CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO COMPARTO SANITÁ II BIENNIO ECONOMICO 2000-2001
A seguito del parere favorevole espresso in data 20 giugno 2001 dal Comitato di Settore sul testo dellaccordo del personale del comparto Sanità, relativo al II biennio di parte economica 2000-2001 nonché dellulteriore atto di indirizzo dello stesso in data 16 luglio 2001 e dellautorizzazione governativa intervenuta il 7 settembre 2001, la Corte dei Conti, in data 20 settembre 2001, ha certificato lattendibilità dei costi quantificati per il medesimo accordo e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio. Lo stesso giorno 20 settembre 2001 alle ore 17,30 ha avuto luogo lincontro tra :
lARAN : Nella persona dellAvv. Guido FANTONI - Presidente ..
e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali: Organizzazioni sindacali: Confederazioni sindacali:
CGIL FP sanità____________________ CGIL___________________ CISL FPS________________________ CISL___________________ UIL FPL _______________________ UIL____________________ RSU: ___________________________ Snatoss, Adass, Fase, Fapas, Sunas, Soi USAE___________________ FIALS___________________________ CONFSAL_______________ Al termine della riunione, le parti suindicate hanno sottoscritto lallegato Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO COMPARTO SANITÁ II BIENNIO ECONOMICO 2000-2001
PARTE GENERALE
ART. 1
Durata e decorrenza del contratto biennale
1. Il presente contratto si applica a tutto il personale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo determinato, esclusi i dirigenti, dipendente dalle amministrazioni, aziende ed enti del comparto di cui allart. 6 del CCNQ del 2 giugno 1998, in servizio alla data del 1 gennaio 2000 o assunto successivamente. Il presente contratto si riferisce al periodo 1° gennaio 2000 - 31 dicembre 2001 e concerne gli istituti normo - economici di cui ai successivi articoli.
2. Sono confermati tutti i riferimenti e le dizioni di cui allart. 1 del predetto contratto. Il D. Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 (come modificato ed integrato dai D. Lgs. nn. 49, 168 e 254 tutti del 2000) viene indicato come D. Lgs. 229 del 1999.
PARTE I
Biennio economico 2000 - 2001
ART. 2 Incrementi tabellari
1. Gli stipendi tabellari di cui allallegato 9, colonna C) del CCNL 7 aprile 1999, prospetto n. 2 sono incrementati delle misure mensili lorde indicate nell allegata Tabella A, alle scadenze ivi previste. 2. Gli importi annui del trattamento economico iniziale risultanti dalla applicazione del comma 1, sono rideterminati alle medesime scadenze, nella misura stabilita dalla allegata tabella B, prospetti nn. 1 e 2. 3. Gli importi delle fasce retributive di cui allallegato n. 11 del CCNL 7 aprile 1999 sono rideterminati nei valori indicati nelle tabelle C e D alle scadenze ivi indicate 4. Con lentrata in vigore del presente contratto, nella categoria D, livello economico iniziale e livello economico Ds, sono istituite le posizioni economiche D5 e D5 Super, indicate nella tabella E del presente contratto.
ART. 3 Finanziamento dei trattamenti economici
1. I fondi di cui allart. 38, commi l e 3 del CCNL 7 aprile 1999 sono confermati e per il loro tramite si provvede al finanziamento dei trattamenti economici cui i fondi stessi sono finalizzati con le precisazioni dei seguenti commi. Il loro ammontare è quello consolidato al 31 dicembre 1999 ed, in particolare, il fondo dellart. 38 comma 1 è comprensivo dellincremento annuo dello 0,06% previsto a tale scadenza. 2. Sono confermate le modalità di incremento del Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali di cui allart. 38, commi 3 e 4 del CCNL 7 aprile 1999. Lincremento pari all1,2% del monte salari annuo calcolato con riferimento al 1999 al netto degli oneri riflessi di cui al comma 5 dellart. 38 è confermato per tutto lanno 2000. Per lanno 2001, si rinvia allart. 4. 3. Il fondo dellart. 39 del CCNL 7 aprile 1999 nonché le modalità di incremento del fondo stesso sono confermati. Inoltre, il fondo viene altresì incrementato alle decorrenze indicate con le seguenti risorse :
4. Le risorse di cui al fondo dellart. 39 , utilizzate dalla data di entrata in vigore del CCNL 7 aprile 1999, per le finalità ivi previste o per quelle introdotte dal presente contratto, sono riassegnate al fondo dalla data di cessazione dal servizio a qualsiasi titolo avvenuta del personale che ne ha usufruito.
