Lacquirente
di unazienda risponde di precedenti debiti per
contributi previdenziali solo se risultano dalle
scritture contabili obbligatorie Non si
applica lart. 2112 del codice civile, che concerne
i crediti del lavoratore - Nel caso di cessione di azienda lart.
2112 cod. civ. stabilisce che lalienante e
lacquirente sono obbligati in solido per tutti i
crediti che il lavoratore aveva al tempo del
trasferimento. Dei debiti del cedente verso i
lavoratori il cessionario dellazienda risponde
anche se non risultino dai libri contabili obbligatori.
Questa norma non si applica per le obbligazioni del
cedente aventi ad oggetto il pagamento di contributi
previdenziali. Infatti il credito dellInps per
lomesso versamento di contributi da parte del
cedente è un credito proprio dellistituto
previdenziale e non un credito del lavoratore, benché
trovi la sua origine nel rapporto di lavoro in corso.
Pertanto la materia non è disciplinata dallart.
2112 cod. civ. ma dallart. 2560 cod. civ. secondo
cui in caso di cessione di azienda lacquirente
risponde dei debiti anteriori al trasferimento solo se
risultino dai libri contabili obbligatori (Cassazione
Sezione Lavoro n. 8179 del 19 giugno 2001, Pres.
Sciarelli, Rel. DAgostino).
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