| CONTRATTO
INTEGRATIVO DISTITUTO SULLE MODALITA E SUI CRITERI DI APPLICAZIONE DELLE
RELAZIONI SINDACALI, DEI DIRITTI SINDACALI, DEI DIRITTI INDIVIDUALI E DELLE GARANZIE DEI
LAVORATORI Lanno
2001, nel mese di aprile, il giorno 27, presso lIstituzione Scolastica ITIS
"Giovanni XXIII°" di Roma - Via di Tor Sapienza 160, in sede di contrattazione
integrativa a livello di istituzione scolastica
VISTO il D.L.vo n.29/93 e successive modificazioni ed integrazioni
VISTO il D.L.vo n.80/98 e successive modificazioni ed integrazioni
VISTO il CCNL 4.08.95
VISTO il CCNL 26.5.99 per le parti non modificate e non integrate e quindi vigenti
VISTO il CCNL relativo al quadriennio normativo 1998-01 del personale del comparto
scuola ed in particolare gli art. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 19 dal cui combinato disposto
si rilevano le regole per la trattativa integrativa, in materia di "Criteri" di
attuazione delle norme relative ai diritti e alle relazioni sindacali e allo sviluppo
delle azioni sindacali a livello di singola istituzione scolastica
VISTO il CCNI 31.8.99
VISTO il CCNL 15.3.01
VISTO il CCDP 14.7.97
VISTO l'art.3 del DPR n. 394/88
VISTA la Legge n.300/70
tra
il Dirigente Scolastico, Ing. Luigi Traversa in rappresentanza della parte pubblica
e
la Rappresentanza Sindacale Unitaria dellIstituzione Scolastica, Prof.ssa Maria
Cascone, Prof. Piero De Amicis, Prof. Maurizio Stanziano e i rappresentanti delle
Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL 26.05.99 si conviene e si stipula il seguente
contratto integrativo distituto sulle modalità e sui criteri di applicazione delle
relazioni sindacali, dei diritti sindacali, dei diritti individuali e delle garanzie dei
lavoratori.
PARTE PRIMA - RELAZIONI SINDACALI
ART. 1 Campo di applicazione, decorrenza e durata
La contrattazione integrativa a livello di istituzione scolastica verte sulle materie
previste dallart. 6, comma 3, punti b), c), d), e), h), i) del CCNL 26.05.1999 e
dall'art. 3 del CCNL 15.03.2001.
Sono oggetto di informazione preventiva alle RSU le materie di cui ai punti a), f), g),
l) dello stesso comma 3 dellart. 6 CCNL 26.05.1999 e dell'art. 3 del CCNL
15.03.2001.
Sono oggetto di informazione successiva le materie di cui ai punti a) e b) del comma 4
dellart. 6 CCNL 26.05.99 e dell'art. 3 del CCNL 15.03.2001.
Il Dirigente Scolastico, su richiesta, fornisce informazioni sulle materie previste
dallart. 6 CCNL 26.05.1999 e dall'art. 3 del CCNL 15.03.2001, su tutto quanto
concerne la determinazione degli organici e lorganizzazione del personale docente ed
ATA e su quantaltro derivi dallapplicazione degli accordi decentrati
nazionali, provinciali e distituto.
Gli argomenti che interferiscono con le scelte del POF o che riguardano problematiche
didattiche di competenza del Collegio dei docenti, non possono essere oggetto di
trattative.
I contratti siglati tra le parti non possono contenere nessuna deroga "in
peius" rispetto alle normative legislative e contrattuali vigenti. (art. 2077 del
Codice Civile).
Il presente contratto ha validità dalla data della sua sottoscrizione fino alla stipula
del successivo contratto integrativo d'istituto, fatta comunque salva la possibilità di
modifiche o integrazioni sia a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali, sia su
formale richiesta di una delle parti firmatarie.
Il contratto è reso noto, mediante pubblicazione agli albi dellIstituto, a tutto
il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato in servizio al momento della
sua entrata in vigore e in seguito allatto dellassunzione.
ART. 2 Composizione delle rappresentanze
La rappresentanza di parte pubblica è composta esclusivamente dal Dirigente Scolastico.