ART. 4 Utilizzo delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa
2. Con riguardo alla destinazione delle risorse di cui all1,2% sono fatti salvi gli eventuali accordi integrativi già sottoscritti in materia per il 2001 .
ART. 5
Indennità di rischio da radiazioni
1. Lindennità di rischio radiologico spettante ai tecnici sanitari di radiologia medica ai sensi dellart. 54 del D.P.R. 384 del 1990 (sulla base della Legge 28.03.1968, n. 416, come modificata dalla Legge 27.10.1988 n. 460) e confermata dallart. 4 del CCNL II biennio parte economica 1996 1997 del 27 giugno 1996 - a decorrere dallentrata in vigore del presente contratto è denominata indennità professionale specifica ed è corrisposta al medesimo personale, per 12 mensilità, nella stessa misura di L. 200.000 mensili lorde. 2. Il valore complessivo degli importi della indennità professionale di cui al comma 1 spettante al personale interessato è trasferito dal fondo di cui allart. 38, comma 1, al fondo dellart. 39 del CCNL 7 aprile 1999 . 3. Al personale diverso dai tecnici sanitari di radiologia medica esposto in modo permanente al rischio radiologico, per tutta la durata del periodo di esposizione, lindennità continua ad essere corrisposta sotto forma di rischio radiologico nella misura di cui al comma 1. Lammontare delle indennità corrisposte al personale del presente comma rimane assegnato al fondo dellart. 38, comma 1 del CCNL 7 aprile 1999. 4. Laccertamento delle condizioni ambientali, che caratterizzano le "zone controllate", deve avvenire ai sensi e con gli organismi e commissioni operanti a tal fine nelle sedi aziendali in base alle vigenti disposizioni. Le visite mediche periodiche del personale esposto al rischio delle radiazioni avvengono con cadenza semestrale. 5. Gli esiti dellaccertamento di cui al comma 4 ai fini della corresponsione dellindennità sono oggetto di informazione alle organizzazioni sindacali ammesse alla trattativa integrativa, ai sensi dellart. 6, comma 1 lettera a) del CCNL 7 aprile 1999. 6. Al personale dei commi 1 e 3, competono 15 giorni di ferie aggiuntive da fruirsi in una unica soluzione. 7. Lindennità di cui ai commi 1 e 3, alla cui corresponsione si provvede con i fondi ivi citati deve essere pagata in concomitanza con lo stipendio, non è cumulabile con lindennità di cui al D.P.R. 5 maggio 1975, n. 146 e con altre eventualmente previste a titolo di lavoro nocivo o rischioso. E, peraltro, cumulabile con lindennità di profilassi antitubercolare confermata dallart. 44, comma 2, secondo alinea, del CCNL del 1 settembre 1995. 8. La tabella all. n. 6 del CCNL 7 aprile 1999 è sostituita con la tabella F del presente contratto. Sono disapplicati lart. 54 del D.P.R 384/1990 e lart. 4 del CCNL II biennio parte economica 1996 1997 del 27 giugno 1996.
Art. 6 Clausola di interpretazione autentica
1. Lart. 31, comma 10 del CCNL 7 aprile 1999 si applica anche nel caso di dipendenti del Servizio sanitario nazionale vincitori di pubblico concorso o assunti a tempo determinato.
