ANCHE I LAVORATORI A DOMICILIO HANNO DIRITTO
ALLINDENNITA DI MOBILITA IN CASO DI LICENZIAMENTO PER RIDUZIONE DI
PERSONALE Composto un contrasto di giurisprudenza verificatosi nella Sezione
Lavoro della Suprema Corte (Cassazione Sezioni Unite Civili n. 106 del 12 marzo 2001 Pres.
Vela, Rel. Evangelista).
I lavoratori licenziati per riduzione di personale hanno
diritto a percepire, in base alla legge n. 223 del 1991 (articoli 7 e 16),
lindennità di mobilità per un periodo minimo di dodici mesi, che salgono a
ventiquattro e a trentasei per coloro che abbiano compiuto rispettivamente 40 e 50 anni.
Lindennità, commisurata al trattamento di cigs, spetta a chi possa far valere
unanzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro
effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di assenza per ferie, festività e
infortuni, con un rapporto di lavoro a carattere continuativo e comunque non a termine.
Roberta C. e Graziamaria C., dopo aver prestato
lavoro a domicilio per la S.r.l. Lux, sono state licenziate per riduzione di personale.
Esse hanno chiesto allInps lindennità di mobilità, ma listituto ha
rigettato la domanda, sostenendo che questo beneficio spetta soltanto ai dipendenti che
prestano la loro opera allinterno dellazienda e non a quelli che lavorano a
domicilio. Ne è seguito un giudizio davanti al Pretore di Parma che ha dato ragione alle
lavoratrici, condannando lInps a corrispondere loro lindennità. Questa
decisione è stata confermata, in grado di appello, dal Tribunale di Parma. LInps ha
proposto ricorso per cassazione sostenendo che la legge n. 223 del 1991 non consente
lattribuzione dellindennità di mobilità a chi presti la sua opera a
domicilio.
Il ricorso è stato assegnato alle Sezioni Unite
in quanto sulla questione si è determinato un contrasto di giurisprudenza
nellambito della Sezione Lavoro; in alcune decisioni (sentenze n. 2917 e n. 4812 del
1999) si è affermato che il lavoratore a domicilio opera in condizione di subordinazione
come coloro che sono impiegati allinterno delle aziende e pertanto ha anchegli
diritto allindennità di mobilità in caso di licenziamento per riduzione di
personale.
Nella sentenza n. 6726 del 1999 si è invece
ritenuto che la posizione del lavoratore a domicilio è diversa da quella di chi lavora in
azienda, perché tra laltro la sua prestazione non è continuativa. Le Sezioni Unite
(n. 106 del 12 marzo 2001 Pres. Vela, Rel. Evangelista) hanno rigettato il ricorso
dellInps, in quanto hanno ritenuto prevalenti gli elementi che assimilano la
posizione dei lavoratori a domicilio a quella dei dipendenti impiegati in azienda. Il
fatto che lindennità di mobilità sia commisurata al trattamento di cassa
integrazione, non spettante ai lavoratori a domicilio, non ha, nei confronti di costoro,
un effetto preclusivo ha osservato la Corte - in quanto il trattamento di cigs
viene considerato dal legislatore come parametro.
|