CONTRATTO INTEGRATIVO D’ISTITUTO SULLE MODALITA’ E SUI CRITERI DI APPLICAZIONE DELLE RELAZIONI SINDACALI, DEI DIRITTI SINDACALI, DEI DIRITTI INDIVIDUALI E DELLE GARANZIE DEI LAVORATORI

L’anno 2001, nel mese di aprile, il giorno 27, presso l’Istituzione Scolastica ITIS "Giovanni XXIII°" di Roma - Via di Tor Sapienza 160, in sede di contrattazione integrativa a livello di istituzione scolastica

VISTO il D.L.vo n.29/93 e successive modificazioni ed integrazioni

VISTO il D.L.vo n.80/98 e successive modificazioni ed integrazioni

VISTO il CCNL 4.08.95

VISTO il CCNL 26.5.99 per le parti non modificate e non integrate e quindi vigenti

VISTO il CCNL relativo al quadriennio normativo 1998-01 del personale del comparto scuola ed in particolare gli art. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 19 dal cui combinato disposto si rilevano le regole per la trattativa integrativa, in materia di "Criteri" di attuazione delle norme relative ai diritti e alle relazioni sindacali e allo sviluppo delle azioni sindacali a livello di singola istituzione scolastica

VISTO il CCNI 31.8.99

VISTO il CCNL 15.3.01

VISTO il CCDP 14.7.97

VISTO l'art.3 del DPR n. 394/88

VISTA la Legge n.300/70

tra

il Dirigente Scolastico, Ing. Luigi Traversa in rappresentanza della parte pubblica

e

la Rappresentanza Sindacale Unitaria dell’Istituzione Scolastica, Prof.ssa Maria Cascone, Prof. Piero De Amicis, Prof. Maurizio Stanziano e i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL 26.05.99 si conviene e si stipula il seguente contratto integrativo d’istituto sulle modalità e sui criteri di applicazione delle relazioni sindacali, dei diritti sindacali, dei diritti individuali e delle garanzie dei lavoratori.

PARTE PRIMA - RELAZIONI SINDACALI

ART. 1 Campo di applicazione, decorrenza e durata

  1. La contrattazione integrativa a livello di istituzione scolastica verte sulle materie previste dall’art. 6, comma 3, punti b), c), d), e), h), i) del CCNL 26.05.1999 e dall'art. 3 del CCNL 15.03.2001.
  2. Sono oggetto di informazione preventiva alle RSU le materie di cui ai punti a), f), g), l) dello stesso comma 3 dell’art. 6 CCNL 26.05.1999 e dell'art. 3 del CCNL 15.03.2001.
  3. Sono oggetto di informazione successiva le materie di cui ai punti a) e b) del comma 4 dell’art. 6 CCNL 26.05.99 e dell'art. 3 del CCNL 15.03.2001.
  4. Il Dirigente Scolastico, su richiesta, fornisce informazioni sulle materie previste dall’art. 6 CCNL 26.05.1999 e dall'art. 3 del CCNL 15.03.2001, su tutto quanto concerne la determinazione degli organici e l’organizzazione del personale docente ed ATA e su quant’altro derivi dall’applicazione degli accordi decentrati nazionali, provinciali e d’istituto.
  5. Gli argomenti che interferiscono con le scelte del POF o che riguardano problematiche didattiche di competenza del Collegio dei docenti, non possono essere oggetto di trattative.
  6. I contratti siglati tra le parti non possono contenere nessuna deroga "in peius" rispetto alle normative legislative e contrattuali vigenti. (art. 2077 del Codice Civile).
  7. Il presente contratto ha validità dalla data della sua sottoscrizione fino alla stipula del successivo contratto integrativo d'istituto, fatta comunque salva la possibilità di modifiche o integrazioni sia a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali, sia su formale richiesta di una delle parti firmatarie.
  8. Il contratto è reso noto, mediante pubblicazione agli albi dell’Istituto, a tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato in servizio al momento della sua entrata in vigore e in seguito all’atto dell’assunzione.

ART. 2 Composizione delle rappresentanze

  1. La rappresentanza di parte pubblica è composta esclusivamente dal Dirigente Scolastico.
  2. La rappresentanza di parte sindacale è composta dai componenti della RSU e dalle Organizzazioni Sindacali di categoria firmatarie del CCNL 26.05.1999.