La rappresentanza di parte sindacale è composta dai componenti della RSU e dalle
Organizzazioni Sindacali di categoria firmatarie del CCNL 26.05.1999.
ART. 3 Modalità di convocazione e calendario
degli incontri
Gli incontri dedicati alla contrattazione integrativa di scuola sono convocati di
propria iniziativa dal Dirigente Scolastico o su richiesta dei componenti della RSU.
Data, orario, ordine del giorno degli incontri sono concordati fra il Dirigente
Scolastico e la RSU almeno 5 giorni prima. In situazione di comprovata urgenza le
convocazioni possono essere fatte in tempi più brevi, sempre comunque secondo accordi
preventivamente assunti.
La convocazione è effettuata con atto scritto che deve indicare data e ora, tempi
definiti di inizio e fine della riunione ed individuare con chiarezza le tematiche da
trattare. Alle convocazioni della RSU, laddove possibile, è allegata tutta la
documentazione che consenta unampia informazione preventiva.
Viene concordato il seguente calendario di massima sulle materie di cui allart. 6
del CCNL 26.05.1999 e allart. 3 del CCNL 15.03.2001 concernenti le relazioni
sindacali a livello dell'istituzione scolastica:
- nel mese di settembre:
- modalità e criteri di applicazione delle relazioni sindacali;
- organizzazione del lavoro del personale ATA;
- adeguamento degli organici del personale;
- assegnazione del personale alla succursale;
- assegnazione delle cattedre ai docenti e alle attività in rapporto al POF;
- entro il mese di ottobre:
- piano delle attività aggiuntive retribuite con il fondo;
- utilizzo delle risorse finanziarie del personale relative a progetti, convenzioni e
accordi;
- criteri per la fruizione dei permessi sull'aggiornamento;
- utilizzazione dei servizi sociali;
- sicurezza nei luoghi di lavoro;
- entro il mese di gennaio:
- verifica dell'organizzazione del lavoro del personale ATA;
- verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto
sull'utilizzo delle risorse e del personale utilizzato nelle attività e progetti
retribuiti con il fondo dellistituzione scolastica
d) entro il mese di marzo:
- proposta di formazione delle classi e determinazione degli organici di diritto e/o
funzionale
e) entro il mese di aprile:
- verifica dell'organizzazione del lavoro del personale ATA;
- verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto
sull'utilizzo delle risorse e del personale utilizzato nelle attività e progetti
retribuiti con il fondo dellistituzione scolastica
- Gli incontri avvengono, di norma, al di fuori dellorario di lavoro. Ove ciò non
fosse possibile, sarà comunque garantito ai componenti la RSU lespletamento del
loro mandato, attivando procedure e modalità idonee a tal fine, senza che ciò comporti
limitazioni nella fruizione dei diritti e delle prerogative delle rappresentanze sindacali
stesse.
ART. 4 Modalità, tempi e procedure della contrattazione
- Gli accordi e le intese raggiunte si ritengono valide qualora vengano sottoscritte
dal Dirigente Scolastico e dalla maggioranza della RSU.
- La contrattazione d'istituto si apre entro 15 giorni dalla presentazione della/e
piattaforma/e al Dirigente Scolastico. La contrattazione dovrà concludersi entro 15
giorni dal suo formale avvio. Dalla presentazione della piattaforma alla conclusione della
trattativa le parti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette
riguardo ai temi trattati.
- E diritto del Dirigente Scolastico e di ciascun membro della RSU, nei limiti di
quanto sopra fissato, prendere tempo per acquisire i riferimenti normativi e per
approfondire le questioni oggetto di contrattazione.
- Prima della firma di ciascun accordo integrativo di istituto i componenti la RSU, se lo
ritengono necessario, devono disporre del tempo utile per convocare lassemblea dei
lavoratori al cui giudizio sottoporre lipotesi di accordo.
- Durante ogni seduta viene redatto e sottoscritto apposito verbale, si definisce la data
della riunione successiva.
- Entro sette giorni dalla sottoscrizione, il Dirigente Scolastico provvede
allaffissione di copia integrale degli accordi e delle intese siglate nellalbo
dellIstituzione scolastica. La RSU provvede allaffissione nella propria
bacheca dellaccordo raggiunto.
