L’acquirente di un’azienda risponde di precedenti debiti per contributi previdenziali solo se risultano dalle scritture contabili obbligatorie – Non si applica l’art. 2112 del codice civile, che concerne i crediti del lavoratore -

Nel caso di cessione di azienda l’art. 2112 cod. civ. stabilisce che “l’alienante e l’acquirente sono obbligati in solido per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento”. Dei debiti del cedente verso i lavoratori il cessionario dell’azienda risponde anche se non risultino dai libri contabili obbligatori. Questa norma non si applica per le obbligazioni del cedente aventi ad oggetto il pagamento di contributi previdenziali. Infatti il credito dell’Inps per l’omesso versamento di contributi da parte del cedente è un credito proprio dell’istituto previdenziale e non un credito del lavoratore, benché trovi la sua origine nel rapporto di lavoro in corso. Pertanto la materia non è disciplinata dall’art. 2112 cod. civ. ma dall’art. 2560 cod. civ. secondo cui in caso di cessione di azienda l’acquirente risponde dei debiti anteriori al trasferimento solo se risultino dai libri contabili obbligatori (Cassazione Sezione Lavoro n. 8179 del 19 giugno 2001, Pres. Sciarelli, Rel. D’Agostino).