PARTE II Finanziamenti aggiuntivi per il ruolo sanitario e per le assistenti sociali
ART. 7 Finalità e campo di applicazione delle risorse aggiuntive
1. Nel quadro del riordino del Servizio sanitario nazionale, realizzato dal D. Lgs. 229 del 1999, e del riordino delle professioni sanitarie, iniziato con la ridefinizione dei profili sanitari e sociali, la legge di equiparazione 42 del 1999 e proseguito con la disciplina del nuovo percorso formativo delle professioni medesime culminato nella Legge 10 agosto 2000, n. 251, le parti ritengono di dover finalizzare le risorse aggiuntive indicate nel comma 2, alla valorizzazione delle professionalità del ruolo sanitario e delle assistenti sociali ed al loro sviluppo professionale in relazione al modello di organizzazione aziendale, al fine di migliorare la funzionalità dei servizi ed in considerazione della situazione venutasi a creare nel mercato del lavoro. 2. Le risorse aggiuntive sono così individuate: a) a decorrere dal 1 gennaio 2001 per una somma pari a L. 400 miliardi comprensivi degli oneri riflessi b) a decorrere dal 31 dicembre 2001, di ulteriori L. 800 miliardi comprensivi degli oneri riflessi. 3. Per la equilibrata distribuzione regionale di tali risorse alle aziende, ciascuna di esse quantifica lonere a proprio carico per lattuazione degli artt. 8 e 10 garantendo lerogazione di quanto previsto dalle richiamate norme alle scadenze indicate dal presente contratto.
ART. 8 Utilizzazione delle risorse aggiuntive per il ruolo sanitario e tecnico profilo di assistente sociale
1. Per realizzare le finalità dellart. 7 comma 1 e favorire il processo di riordino e riorganizzazione delle professioni sanitarie innanzitutto le parti, ravvisando che linsieme dei requisiti richiesti al personale appartenente alla categoria C del ruolo sanitario nonché al profilo di operatore professionale assistente sociale del ruolo tecnico - per contenuti di competenze, conoscenze e capacità necessarie per lespletamento delle relative attività lavorative - corrisponde a quello della categoria D dei rispettivi profili, ritengono necessario che le aziende siano messe nelle condizioni economico normative per attuare il passaggio di detto personale alla citata categoria. 2. A tale scopo, nellambito delle risorse aggiuntive di cui allart. 7, comma 2, ciascuna azienda dispone di una quota di L. 2.588.000 lorde annue pro capite per dipendente in servizio nella categoria C del ruolo sanitario nonché della categoria C del ruolo tecnico, profilo di operatore professionale assistente sociale, cui va aggiunto il rateo della tredicesima mensilità. 3. Tale quota è destinata: a) in deroga allart. 37 del CCNL, alla trasformazione alla cadenza prevista dallart. 9 dei posti della dotazione organica di tutti i profili appartenenti alla categoria C del ruolo sanitario e delloperatore professionale assistente sociale del ruolo tecnico in altrettanti posti di categoria D; b) ad inquadrare, in prima applicazione, il citato personale della categoria D nelle fasce economiche e con gli assegni ad personam indicati nella tabella F allegata, in deroga allart. 31, comma 10 del CCNL. Tali assegni sono riassorbibili con lattribuzione delle fasce successive e rimangono accreditati al fondo in caso di cessazione dal servizio dei dipendenti titolari prima dellattribuzione della successiva fascia . 4. Per lo sviluppo delle professioni medesime, nel nuovo assetto che si determina nellorganizzazione del lavoro conseguente ai passaggi di cui al comma 1, ciascuna azienda dispone, nellambito delle risorse aggiuntive di cui al citato art. 7, comma 2, di una quota pari a L. 3.000.000 lorde annue pro capite per i dipendenti già in categoria D allentrata in vigore del presente contratto e non beneficiari del comma 1, che espletino lincarico di effettivo coordinamento ai sensi dellart. 10 alla data del 31 agosto 2001. Al predetto importo va aggiunto il rateo della tredicesima mensilità. 5. Il comma 4 ricomprende i dipendenti appartenenti al livello economico Ds che, alla data ivi prevista espletino lincarico di effettivo coordinamento, formalmente riconosciuto ai sensi dellart. 10, comma 3. 6. Le risorse quantificate ai sensi dei commi 4 e 5 confluiscono nel fondo dellart. 39 del CCNL 7 aprile 1999.
