Per stabilire se le ingiurie rivolte da un dipendente al datore di lavoro davanti ai colleghi giustifichino un licenziamento disciplinare bisogna accertare se si tratti di una reazione a precedenti scorrettezze dell'imprenditore – E’ rilevante lo stato di mortificazione e di collera causato da ingiustizie subite (Cassazione Sezione Lavoro n. 8173 del 19 giugno 2001, Pres. Trezza, Rel. Di Lella).

Annamaria C. è stata licenziata nel gennaio del 1992 con l’addebito di avere aggredito verbalmente il datore di lavoro, nei locali aziendali, accusandolo di essere un ladro per non avere corrisposto in busta paga quanto dovuto a titolo di integrazione per indennità di malattia e di essersi spesso comportato in modo illegale; alla lavoratrice è stato anche contestato di non avere aderito all’invito rivoltole di esporre nell’ufficio di direzione le proprie ragioni e di avere continuato ad inveire in presenza delle maestranze.

Ella ha impugnato il licenziamento davanti al Pretore di Bergamo, sostenendo che, pochi giorni prima dell’episodio contestatole, al suo rientro in azienda dopo una malattia, era stata ripetutamente ingiuriata davanti alle colleghe dal titolare dell’azienda, con gli epiteti “lavativa” e “disgraziata”, era stata privata delle mansioni in precedenza svolte e le era stato ordinato di sedersi davanti ad una macchina per cucire senza avere niente da fare. La lavoratrice ha anche sostenuto che il giorno del diverbio aveva chiesto che le fosse assegnata una posizione lavorativa effettiva, ricevendo un rifiuto.

Sia il Pretore che, in grado di appello, il Tribunale di Bergamo hanno ritenuto legittimo il licenziamento affermando che la lavoratrice, anziché tenere un comportamento ingiurioso nei confronti del titolare dell’azienda, avrebbe dovuto reagire in sede giudiziaria ai comportamenti illeciti del datore di lavoro.

La Suprema Corte, con una prima sentenza, ha accolto il ricorso della lavoratrice, cassando la decisione del Tribunale di Bergamo per non avere adeguatamente valutato l’incidenza che il comportamento del datore di lavoro poteva avere avuto su quello della lavoratrice e rinviando la causa per nuovo esame al Tribunale di Brescia. Il giudice di rinvio ha confermato la decisione del Pretore di Bergamo in quanto ha escluso che la lavoratrice abbia reagito a precedenti comportamenti del datore di lavoro, rilevando che essa aveva fatto riferimento soltanto al mancato pagamento dell’indennità di malattia e che si era resa responsabile di grave insubordinazione anche perché aveva inteso screditare il titolare dell’azienda davanti alle maestranze. Peraltro il Tribunale di Bergamo ha dato atto che qualche giorno prima del diverbio, la ricorrente, al suo rientro in azienda dopo un periodo di malattia, aveva subito da parte del datore di lavoro un comportamento dispotico e mortificante: era stata accolta con ingiurie non solo dal titolare ma anche dalla capo reparto, era stata adibita a mansioni dequalificanti, non le era stato corrisposto integralmente il trattamento di malattia, era stata sollecitata a “vergognarsi” per aver costretto le sue compagne a lavorare anche per lei; era pertanto ben facilmente ipotizzabile un suo stato d’animo di rancore di amarezza e di turbamento.

La lavoratrice ha proposto ancora una volta ricorso per cassazione. La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 8173 del 19 giugno 2001, Pres. Trezza, Rel. Di Lella) ha accolto il ricorso in quanto ha ritenuto che il Tribunale non abbia correttamente motivato la sua decisione.
Quand’anche la condotta della ricorrente fosse effettivamente riferibile ad un fatto diverso ed estraneo alle vessazioni in precedenza subite – ha osservato la Corte – il Tribunale di Brescia non ha spiegato perché lo stato di collera e di mortificazione provocato dal fatto ingiusto del datore di lavoro non possa avere influenzato i modi della reazione.