ART. 3 Modalità di convocazione e calendario degli incontri

  1. Gli incontri dedicati alla contrattazione integrativa di scuola sono convocati di propria iniziativa dal Dirigente Scolastico o su richiesta dei componenti della RSU.
  2. Data, orario, ordine del giorno degli incontri sono concordati fra il Dirigente Scolastico e la RSU almeno 5 giorni prima. In situazione di comprovata urgenza le convocazioni possono essere fatte in tempi più brevi, sempre comunque secondo accordi preventivamente assunti.
  3. La convocazione è effettuata con atto scritto che deve indicare data e ora, tempi definiti di inizio e fine della riunione ed individuare con chiarezza le tematiche da trattare. Alle convocazioni della RSU, laddove possibile, è allegata tutta la documentazione che consenta un’ampia informazione preventiva.
  4. Viene concordato il seguente calendario di massima sulle materie di cui all’art. 6 del CCNL 26.05.1999 e all’art. 3 del CCNL 15.03.2001 concernenti le relazioni sindacali a livello dell'istituzione scolastica:
    1. nel mese di settembre:
    • modalità e criteri di applicazione delle relazioni sindacali;
    • organizzazione del lavoro del personale ATA;
    • adeguamento degli organici del personale;
    • assegnazione del personale alla succursale;
    • assegnazione delle cattedre ai docenti e alle attività in rapporto al POF;
    1. entro il mese di ottobre:
    • piano delle attività aggiuntive retribuite con il fondo;
    • utilizzo delle risorse finanziarie del personale relative a progetti, convenzioni e accordi;
    • criteri per la fruizione dei permessi sull'aggiornamento;
    • utilizzazione dei servizi sociali;
    • sicurezza nei luoghi di lavoro;
    1. entro il mese di gennaio:

- verifica dell'organizzazione del lavoro del personale ATA;

    • verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse e del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo dell’istituzione scolastica

d) entro il mese di marzo:

    • proposta di formazione delle classi e determinazione degli organici di diritto e/o funzionale

e) entro il mese di aprile:

- verifica dell'organizzazione del lavoro del personale ATA;

    • verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse e del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo dell’istituzione scolastica
      1. Gli incontri avvengono, di norma, al di fuori dell’orario di lavoro. Ove ciò non fosse possibile, sarà comunque garantito ai componenti la RSU l’espletamento del loro mandato, attivando procedure e modalità idonee a tal fine, senza che ciò comporti limitazioni nella fruizione dei diritti e delle prerogative delle rappresentanze sindacali stesse.

        ART. 4 Modalità, tempi e procedure della contrattazione

      1. Gli accordi e le intese raggiunte si ritengono valide qualora vengano sottoscritte
      2. dal Dirigente Scolastico e dalla maggioranza della RSU.

      3. La contrattazione d'istituto si apre entro 15 giorni dalla presentazione della/e piattaforma/e al Dirigente Scolastico. La contrattazione dovrà concludersi entro 15 giorni dal suo formale avvio. Dalla presentazione della piattaforma alla conclusione della trattativa le parti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette riguardo ai temi trattati.
      4. E’ diritto del Dirigente Scolastico e di ciascun membro della RSU, nei limiti di quanto sopra fissato, prendere tempo per acquisire i riferimenti normativi e per approfondire le questioni oggetto di contrattazione.
      5. Prima della firma di ciascun accordo integrativo di istituto i componenti la RSU, se lo ritengono necessario, devono disporre del tempo utile per convocare l’assemblea dei lavoratori al cui giudizio sottoporre l’ipotesi di accordo.
      6. Durante ogni seduta viene redatto e sottoscritto apposito verbale, si definisce la data della riunione successiva.
      7. Entro sette giorni dalla sottoscrizione, il Dirigente Scolastico provvede all’affissione di copia integrale degli accordi e delle intese siglate nell’albo dell’Istituzione scolastica. La RSU provvede all’affissione nella propria bacheca dell’accordo raggiunto.
      8. In caso di controversie sull’interpretazione dei contratti integrativi d’istituto le parti che li hanno sottoscritti entro 10 giorni dalla richiesta scritta e motivata da uno dei firmatari, si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa. L’accordo raggiunto sostituisce la clausola controversa sin dall’inizio della vigenza contrattuale.
      9.  