ART. 9
Trasformazione dei posti e passaggi
1. La trasformazione dei posti di cui allart. 8, comma 2 avviene con decorrenza dal 1 settembre 2001. Dalla stessa data alla dotazione organica dei profili del ruolo sanitario e del ruolo tecnico- assistenti sociali delle categorie C e D sono apportate le conseguenti modifiche. 2. Con decorrenza dal 1 settembre 2001 tutti gli operatori professionali del ruolo sanitario e loperatore professionale assistente sociale del ruolo tecnico assumono la denominazione della categoria D, rispettivamente, di "collaboratore professionale sanitario" nei profili e discipline già corrispondenti a quella della categoria di provenienza nonché di collaboratore professionale assistente sociale. 3. I commi 1 e 2 trovano applicazione anche nei confronti del personale in distacco o aspettativa per motivi sindacali allatto dellentrata in vigore del presente contratto. 4. Il personale del ruolo sanitario e le assistenti sociali transitati alla categoria D, secondo i servizi di assegnazione assicurano i turni previsti dalle modalità organizzative già in atto presso le singole aziende ed, in particolare, quelli che garantiscono lassistenza sulle 24 ore. In tal senso si intendono completati i contenuti dei relativi profili di cui allallegato 1 del CCNL 7 aprile 1999. Con successivo accordo le declaratorie di cui al citato allegato saranno comunque adeguate al nuovo assetto organizzativo anche con riferimento ai requisiti di accesso dallinterno e dallesterno. 5. Il personale di cui al presente articolo che sarà assunto successivamente allentrata in vigore del presente contratto a seguito di pubblico concorso indetto sulla base della precedente classificazione, viene inquadrato nella categoria D. 6. Il personale di cui al presente articolo adibito a funzioni diverse dal profilo di appartenenza ovvero addetto ad altre attività per motivi di salute allentrata in vigore del presente contratto non beneficia direttamente del passaggio e viene inquadrato nella categoria D, a domanda - da effettuarsi entro tre mesi dallentrata in vigore del presente contratto con riacquisizione delle mansioni proprie del profilo di appartenenza. Tale domanda , nel caso di allontanamento per motivi di salute, deve essere corredata anche in momento successivo - da apposita certificazione medico legale attestante la recuperata efficienza per lo svolgimento delle mansioni proprie del profilo di appartenenza. In caso di mancata presentazione della domanda o impossibilità per motivi di salute di svolgere le mansioni del proprio profilo i dipendenti interessati saranno inquadrati in un profilo diverso della categoria C con le conseguenti modifiche della dotazione organica.
