Una indennità retributiva può venir meno in caso di disdetta dell'accordo aziendale che la prevede – Se non si tratta di una componente fondamentale del trattamento economico tutelato dall’art. 36 della Costituzione (Cassazione Sezione Lavoro n. 8429 del 20 giugno 2001, Pres. De Musis, Rel. De Matteis).

Michele M., dipendente della S.p.A. Centro Acciai, ha percepito sino al 31 dicembre 1995 lire 20.000 per ogni giorno di presenza, a titolo di “indennità di disagiata sede”, in base ad un accordo aziendale firmato nel luglio del 1984 e non avente termine di scadenza. L’azienda, dopo avere comunicato, nel febbraio del 1995, al consiglio di fabbrica la disdetta di questo accordo, ha cessato, con effetto dal 1 gennaio 1996, di corrispondere ai dipendenti l’indennità di disagiata sede. Il lavoratore ha chiesto al Pretore di Bari di condannare l’azienda a pagargli l’indennità anche nel periodo successivo al dicembre 1995. Sia il Pretore che, in grado di appello, il Tribunale di Bari hanno ritenuto la domanda priva di fondamento. Il Tribunale ha affermato, tra l’altro, che l’indennità di disagiata sede (corrisposta ai dipendenti residenti in Bitonto tenuti a lavorare in uno stabilimento di Sannicandro) non poteva ritenersi un elemento fondamentale della retribuzione, garantito dall’art. 36 della Costituzione e che deve ritenersi valido e legittimo il recesso unilaterale del datore di lavoro dai contratti collettivi a tempo indeterminato.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 8429 del 20 giugno 2001, Pres. De Musis, Rel. De Matteis) ha rigettato il ricorso del lavoratore. In applicazione del principio di buona fede nell’esecuzione del contratto, previsto dall’art. 1375 cod. civ. – ha affermato la Corte – nel caso di contratto collettivo privo di termine di scadenza deve essere riconosciuta alle parti la possibilità di farne cessare l’efficacia previa disdetta.
Tale facoltà di recesso, derivante dai principi civilistici, ammissibile in quanto diretta ad evitare la perpetuità del vincolo obbligatorio – ha aggiunto la Corte – va contemperata con la funzione normativa dei contratti collettivi, di disciplina e garanzia delle condizioni di lavoro; infatti i diritti del lavoratore attinenti al nucleo fondamentale della retribuzione, garantito dall’art. 36 Cost. Rep., non possono venir meno per effetto di una disdetta del datore di lavoro.
La disdetta è illegittima ove ne risulti la lesione della retribuzione adeguata ai sensi dell’art. 36 Cost. La tutela costituzionale non comprende automaticamente tutto il complessivo trattamento contrattuale, bensì solo quello che è stato definito il cosiddetto minimo costituzionale, rispondente al requisito di adeguatezza.
Pertanto – ha osservato la Corte - nel caso in cui il lavoratore si dolga dell’abolizione di una voce retributiva, prevista da un accordo collettivo, e pretenda il suo ripristino, invocando la lesione dell’art. 36 Cost., non può limitarsi a dedurre la natura retributiva dell’emolumento, ma deve innanzitutto allegare la lesione del minimo costituzionale; in secondo luogo egli deve fornire al giudice del merito gli elementi comparativi della situazione retributiva ante e post modifica, al fine di consentire il giudizio sul rispetto dell’art. 36 Cost. Nel caso di specie ha concluso la Corte – il ricorrente ha affermato la lesione dell’art. 36 Cost. in maniera apodittica, per il solo fatto dell’abolizione della indennità, e non ha censurato in maniera pertinente la valutazione del giudice del merito il quale, in mancanza di ulteriori allegazioni, ha ritenuto la indennità di sede disagiata, correlata allo spostamento dall’abitazione al luogo di lavoro, estranea al nucleo retributivo tutelato dall’art. 36 Cost.