Una indennità retributiva può venir
meno in caso di disdetta dell'accordo aziendale che la prevede Se non si
tratta di una componente fondamentale del trattamento economico tutelato dallart. 36
della Costituzione (Cassazione Sezione Lavoro n. 8429 del 20 giugno 2001, Pres. De Musis,
Rel. De Matteis).
Michele M., dipendente della S.p.A. Centro
Acciai, ha percepito sino al 31 dicembre 1995 lire 20.000 per ogni giorno di presenza, a
titolo di indennità di disagiata sede, in base ad un accordo aziendale
firmato nel luglio del 1984 e non avente termine di scadenza. Lazienda, dopo avere
comunicato, nel febbraio del 1995, al consiglio di fabbrica la disdetta di questo accordo,
ha cessato, con effetto dal 1 gennaio 1996, di corrispondere ai dipendenti
lindennità di disagiata sede. Il lavoratore ha chiesto al Pretore di Bari di
condannare lazienda a pagargli lindennità anche nel periodo successivo al
dicembre 1995. Sia il Pretore che, in grado di appello, il Tribunale di Bari hanno
ritenuto la domanda priva di fondamento. Il Tribunale ha affermato, tra laltro, che
lindennità di disagiata sede (corrisposta ai dipendenti residenti in Bitonto tenuti
a lavorare in uno stabilimento di Sannicandro) non poteva ritenersi un elemento
fondamentale della retribuzione, garantito dallart. 36 della Costituzione e che deve
ritenersi valido e legittimo il recesso unilaterale del datore di lavoro dai contratti
collettivi a tempo indeterminato.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 8429 del 20 giugno
2001, Pres. De Musis, Rel. De Matteis) ha rigettato il ricorso del lavoratore. In
applicazione del principio di buona fede nellesecuzione del contratto, previsto
dallart. 1375 cod. civ. ha affermato la Corte nel caso di contratto
collettivo privo di termine di scadenza deve essere riconosciuta alle parti la
possibilità di farne cessare lefficacia previa disdetta.
Tale facoltà di recesso, derivante dai principi
civilistici, ammissibile in quanto diretta ad evitare la perpetuità del vincolo
obbligatorio ha aggiunto la Corte va contemperata con la funzione normativa
dei contratti collettivi, di disciplina e garanzia delle condizioni di lavoro; infatti i
diritti del lavoratore attinenti al nucleo fondamentale della retribuzione, garantito
dallart. 36 Cost. Rep., non possono venir meno per effetto di una disdetta del
datore di lavoro.
La disdetta è illegittima ove ne risulti la lesione
della retribuzione adeguata ai sensi dellart. 36 Cost. La tutela costituzionale non
comprende automaticamente tutto il complessivo trattamento contrattuale, bensì solo
quello che è stato definito il cosiddetto minimo costituzionale, rispondente al requisito
di adeguatezza.
Pertanto ha osservato la Corte - nel caso in cui
il lavoratore si dolga dellabolizione di una voce retributiva, prevista da un
accordo collettivo, e pretenda il suo ripristino, invocando la lesione dellart. 36
Cost., non può limitarsi a dedurre la natura retributiva dellemolumento, ma deve
innanzitutto allegare la lesione del minimo costituzionale; in secondo luogo egli deve
fornire al giudice del merito gli elementi comparativi della situazione retributiva ante e
post modifica, al fine di consentire il giudizio sul rispetto dellart. 36 Cost. Nel
caso di specie ha concluso la Corte il ricorrente ha affermato la lesione
dellart. 36 Cost. in maniera apodittica, per il solo fatto dellabolizione
della indennità, e non ha censurato in maniera pertinente la valutazione del giudice del
merito il quale, in mancanza di ulteriori allegazioni, ha ritenuto la indennità di sede
disagiata, correlata allo spostamento dallabitazione al luogo di lavoro, estranea al
nucleo retributivo tutelato dallart. 36 Cost.
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