapporto intersoggettivo che si instaura tra datore di lavoro e lavoratore subordinato,
essendo caratterizzato dal potere direttivo e disciplinare che la legge attribuisce al
datore nei confronti del lavoratore dipendente, pone questultimo nella condizione,
specificamente prevista dalla norma penale testé richiamata, di persona
sottoposta alla sua autorità, il che, sussistendo gli altri elementi previsti
dalla legge, permette di configurare a carico del datore di lavoro il reato di
maltrattamenti in danno del lavoratore dipendente.
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