        PARTE SECONDA - DIRITTI SINDACALI

        ART. 5 Diritto di affissione

      10. Sono predisposte dall’Amministrazione una bacheca per la RSU e altre per le Organizzazioni sindacali nel corridoio del pianterreno dell'Istituto in una zona non secondaria e di comune passaggio obbligato.
      11. Nelle rispettive bacheche la RSU e le Organizzazioni sindacali che lo desiderino possono affiggere e togliere, senza preventivo visto del Dirigente Scolastico, pubblicazioni, testi e comunicati purché inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
      12. L’affissione del materiale e l’aggiornamento della bacheca dedicata alla RSU è cura della medesima.
      13. Il materiale inviato per l’affissione dalle Organizzazioni sindacali, tramite posta, fax o via telematica sarà consegnato tempestivamente al rappresentante interno.
      14. Ad ogni Organizzazione sindacale sarà altresì data la possibilità di far giungere materiale al proprio rappresentante interno via e-mail oppure potrà essere attivata una casella di posta elettronica per ogni sindacato.
      15.  

        ART. 6 Diritto di informazione e di accesso agli atti

      16. Viene consegnata alla RSU copia di tutti gli atti della scuola che devono essere affissi all’albo (in particolare organici, graduatorie, delibere del Consiglio d’Istituto e del Collegio dei Docenti).
      17. I componenti della RSU, singolarmente o congiuntamente, hanno diritto di accesso a tutti gli atti dell’Istituzione scolastica riguardanti tutte le materie oggetto di contrattazione integrativa e di informazione preventiva e successiva.
      18. La richiesta di accesso agli atti può essere fatta verbalmente. Assume forma scritta in seguito ad espressa richiesta del Dirigente Scolastico.
      19. Il rilascio di tali atti avviene senza oneri economici al momento della richiesta e comunque entro 3 giorni.
      20. In caso di necessità rilevate le comunicazioni della RSU vengono, a richiesta, distribuite in visione a tutto il personale.
      21. I componenti della RSU hanno diritto, senza per questo impedire lo svolgimento delle attività scolastiche, all’uso gratuito di telefono, fax, fotocopiatrice, computer, posta elettronica, accesso Internet, e di quant’altro sia necessario all’espletamento del loro mandato, previa richiesta scritta laddove necessaria.
      22.  

