Il termine di cinque giorni
stabilito per la difesa del lavoratore sottoposto a procedimento disciplinare non decorre
nel caso che egli si trovi in stato di incapacità naturale per malattia La prova
dellimpedimento deve essere data dal dipendente In base allart. 7 St. Lav. i
provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati
prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi
ha dato causa. La norma ha lo scopo di consentire al lavoratore eventuali attività
difensive e di esercitare il diritto di chiedere di essere sentito per esporre le sue
discolpe.
Nel caso in cui, durante il periodo di cinque giorni successivo
alla contestazione, il lavoratore si trovi in stato di incapacità naturale per malattia,
leventuale prosecuzione del procedimento disciplinare dovrebbe ritenersi viziata per
impedimento allesercizio del diritto di difesa. La prova della incapacità per
malattia deve essere data dal lavoratore. A tal fine un certificato medico attestante
genericamente sindrome ansiosa con stato confusionale può essere ritenuto insufficiente,
se non sia accompagnato da richiesta di accertamenti peritali. Ove lo stato di incapacità
naturale si verifichi successivamente alla scadenza del termine di cinque giorni, il
datore di lavoro può ugualmente emettere il provvedimento disciplinare (Cassazione
Sezione Lavoro n. 7374 del 30 maggio 2001, Pres. Spanò, Rel. La Terza).
|