IL LAVORATORE CHE PRESTI LA
SUA OPERA PER SETTE GIORNI CONSECUTIVI, HA DIRITTO, PER IL MANCATO RIPOSO NEL SETTIMO
GIORNO, A UN INDENNIZZO In aggiunta al riposo compensativo
(Cassazione Sezione Lavoro n. 7359 del 30 maggio 2001, Pres. Spanò, Rel. Coletti).
Quando il lavoro si protrae per più di sei giorni
consecutivi, quale conseguenza necessaria del funzionamento domenicale dei mezzi di
trasporto per ragioni di pubblica utilità, la concessione del riposo oltre il settimo
giorno non ripristina lequilibrata alternanza tra giorni lavorativi e pausa
necessari al ristoro delle energie. Risponde, infatti, ad una nozione di comune e generale
esperienza che lattività lavorativa, come qualsiasi impegno delle energie
psicofisiche che obblighi a seguire un ritmo predeterminato e immutabile, se protratta
senza interruzioni, risulta via via più onerosa con il trascorrere delle giornate e il
riposo che sopraggiunge dopo un arco di tempo più ampio rispetto alla normale cadenza
settimanale non può, di per sé, compensare tale crescente disagio. In altri termini, il
godimento del riposo compensativo vale certamente a diminuire lonere indennitario
del datore di lavoro ma non elimina il diritto (del tutto distinto e ulteriore rispetto al
diritto al compenso per la prestazione di attività nel giorno domenicale) a
unattribuzione patrimoniale da considerare come ristoro del danno da usura
che, se non prevista dal contratto collettivo, può essere determinata dal giudice,
applicando, per la relativa liquidazione, criteri analoghi a quelli utilizzati per
determinare la maggiorazione dovuta per il lavoro domenicale, con il quale è evidente
laffinità.
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