        ART. 7 Diritto di assemblea

      23. La RSU a maggioranza può indire per la propria Istituzione scolastica assemblee durante l’orario di lavoro e fuori orario di lavoro, che riguardino tutti o parte dei dipendenti, secondo le modalità previste dall’art. 13 del CCNL 4.08.1995 e dall'art. 13 del CCNL 15.03.2001.
      24. La convocazione, la durata, l’ordine del giorno e l’eventuale partecipazione di rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL devono essere comunicati per iscritto, o con fonogramma o fax, almeno 6 giorni prima al Dirigente Scolastico. Per le assemblee che si svolgono fuori dall’orario di lezione e durante le attività funzionali all’insegnamento, il preavviso è ridotto a 3 giorni. L’assemblea sindacale si svolge ordinariamente nell’Aula Magna. In caso di necessità il Dirigente Scolastico e la RSU concordano un altro luogo.
      25. In casi di urgenza, previo accordo con il Dirigente Scolastico, la convocazione può essere fatta in tempi più brevi.
      26. La comunicazione, relativa all’indizione dell’assemblea, deve essere affissa dal Dirigente Scolastico all’albo dell’Istituzione scolastica e della succursale e comunicata a tutto il personale interessato nella stessa giornata in cui perviene.
      27. Contestualmente all’affissione all’albo della comunicazione dell’assemblea, il Dirigente Scolastico provvede ad avvisare tutto il personale interessato, mediante circolare interna al fine di raccogliere in forma scritta, fino al 2° giorno precedente l’assemblea (48 ore), la dichiarazione individuale di partecipazione del personale in servizio nell’orario dell’assemblea e conseguentemente predisporre gli opportuni adempimenti per consentire la partecipazione.
      28. In caso della mancata comunicazione prevista dal precedente comma 4 al personale non può essere impedito di partecipare all’assemblea.
      29. La dichiarazione individuale preventiva di partecipazione da parte del personale in servizio nell’orario dell’assemblea sindacale fa fede ai fini del computo del monte ore individuale annuale. I partecipanti all’assemblea stessa non sono tenuti ad assolvere ulteriori adempimenti.
      30. Per chi ha dato l’adesione e sarebbe stato in servizio nelle ore di assemblee viene conteggiato nel monte ore individuale un numero di ore e minuti pari alla durata prevista dell’assemblea. Non si opera il conteggio per chi dopo aver dato l’adesione è in seguito stato assente per malattia o altro motivo giustificato durante l’assemblea.
      31. Il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato e indeterminato ha diritto a partecipare, durante l’orario di lavoro, ad assemblee sindacali senza decurtazione della retribuzione, per 10 ore pro capite per anno scolastico.
      32. Nel caso di assemblea che si svolga in una sede diversa da quella di servizio, il Dirigente Scolastico conteggerà per ogni dipendente che partecipa all’assemblea, in relazione all’orario di servizio del singolo dipendente ed ai tempi di percorrenza concordati per raggiungere la sede dell’assemblea, 30 minuti per recarsi all’assemblea stessa o per ritornare in sede.
      33. Il Dirigente Scolastico provvede ad eventuali adattamenti di orario (inversione di lezioni, disposizioni, recupero permessi brevi) con 24 ore di anticipo per le sole classi i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all’assemblea.
      34. Esclusivamente in caso di partecipazione all’assemblea di tutto il personale ATA in servizio nella scuola, verrà assicurata la presenza di un collaboratore scolastico per garantire il minimo di servizio per la vigilanza e centralino ed eventualmente di un assistente per gli adempimenti urgenti in segreteria. In tal caso, il Dirigente Scolastico sceglierà il nominativo tramite un sorteggio effettuato alla presenza della RSU, seguendo comunque il criterio della rotazione nel corso dell’anno scolastico.
      35. Non possono essere convocate assemblee in ore coincidenti con lo svolgimento degli scrutini finali e degli esami.
      36.  

        ART. 8 Diritto ai locali e all’utilizzo di attrezzature

      37. L’Istituzione scolastica concede alla RSU l’uso del locale sito al pianterreno dell’Istituto ed identificato come "Aula progetti 1" per le riunioni da tenersi in orario di servizio e/o al di fuori di questo, locale che viene condiviso con il servizio della sicurezza.
      38. Nel locale è riservato un armadio con serratura per la raccolta del materiale sindacale.
      39. L’Istituzione scolastica pone nel locale a disposizione le attrezzature idonee (computer, stampante, collegamento internet) per consentire alla RSU l’esercizio della sua attività. La RSU può scaricare i file a loro indirizzati dalle Organizzazioni sindacali attraverso la intranet del Ministero della Pubblica Istruzione e scaricare i testi ed i file inviati attraverso la posta elettronica.
      40.  

        ART. 9 Diritto ai permessi retribuiti

      41. Il contingente dei permessi della RSU è da questa gestito autonomamente, nel rispetto del tetto massimo attribuito.
      42. Il computo dei permessi usufruiti dalla RSU non coincide con l’unità oraria di lezione.
      43. I componenti della RSU hanno titolo ad usufruire nei luoghi di lavoro dei permessi sindacali retribuiti, giornalieri, orari o frazionati, per l’espletamento del loro mandato, o anche per presenziare a convegni e congressi di natura sindacale.
      44. I permessi sindacali retribuiti, giornalieri, orari o frazionati, sono equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato, e possono essere cumulati per periodi anche frazionati.
      45. I permessi sindacali non possono superare bimestralmente cinque giorni lavorativi e, in ogni caso, dodici giorni nel corso dell’anno scolastico.
      46. Della fruizione del permesso sindacale va dato preavviso scritto al Dirigente Scolastico.
      47.  