ART. 10 Coordinamento 1. Al fine di dare completa attuazione allart. 8, commi 4 e 5 e per favorire le modifiche dellorganizzazione del lavoro nonché valorizzare lautonomia e responsabilità delle professioni ivi indicate è prevista una specifica indennità per coloro cui sia affidata la funzione di coordinamento delle attività dei servizi di assegnazione nonché del personale appartenente allo stesso o ad altro profilo anche di pari categoria ed ove articolata al suo interno di pari livello economico, con assunzione di responsabilità del proprio operato. Lindennità di coordinamento si compone di una parte fissa ed una variabile. 2. In prima applicazione l indennità di funzione di coordinamento - parte fissa - con decorrenza 1 settembre 2001, è corrisposta in via permanente ai collaboratori professionali sanitari caposala - già appartenenti alla categoria D e con reali funzioni di coordinamento al 31 agosto 2001, nella misura annua lorda di L. 3.000.000 cui si aggiunge la tredicesima mensilità. 3. Lindennità di cui al comma 2 sempre in prima applicazione - compete in via permanente - nella stessa misura e con la medesima decorrenza anche ai collaboratori professionali sanitari degli altri profili e discipline nonchè ai collaboratori professionali assistenti sociali - già appartenenti alla categoria D, ai quali a tale data le aziende abbiano conferito analogo incarico di coordinamento o, previa verifica, ne riconoscano con atto formale lo svolgimento al 31 agosto 2001. Il presente comma si applica anche ai dipendenti appartenenti al livello economico Ds , ai sensi dellart. 8, comma 5. 4. Le aziende, in connessione con la complessità dei compiti di coordinamento, possono prevedere in aggiunta alla parte fissa dellindennità di funzione di coordinamento, una parte variabile, sino ad un massimo di ulteriori L. 3.000.000, finanziabile con le risorse disponibili nel fondo dellart. 39 del CCNL 7 aprile 1999. 5. Lindennità attribuita al personale di cui al comma 2 e 3 è revocabile limitatamente alla parte variabile con il venir meno della funzione o, in caso, di valutazione negativa. 6. Lindennità di coordinamento attribuita al personale dei profili interessati successivamente alla prima applicazione è revocabile in entrambe le componenti con il venir meno della funzione o anche a seguito di valutazione negativa. 7. In prima applicazione del presente contratto, al fine di evitare duplicazione di benefici, lincarico di coordinamento è affidato di norma al personale gia appartenente alla categoria D alla data del presente contratto. E rimessa alla valutazione aziendale, in base alla propria situazione organizzativa, la possibilità di applicare il comma 1 anche al personale proveniente dalla categoria C cui sia riconosciuto lespletamento di funzioni di effettivo coordinamento ai sensi dellart. 8 commi 4 e 5. 8. Lapplicazione dei commi 3 e 4 del presente articolo nonché i criteri di valutazione del personale interessato verranno definiti previa concertazione con i soggetti sindacali di cui allart. 9 comma 2 del CCNL 7 aprile 1999. Lutilizzo delle risorse del fondo dellart. 39 avviene nellambito della contrattazione integrativa. 9. Dal 1° settembre 2001, i requisiti per il conferimento dellindennità di coordinamento saranno previsti dal contratto di cui allart. 9, comma 4 ultimo periodo del presente contratto.
PARTE III Norme generali e finali
ART. 11
Le posizioni organizzative
- il comma 9 è abrogato. 2. In relazione alle modifiche apportate allart. 21 del CCNL 7 aprile 1999, sono fatte salve le situazioni in cui la disposizione ora abrogata abbia prodotto i propri effetti, per il personale appartenente alla categoria C. 3. In via di interpretazione autentica al comma 1 dellart. 36 del CCNL del 7 aprile 1999 e con decorrenza dalla sua entrata in vigore, vanno apportate le seguenti modifiche:
4. Le posizioni organizzative possono essere conferite anche al personale di cui allart. 10, secondo criteri definiti in contrattazione integrativa.
