IL LAVORATORE PUO, CON UNA CONCILIAZIONE IN SEDE SINDACALE,
RINUNCIARE ALLA RETRIBUZIONE, MA NON AI RELATIVI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI Diritto
non disponibile (Cassazione Sezione Lavoro n. 7800 dell8 giugno 2001, Pres. Lupi,
Rel. Filadoro).
Gianlucio B., dipendente della S.r.l. Faro, licenziato nel settembre
1993 ha promosso, con lassistenza del sindacato, una vertenza per ottenere la
reintegrazione nel posto di lavoro e il risarcimento del danno.
La controversia è stata definita nellaprile 1994 con una
conciliazione, sottoscritta in sede sindacale, in base alla quale lazienda ha
revocato il licenziamento, reintegrando il lavoratore con effetto dallaprile 1994,
mentre il dipendente ha rinunciato alla retribuzione per gli otto mesi intercorsi fra il
licenziamento e la reintegrazione.
Successivamente il lavoratore ha chiesto al Pretore di Bari di
condannare lazienda a versare allINPS i contributi previdenziali relativi al
periodo dal settembre 1993 allaprile 1994, sostenendo che, per effetto della
conciliazione, il rapporto di lavoro era stato ripristinato con effetto dalla data del
licenziamento e che la sua rinuncia alla retribuzione non esonerava la datrice di lavoro
dallobbligo verso lente previdenziale.
Il Pretore ha rigettato la domanda. Questa decisione è stata
riformata, in grado di appello, dal Tribunale di Bari, che ha condannato lazienda al
pagamento dei contributi previdenziali, in quanto ha ritenuto che, con la conciliazione in
sede sindacale, il rapporto di lavoro sia stato ripristinato con effetto retroattivo e che
con la rinuncia alla retribuzione il lavoratore non aveva rinunciato anche ai contributi
previdenziali; peraltro ha osservato il Tribunale i diritti di natura
previdenziale sono indisponibili quando si tratti di contributi non prescritti.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 7800 dell8 giugno 2001,
Pres. Lupi, Rel. Filadoro) ha rigettato il ricorso dellazienda, in quanto ha
ritenuto che il Tribunale abbia correttamente accertato il ripristino del rapporto di
lavoro con effetto retroattivo ed ha escluso che la rinuncia del lavoratore alla
retribuzione potesse avere effetti sugli obblighi previdenziali.
La Corte ha osservato che il lavoratore può rinunciare alla
retribuzione, ma non anche alle contribuzioni previdenziali, che rientrano nel novero dei
diritti indisponibili.
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