ANCHE I LAVORATORI A DOMICILIO HANNO DIRITTO ALL’INDENNITA’ DI MOBILITA’ IN CASO DI LICENZIAMENTO PER RIDUZIONE DI PERSONALE – Composto un contrasto di giurisprudenza verificatosi nella Sezione Lavoro della Suprema Corte (Cassazione Sezioni Unite Civili n. 106 del 12 marzo 2001 Pres. Vela, Rel. Evangelista).


I lavoratori licenziati per riduzione di personale hanno diritto a percepire, in base alla legge n. 223 del 1991 (articoli 7 e 16), l’indennità di mobilità per un periodo minimo di dodici mesi, che salgono a ventiquattro e a trentasei per coloro che abbiano compiuto rispettivamente 40 e 50 anni. L’indennità, commisurata al trattamento di cigs, spetta a chi possa far valere un’anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di assenza per ferie, festività e infortuni, con un rapporto di lavoro a carattere continuativo e comunque non a termine.

Roberta C. e Graziamaria C., dopo aver prestato lavoro a domicilio per la S.r.l. Lux, sono state licenziate per riduzione di personale. Esse hanno chiesto all’Inps l’indennità di mobilità, ma l’istituto ha rigettato la domanda, sostenendo che questo beneficio spetta soltanto ai dipendenti che prestano la loro opera all’interno dell’azienda e non a quelli che lavorano a domicilio. Ne è seguito un giudizio davanti al Pretore di Parma che ha dato ragione alle lavoratrici, condannando l’Inps a corrispondere loro l’indennità. Questa decisione è stata confermata, in grado di appello, dal Tribunale di Parma. L’Inps ha proposto ricorso per cassazione sostenendo che la legge n. 223 del 1991 non consente l’attribuzione dell’indennità di mobilità a chi presti la sua opera a domicilio.
Il ricorso è stato assegnato alle Sezioni Unite in quanto sulla questione si è determinato un contrasto di giurisprudenza nell’ambito della Sezione Lavoro; in alcune decisioni (sentenze n. 2917 e n. 4812 del 1999) si è affermato che il lavoratore a domicilio opera in condizione di subordinazione come coloro che sono impiegati all’interno delle aziende e pertanto ha anch’egli diritto all’indennità di mobilità in caso di licenziamento per riduzione di personale.
Nella sentenza n. 6726 del 1999 si è invece ritenuto che la posizione del lavoratore a domicilio è diversa da quella di chi lavora in azienda, perché tra l’altro la sua prestazione non è continuativa. Le Sezioni Unite (n. 106 del 12 marzo 2001 Pres. Vela, Rel. Evangelista) hanno rigettato il ricorso dell’Inps, in quanto hanno ritenuto prevalenti gli elementi che assimilano la posizione dei lavoratori a domicilio a quella dei dipendenti impiegati in azienda. Il fatto che l’indennità di mobilità sia commisurata al trattamento di cassa integrazione, non spettante ai lavoratori a domicilio, non ha, nei confronti di costoro, un effetto preclusivo – ha osservato la Corte - in quanto il trattamento di cigs viene considerato dal legislatore come parametro.