- In caso di controversie sullinterpretazione dei contratti integrativi
distituto le parti che li hanno sottoscritti entro 10 giorni dalla richiesta scritta
e motivata da uno dei firmatari, si incontrano per definire consensualmente il significato
della clausola controversa. Laccordo raggiunto sostituisce la clausola controversa
sin dallinizio della vigenza contrattuale.
PARTE SECONDA - DIRITTI SINDACALI
ART. 5 Diritto di affissione
- Sono predisposte dallAmministrazione una bacheca per la RSU e altre per le
Organizzazioni sindacali nel corridoio del pianterreno dell'Istituto in una zona non
secondaria e di comune passaggio obbligato.
- Nelle rispettive bacheche la RSU e le Organizzazioni sindacali che lo desiderino possono
affiggere e togliere, senza preventivo visto del Dirigente Scolastico, pubblicazioni,
testi e comunicati purché inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
- Laffissione del materiale e laggiornamento della bacheca dedicata alla RSU
è cura della medesima.
- Il materiale inviato per laffissione dalle Organizzazioni sindacali, tramite
posta, fax o via telematica sarà consegnato tempestivamente al rappresentante interno.
- Ad ogni Organizzazione sindacale sarà altresì data la possibilità di far giungere
materiale al proprio rappresentante interno via e-mail oppure potrà essere attivata una
casella di posta elettronica per ogni sindacato.
ART. 6 Diritto di informazione e di accesso
agli atti
- Viene consegnata alla RSU copia di tutti gli atti della scuola che devono essere affissi
allalbo (in particolare organici, graduatorie, delibere del Consiglio
dIstituto e del Collegio dei Docenti).
- I componenti della RSU, singolarmente o congiuntamente, hanno diritto di accesso a tutti
gli atti dellIstituzione scolastica riguardanti tutte le materie oggetto di
contrattazione integrativa e di informazione preventiva e successiva.
- La richiesta di accesso agli atti può essere fatta verbalmente. Assume forma scritta in
seguito ad espressa richiesta del Dirigente Scolastico.
- Il rilascio di tali atti avviene senza oneri economici al momento della richiesta e
comunque entro 3 giorni.
- In caso di necessità rilevate le comunicazioni della RSU vengono, a richiesta,
distribuite in visione a tutto il personale.
- I componenti della RSU hanno diritto, senza per questo impedire lo svolgimento delle
attività scolastiche, alluso gratuito di telefono, fax, fotocopiatrice, computer,
posta elettronica, accesso Internet, e di quantaltro sia necessario
allespletamento del loro mandato, previa richiesta scritta laddove necessaria.
ART. 7 Diritto di assemblea
- La RSU a maggioranza può indire per la propria Istituzione scolastica assemblee durante
lorario di lavoro e fuori orario di lavoro, che riguardino tutti o parte dei
dipendenti, secondo le modalità previste dallart. 13 del CCNL 4.08.1995 e dall'art.
13 del CCNL 15.03.2001.
- La convocazione, la durata, lordine del giorno e leventuale partecipazione
di rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL devono essere
comunicati per iscritto, o con fonogramma o fax, almeno 6 giorni prima al Dirigente
Scolastico. Per le assemblee che si svolgono fuori dallorario di lezione e durante
le attività funzionali allinsegnamento, il preavviso è ridotto a 3 giorni.
Lassemblea sindacale si svolge ordinariamente nellAula Magna. In caso di
necessità il Dirigente Scolastico e la RSU concordano un altro luogo.
- In casi di urgenza, previo accordo con il Dirigente Scolastico, la convocazione può
essere fatta in tempi più brevi.
- La comunicazione, relativa allindizione dellassemblea, deve essere affissa
dal Dirigente Scolastico allalbo dellIstituzione scolastica e della succursale
e comunicata a tutto il personale interessato nella stessa giornata in cui perviene.
- Contestualmente allaffissione allalbo della comunicazione
dellassemblea, il Dirigente Scolastico provvede ad avvisare tutto il personale
interessato, mediante circolare interna al fine di raccogliere in forma scritta, fino al
2° giorno precedente lassemblea (48 ore), la dichiarazione individuale di
partecipazione del personale in servizio nellorario dellassemblea e
conseguentemente predisporre gli opportuni adempimenti per consentire la partecipazione.