        ART. 10 Diritto ai permessi non retribuiti

      48. I componenti della RSU hanno diritto a permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore ad otto giorni l’anno, cumulabili anche trimestralmente.
      49. Per garantire la funzionalità dell’attività lavorativa, il componente RSU ne darà preavviso scritto al Dirigente Scolastico.
      50.  

        ART. 11 Diritto di sciopero

      51. Il personale non ha l’obbligo di informare il Dirigente Scolastico della propria intenzione di scioperare.
      52. Nel caso l’Amministrazione o il Dirigente Scolastico non abbia provveduto ad informare le famiglie dello sciopero, la responsabilità degli eventuali disservizi ricade interamente sull’Amministrazione o sul Dirigente Scolastico.
      53. Il Dirigente Scolastico non può organizzare forme sostitutive di erogazione del servizio.
      54. Contingenti di personale in caso di sciopero: il contingentamento riguarda solo il personale ATA ed è esclusivamente finalizzato "ad assicurare le prestazioni indispensabili" previste dall’art. 2, comma 1 dell’accordo sull’attuazione della legge 146/90.
      55. Entro le ore 14 del giorno successivo a quello di conclusione ad una azione di sciopero, l’Istituzione scolastica fornisce alla RSU ed ai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali., sia in caso di avvenuta adesione che in caso contrario, i dati relativi. Successivamente il Dirigente Scolastico assicurerà il tempestivo invio degli elenchi dei partecipanti per le trattenute di legge agli Uffici Pagatori.
      56. Per quanto non previsto dal presente articolo resta ferma la disciplina sul diritto di sciopero prevista dai contratti collettivi nazionali e dalle leggi vigenti.
      57.  

        PARTE TERZA – DIRITTI INDIVIDUALI E GARANZIE DEL PERSONALE

        Art. 12 Patrocinio

      58. Le Organizzazioni sindacali e i componenti della RSU, su delega degli interessati da acquisire agli atti, hanno diritto di accesso agli atti in ogni fase del procedimento che li riguarda a livello d’istituto.
      59. Il personale scolastico in attività o in quiescenza può farsi rappresentare dall’Organizzazione sindacale per l’espletamento delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali e previdenziali davanti ai competenti uffici dell’istituzione scolastica.
      60. Le Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL hanno diritto di svolgere la loro attività, nei luoghi di lavoro per tutte le materie previste dalla normativa vigente, e di acquisire elementi di conoscenza per la loro attività, anche in relazione alla tutela dell’igiene, della sicurezza del lavoro e alla medicina preventiva, come previsto dal D.L.vo n. 626/94.
      61. L’ingresso dei soggetti sindacali legittimati agli uffici di segreteria e di dirigenza deve essere garantito in qualunque momento.
      62.  

        Art. 13 Visione degli atti

      63. Il lavoratore, i componenti della RSU ed i soggetti sindacali legittimati hanno diritto alla visione di tutti gli atti della scuola che non siano soggetti a protocollo riservato e che siano pertinenti con l’esercizio di un legittimo interesse, essendo parte in causa, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/90.
      64. La presa visione deve essere resa possibile prima che siano adottati atti che possano nuocere agli interessi del richiedente. Chi vi ha interesse può altresì chiedere copia di tutti gli atti e documenti amministrativi, anche essendo reso edotto del nominativo del responsabile del procedimento amministrativo per l’accesso agli atti, nonché il luogo, l’ora e l’ufficio in cui procede all’accesso stesso.
      65.  

        Art. 14 Quesiti e ricevute

      66. Al personale della scuola, che abbia inoltrato al Dirigente Scolastico segnalazioni scritte di fatti, circostanze o provvedimenti lesivi di propri diritti o interessi, deve essere data sempre risposta scritta entro 30 giorni, ai sensi della Legge n. 241/90.
      67. La segreteria della istituzione scolastica rilascerà ricevuta o protocollo di qualsiasi atto, documento o istanza prodotto dal lavoratore nel momento stesso in cui l’atto, il documento o l’istanza viene inoltrata.
      68. Il protocollo deve essere sempre garantito, tutti i giorni lavorativi, compreso il sabato fino alla fine del servizio.
      69.  