ART. 12 Norma programmatica
1. Al fine di equilibrare i benefici economici derivanti dal nuovo sistema classificatorio di cui al presente contratto e per evitare eventuali squilibri connessi alla ricostruzione economica del passaggio di cui allart. 9 secondo le modalità transitorie del contratto stesso, è demandato alla contrattazione integrativa il compito, nellutilizzo delle risorse disponibili nel fondo dellart. 39 del CCNL 7 aprile 1999, di garantire con priorità lacquisizione delle fasce economiche al personale della medesima categoria D non beneficiario dellart. 9, versante in concreta situazione di scavalco economico rispetto allinquadramento di cui allart. 8, comma 3 lett. b). 2. Ferma rimanendo la facoltà delle aziende di rideterminare le dotazioni organiche con oneri a carico del proprio bilancio, al fine di favorire il processo di riorganizzazione delle aziende anche per il personale dei ruoli tecnico ed amministrativo, la quota delle risorse di cui allart. 3, comma 3 lettere a) e b) di pertinenza del predetto personale, pari - mediamente - al 35% di quelle complessive che confluiscono nel fondo di cui allart. 39 del CCNL 7 aprile 1999 - per effetto delle medesime lettere, può essere destinata, in via eccezionale, per detto personale oltre che alle finalità del fondo medesimo, al finanziamento dei passaggi di livello economico o di categoria mediante trasformazione dei posti di organico. Analogamente si può procedere con le risorse ad essi spettanti, ai sensi dellart. 4, ove destinate al fondo dellart. 39. 3. La possibilità di cui al comma 2 può essere utilizzata solo in prima applicazione del presente contratto dopo la quale continua ad applicarsi il sistema di finanziamento previsto dallart. 37, comma 2 del CCNL 7 aprile 1999. In ogni caso le risorse utilizzate eccezionalmente per le finalità del comma 2, al cessare dal servizio del personale che ne ha beneficiato sono restituite al fondo di cui allart. 39 del CCNL 7 aprile 1999.
ART. 13 Previdenza complementare 1. Le parti confermano quanto previsto dall'art. 42 del CCNL 7 aprile 1999 circa la costituzione di un fondo nazionale di pensione complementare, ai sensi del D. Lgs. 124 del 1993, della legge 335 del 1995, della Legge 449 del 1997 e successive modificazioni ed integrazioni, dellaccordo quadro nazionale in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici del 29 luglio 1999, del D.P.C.M. del 20 dicembre 1999. 2. Al fine di garantire un numero di iscritti più ampio che consenta di minimizzare le spese di gestione, le parti confermano quanto già previsto dallart. 42, comma 2 del CCNL 7 aprile 1999 circa listituzione di un fondo unico con i lavoratori del comparto Regioni autonomie locali, a condizioni di reciprocità. 3. Il fondo pensione sarà finanziato ai sensi dellart. 11 del predetto accordo quadro e si costituirà secondo le procedure ivi previste dallart. 13 dello stesso accordo. 4. le parti concordano sin dora che la quota di contribuzione da porre a carico del datore di lavoro e da destinare al Fondo di previdenza complementare sia determinata nella misura dell1% della retribuzione presa a base di calcolo secondo la disciplina dellAccordo istitutivo del Fondo stesso. 5. A tal fine, fermo restando quanto previsto dallart. 42, citato nel comma 1, sarà costituito, con apposito Accordo, il Fondo di previdenza complementare, definendone tutti gli elementi compresi quelli inerenti alla contribuzione del lavoratore, allavvio ed al funzionamento, nonché allutilizzo delle risorse ad esso destinate ed alle misure straordinarie per incentivare ladesione al Fondo stesso dei dipendenti delle amministrazioni interessate.
ART.14 Effetti dei nuovi stipendi
1.Gli incrementi del trattamento economico previsti dal presente contratto alle scadenze e negli importi previsti dalle tabelle di cui allart. 2 hanno effetto integralmente sulla tredicesima mensilità, sul trattamento di quiescenza ordinario e privilegiato, diretto ed indiretto, sullindennità premio di servizio, sullindennità dellart. 32 del CCNL del 1 settembre 1995, sullequo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto. Il trattamento economico da prendere a base per il compenso del lavoro straordinario di cui allart. 34 del CCNL 7 aprile 1999 è quello previsto dalla tabella B, colonna C dei relativi prospetti allegati al presente contratto secondo le decorrenze indicate. Agli effetti dellindennità premio di servizio, dellindennità sostitutiva del preavviso nonché di quella prevista dallart. 2122 del c.c., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro. 2. I benefici economici risultanti dal presente contratto sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti al personale comunque cessato o che cesserà dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto di parte economica 2000- 2001.3. Gli effetti del comma 1 si applicano anche all indennità di cui all art. 10 con decorrenza dal 1 settembre 2001 ed allindennità specifica professionale di cui allart. 5, comma 1 con decorrenza 31 dicembre 2001.