- In caso della mancata comunicazione prevista dal precedente comma 4 al personale non
può essere impedito di partecipare allassemblea.
- La dichiarazione individuale preventiva di partecipazione da parte del personale in
servizio nellorario dellassemblea sindacale fa fede ai fini del computo del
monte ore individuale annuale. I partecipanti allassemblea stessa non sono tenuti ad
assolvere ulteriori adempimenti.
- Per chi ha dato ladesione e sarebbe stato in servizio nelle ore di assemblee viene
conteggiato nel monte ore individuale un numero di ore e minuti pari alla durata prevista
dellassemblea. Non si opera il conteggio per chi dopo aver dato ladesione è
in seguito stato assente per malattia o altro motivo giustificato durante
lassemblea.
- Il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato e indeterminato ha diritto a
partecipare, durante lorario di lavoro, ad assemblee sindacali senza decurtazione
della retribuzione, per 10 ore pro capite per anno scolastico.
- Nel caso di assemblea che si svolga in una sede diversa da quella di servizio, il
Dirigente Scolastico conteggerà per ogni dipendente che partecipa allassemblea, in
relazione allorario di servizio del singolo dipendente ed ai tempi di percorrenza
concordati per raggiungere la sede dellassemblea, 30 minuti per recarsi
allassemblea stessa o per ritornare in sede.
- Il Dirigente Scolastico provvede ad eventuali adattamenti di orario (inversione di
lezioni, disposizioni, recupero permessi brevi) con 24 ore di anticipo per le sole classi
i cui docenti hanno dichiarato di partecipare allassemblea.
- Esclusivamente in caso di partecipazione allassemblea di tutto il personale ATA in
servizio nella scuola, verrà assicurata la presenza di un collaboratore scolastico per
garantire il minimo di servizio per la vigilanza e centralino ed eventualmente di un
assistente per gli adempimenti urgenti in segreteria. In tal caso, il Dirigente Scolastico
sceglierà il nominativo tramite un sorteggio effettuato alla presenza della RSU, seguendo
comunque il criterio della rotazione nel corso dellanno scolastico.
- Non possono essere convocate assemblee in ore coincidenti con lo svolgimento degli
scrutini finali e degli esami.
ART. 8 Diritto ai locali e allutilizzo
di attrezzature
- LIstituzione scolastica concede alla RSU luso del locale sito al pianterreno
dellIstituto ed identificato come "Aula progetti 1" per le riunioni da
tenersi in orario di servizio e/o al di fuori di questo, locale che viene condiviso con il
servizio della sicurezza.
- Nel locale è riservato un armadio con serratura per la raccolta del materiale
sindacale.
- LIstituzione scolastica pone nel locale a disposizione le attrezzature idonee
(computer, stampante, collegamento internet) per consentire alla RSU lesercizio
della sua attività. La RSU può scaricare i file a loro indirizzati dalle Organizzazioni
sindacali attraverso la intranet del Ministero della Pubblica Istruzione e scaricare i
testi ed i file inviati attraverso la posta elettronica.
ART. 9 Diritto ai permessi retribuiti
- Il contingente dei permessi della RSU è da questa gestito autonomamente, nel rispetto
del tetto massimo attribuito.
- Il computo dei permessi usufruiti dalla RSU non coincide con lunità oraria di
lezione.
- I componenti della RSU hanno titolo ad usufruire nei luoghi di lavoro dei permessi
sindacali retribuiti, giornalieri, orari o frazionati, per lespletamento del loro
mandato, o anche per presenziare a convegni e congressi di natura sindacale.
- I permessi sindacali retribuiti, giornalieri, orari o frazionati, sono equiparati a
tutti gli effetti al servizio prestato, e possono essere cumulati per periodi anche
frazionati.
- I permessi sindacali non possono superare bimestralmente cinque giorni lavorativi e, in
ogni caso, dodici giorni nel corso dellanno scolastico.
- Della fruizione del permesso sindacale va dato preavviso scritto al Dirigente
Scolastico.
ART. 10 Diritto ai permessi non retribuiti
- I componenti della RSU hanno diritto a permessi sindacali non retribuiti per la
partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in
misura non inferiore ad otto giorni lanno, cumulabili anche trimestralmente.
