I contributi previdenziali dovuti dalle cooperative per i loro soci devono essere calcolati sulla retribuzione prevista dai contratti collettivi – Anche se i compensi loro versati sono inferiori

I contributi previdenziali dovuti dalle cooperative a favore dei soci lavoratori devono essere calcolati sulla retribuzione prevista dai contratti collettivi del settore, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali più rappresentative, anche se i compensi versati dai soci siano inferiori.
Il R.D. n. 1422 del 1924 dispone che ai fini dei contributi previdenziali le società cooperative devono ritenersi datrici di lavoro anche nei riguardi dei soci. Questa norma equipara quindi, ai fini previdenziali, il socio di una cooperativa al lavoratore subordinato, a prescindere dalla natura giuridica del rapporto e dalle sue caratteristiche. Pertanto anche nei confronti delle cooperative deve applicarsi l’art. 1 del D.P.R. 9 ottobre 1989, secondo cui la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (Cassazione Sezione Lavoro n. 6157 del 2 maggio 2001, Pres. De Musis, Rel. De Renzis).