        Art. 15 Comunicazioni alle scuole

      70. Tutte le comunicazioni inviate alla scuola riguardanti atti che interessano la generalità o parte del personale devono essere portate tempestivamente alla diretta conoscenza dei dipendenti mediante affissione all’albo; la comunicazione dei predetti atti non costituisce un adempimento solo formale, ma deve essere organizzata in funzione della corretta ed effettiva informazione a quanti ne abbiano interesse.
      71. Ai fini di una informazione tempestiva nella scuola saranno adottati gli opportuni accorgimenti istituendo un apposito raccoglitore ove siano raccolte le citate comunicazioni, in copia integrale in uno spazio preventivamente individuato.
      72.  

        Art. 16 Orario di servizio del personale docente durante i periodi di interruzione delle lezioni.

      73. Durante tutti i periodi di interruzione delle lezioni ("vacanze estive", "vacanze pasquali", periodo 1 settembre – inizio delle lezioni; periodo di svolgimento dei "corsi di recupero", "assemblea d’istituto degli studenti", ecc.) il personale docente è tenuto a prestare servizio in tutte quelle attività programmate e deliberate dal Collegio dei docenti ai sensi dell’art. 42 del CCNL 4.08.1995 così come ripreso dall’art. 24, comma 3 del CCNL 26.05.1999 e dal successivo accordo ARAN-Organizzazioni sindacali di categoria del 18.10.2000.
      74. Il personale docente, pertanto, non è tenuto all’obbligo della firma e alla formale presenza nella scuola nei giorni in cui non si svolgono tali attività.
      75.  

        Art. 17 Fruizione dei permessi per il diritto allo studio

        I permessi per il diritto allo studio (150 ore) sono concessi a tutti i lavoratori che ne hanno diritto secondo le modalità previste dall’art.3 del DPR n. 295/88 e dal CCDP 28.11.1995 integrato dal CCDP 4.12.1997.

        Art. 18 Permessi brevi

      76. Per particolari esigenze personali il dipendente può fruire di permessi brevi di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero individuale di servizio e, comunque, per il personale docente sino ad un massimo di due ore.
      77. In ogni caso i permessi brevi non potranno superare i limiti previsti dall’art. 22, comma 2 del CCNL 4.08.1995. I permessi brevi saranno recuperati secondo le modalità previste dall’art. 22, comma 3 del CCNL 4.08.1995.
      78. Per la richiesta di permessi brevi il dipendente non deve fornire alcuna documentazione al Dirigente Scolastico né al momento della richiesta né al momento del rientro nell’istituzione scolastica.
      79.  

        Art. 19 Permessi retribuiti

      80. Ai sensi dell’art. 49, lettera C del CCNL 26.05.1999, a domanda del personale, sono concessi nell’anno scolastico tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari.
      81. Per gli stessi motivi sono fruibili sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 19, comma 9 del CCNL 4.08.1995 indipendentemente dalla possibilità di sostituire tale personale con altro in servizio; è, quindi, consentita la sostituzione con oneri a carico dell’Amministrazione.
      82. Per quanto riguarda la documentazione si rinvia alla disciplina prevista dall’art. 49, lettera C del CCNL 26.05.1999
      83.  

        Art. 20 Certificazioni mediche

      84. Fermo restando quanto previsto dall’art. 49, lettera G del CCNL 26.05.1999 in caso di assenza per malattia del personale, la visita medica di controllo per un solo giorno può non essere richiesta e, comunque, viene disposta una sola volta relativamente allo stesso periodo di assenza.
      85. Non viene disposto controllo, altresì, per visite mediche specialistiche o per accertamenti diagnostici presso strutture pubbliche o private, ricoveri ospedalieri e comunque prestazioni presso strutture pubbliche o private, essendo sufficiente il referto della struttura pubblica o privata che ha erogato la prestazione.
      86. In riferimento all’art. 23, comma 15 del CCNL 4.08.1995, qualora la ASL competente non fosse in grado di rispondere ad esigenze di fissazione di diverse fasce orarie di reperibilità, fa fede, per l’Amministrazione, la sola certificazione prodotta dal dipendente.
      87. La certificazione relativa potrà essere consegnata al momento del rientro in servizio.

Il Dirigente Scolastico Ing. Luigi Traversa

 

La RSU Prof.ssa Maria Cascone - Prof. Piero De Amicis - Prof. Maurizio Stanziano