- Per garantire la funzionalità dellattività lavorativa, il componente RSU ne
darà preavviso scritto al Dirigente Scolastico.
ART. 11 Diritto di sciopero
- Il personale non ha lobbligo di informare il Dirigente Scolastico della propria
intenzione di scioperare.
- Nel caso lAmministrazione o il Dirigente Scolastico non abbia provveduto ad
informare le famiglie dello sciopero, la responsabilità degli eventuali disservizi ricade
interamente sullAmministrazione o sul Dirigente Scolastico.
- Il Dirigente Scolastico non può organizzare forme sostitutive di erogazione del
servizio.
- Contingenti di personale in caso di sciopero: il contingentamento riguarda solo il
personale ATA ed è esclusivamente finalizzato "ad assicurare le prestazioni
indispensabili" previste dallart. 2, comma 1 dellaccordo
sullattuazione della legge 146/90.
- Entro le ore 14 del giorno successivo a quello di conclusione ad una azione di sciopero,
lIstituzione scolastica fornisce alla RSU ed ai rappresentanti delle Organizzazioni
sindacali., sia in caso di avvenuta adesione che in caso contrario, i dati relativi.
Successivamente il Dirigente Scolastico assicurerà il tempestivo invio degli elenchi dei
partecipanti per le trattenute di legge agli Uffici Pagatori.
- Per quanto non previsto dal presente articolo resta ferma la disciplina sul diritto di
sciopero prevista dai contratti collettivi nazionali e dalle leggi vigenti.
PARTE TERZA DIRITTI INDIVIDUALI E GARANZIE DEL PERSONALE
Art. 12 Patrocinio
- Le Organizzazioni sindacali e i componenti della RSU, su delega degli interessati da
acquisire agli atti, hanno diritto di accesso agli atti in ogni fase del procedimento che
li riguarda a livello distituto.
- Il personale scolastico in attività o in quiescenza può farsi rappresentare
dallOrganizzazione sindacale per lespletamento delle procedure riguardanti
prestazioni assistenziali e previdenziali davanti ai competenti uffici
dellistituzione scolastica.
- Le Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL hanno diritto di svolgere la loro
attività, nei luoghi di lavoro per tutte le materie previste dalla normativa vigente, e
di acquisire elementi di conoscenza per la loro attività, anche in relazione alla tutela
delligiene, della sicurezza del lavoro e alla medicina preventiva, come previsto dal
D.L.vo n. 626/94.
- Lingresso dei soggetti sindacali legittimati agli uffici di segreteria e di
dirigenza deve essere garantito in qualunque momento.
Art. 13 Visione degli atti
- Il lavoratore, i componenti della RSU ed i soggetti sindacali legittimati hanno diritto
alla visione di tutti gli atti della scuola che non siano soggetti a protocollo riservato
e che siano pertinenti con lesercizio di un legittimo interesse, essendo parte in
causa, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/90.
- La presa visione deve essere resa possibile prima che siano adottati atti che possano
nuocere agli interessi del richiedente. Chi vi ha interesse può altresì chiedere copia
di tutti gli atti e documenti amministrativi, anche essendo reso edotto del nominativo del
responsabile del procedimento amministrativo per laccesso agli atti, nonché il
luogo, lora e lufficio in cui procede allaccesso stesso.
Art. 14 Quesiti e ricevute
- Al personale della scuola, che abbia inoltrato al Dirigente Scolastico segnalazioni
scritte di fatti, circostanze o provvedimenti lesivi di propri diritti o interessi, deve
essere data sempre risposta scritta entro 30 giorni, ai sensi della Legge n. 241/90.
- La segreteria della istituzione scolastica rilascerà ricevuta o protocollo di qualsiasi
atto, documento o istanza prodotto dal lavoratore nel momento stesso in cui latto,
il documento o listanza viene inoltrata.
- Il protocollo deve essere sempre garantito, tutti i giorni lavorativi, compreso il
sabato fino alla fine del servizio.
Art. 15 Comunicazioni alle scuole
- Tutte le comunicazioni inviate alla scuola riguardanti atti che interessano la
generalità o parte del personale devono essere portate tempestivamente alla diretta
conoscenza dei dipendenti mediante affissione allalbo; la comunicazione dei predetti
atti non costituisce un adempimento solo formale, ma deve essere organizzata in funzione
della corretta ed effettiva informazione a quanti ne abbiano interesse.
- Ai fini di una informazione tempestiva nella scuola saranno adottati gli opportuni
accorgimenti istituendo un apposito raccoglitore ove siano raccolte le citate
comunicazioni, in copia integrale in uno spazio preventivamente individuato.
Art. 16 Orario di servizio del personale
docente durante i periodi di interruzione delle lezioni.
- Durante tutti i periodi di interruzione delle lezioni ("vacanze estive",
"vacanze pasquali", periodo 1 settembre inizio delle lezioni; periodo di
svolgimento dei "corsi di recupero", "assemblea distituto degli
studenti", ecc.) il personale docente è tenuto a prestare servizio in tutte quelle
attività programmate e deliberate dal Collegio dei docenti ai sensi dellart. 42 del
CCNL 4.08.1995 così come ripreso dallart. 24, comma 3 del CCNL 26.05.1999 e dal
successivo accordo ARAN-Organizzazioni sindacali di categoria del 18.10.2000.
- Il personale docente, pertanto, non è tenuto allobbligo della firma e alla
formale presenza nella scuola nei giorni in cui non si svolgono tali attività.
Art. 17 Fruizione dei permessi per il diritto
allo studio
I permessi per il diritto allo studio (150 ore) sono concessi a tutti i lavoratori che
ne hanno diritto secondo le modalità previste dallart.3 del DPR n. 295/88 e dal
CCDP 28.11.1995 integrato dal CCDP 4.12.1997.
Art. 18 Permessi brevi
- Per particolari esigenze personali il dipendente può fruire di permessi brevi di durata
non superiore alla metà dellorario giornaliero individuale di servizio e, comunque,
per il personale docente sino ad un massimo di due ore.
- In ogni caso i permessi brevi non potranno superare i limiti previsti dallart. 22,
comma 2 del CCNL 4.08.1995. I permessi brevi saranno recuperati secondo le modalità
previste dallart. 22, comma 3 del CCNL 4.08.1995.
- Per la richiesta di permessi brevi il dipendente non deve fornire alcuna documentazione
al Dirigente Scolastico né al momento della richiesta né al momento del rientro
nellistituzione scolastica.
Art. 19 Permessi retribuiti
- Ai sensi dellart. 49, lettera C del CCNL 26.05.1999, a domanda del personale, sono
concessi nellanno scolastico tre giorni di permesso retribuito per motivi personali
o familiari.
- Per gli stessi motivi sono fruibili sei giorni di ferie durante i periodi di attività
didattica di cui allart. 19, comma 9 del CCNL 4.08.1995 indipendentemente dalla
possibilità di sostituire tale personale con altro in servizio; è, quindi, consentita la
sostituzione con oneri a carico dellAmministrazione.
- Per quanto riguarda la documentazione si rinvia alla disciplina prevista dallart.
49, lettera C del CCNL 26.05.1999
Art. 20 Certificazioni mediche
- Fermo restando quanto previsto dallart. 49, lettera G del CCNL 26.05.1999 in caso
di assenza per malattia del personale, la visita medica di controllo per un solo giorno
può non essere richiesta e, comunque, viene disposta una sola volta relativamente allo
stesso periodo di assenza.
- Non viene disposto controllo, altresì, per visite mediche specialistiche o per
accertamenti diagnostici presso strutture pubbliche o private, ricoveri ospedalieri e
comunque prestazioni presso strutture pubbliche o private, essendo sufficiente il referto
della struttura pubblica o privata che ha erogato la prestazione.
- In riferimento allart. 23, comma 15 del CCNL 4.08.1995, qualora la ASL competente
non fosse in grado di rispondere ad esigenze di fissazione di diverse fasce orarie di
reperibilità, fa fede, per lAmministrazione, la sola certificazione prodotta dal
dipendente.
- La certificazione relativa potrà essere consegnata al momento del rientro in servizio.
Il Dirigente Scolastico Ing. Luigi Traversa
La RSU Prof.ssa Maria Cascone - Prof. Piero De Amicis - Prof. Maurizio Stanziano
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