ART. 15 Norma finale 1. Per quanto non previsto dal presente contratto, restano in vigore le norme dei vigenti CCNL del 1 settembre 1995 (come integrato dal CCNL 22 maggio 1997) e 7 aprile 1999 ove non disapplicate o sostituite dal presente contratto.
Tabella F VALORI ANNUI LORDI PER DODICI MENSILITÁ DELLA INDENNITÁ PROFESSIONALE SPECIFICA
N.B. La tabella F sostituisce la tab. 6 allegata al CCNL 7 aprile 1999, ai sensi dellart. 5, comma 8 del presente contratto, con lunica innovazione nei punti 11 e 13 dellinserimento dellindennità professionale specifica dei collaboratori professionali sanitari tecnici di radiologia, inquadrati in D e Ds nonché della ricollocazione in D del personale dei profili sanitari, di cui allart. 9, comma 1 del presente contratto. Tabella G
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1
Le parti con lart. 12, comma 1 intendono riequilibrare eventuali situazioni di scavalco che potrebbero essersi prodotte per effetto del presente contratto con il passaggio ai sensi dellart. 9 del contratto stesso, rispetto agli inquadramenti disposti ai sensi dellart. 16 del CCNL del 7 aprile 1999, applicando lart. 31 comma 10.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2
Le parti si danno atto che il presente contratto determina le condizioni per lavvio del riordino delle professioni sanitarie in coerenza con le attuali leggi in materia, processo che sarà portato a termine con il successivo quadriennio, con particolare riguardo anche alle condizioni di lavoro in cui opera il predetto personale. In tale contesto, le parti riprenderanno in considerazione anche la specifica situazione del personale ad esaurimento collocato nella categoria B, livello economico Bs.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3 In relazione allart. 9 comma 6 le parti concordano sul fatto che per mansioni proprie del profilo di appartenenza si intendono tutte quelle previste dalle vigenti disposizioni tra le quali rinvenire quelle di assegnazione del personale interessato compatibili con lo stato di salute ed in grado di recuperarlo alla funzione propria.
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 1 La scrivente Organizzazione, preso atto dei contenuti emersi dallodierno confronto negoziale sul rinnovo del secondo biennio economico e sulla adozione delle code contrattuali, ed in particolare sul fatto che latto di indirizzo fornito dal Comitato di Settore ha sostanzialmente indotto le parti a rivedere quanto sottoscritto nellaccordo tecnico dello scorso 4 maggio, ritiene di dover confermare le argomentazioni espresse nella precedente dichiarazione a verbale in ordine a quanto segue :
Precisa altresì che la sottoscrizione del verbale odierno non inficia - in quanto non risolutiva del problema - la richiesta già formalizzata, di attivazione delle procedure di interpretazione autentica sullart. 18, commi 1 e 2 del C.C.N.L. 7 aprile 2001 ed evidenzia espressa riserva rispetto alla tabella di equiparazione riguardante lA.R.P.A. della Regione Friuli Venezia Giulia in quanto la stessa tabella, prevedendo linserimento negli organici di personale laureato, potrebbe essere utilizzata strumentalmente per inserire altro personale in profili oggi non previsti dal C.C.N.L. del comparto Sanità. Roma, 20 settembre 2001 Federazione Sindacati Indipendenti GIÀ: RS.U./Snatoss-Adass-Fase-Fapas-Sunas-Soi
Roma, 20 settembre 2001
Prot. n. 531/SG/01
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 2
La FIALS a conferma della dichiarazione a verbale resa il 04/05/2001 in sede di sottoscrizione del verbale tecnico di riunione, apprezza il giusto e doveroso riconoscimento professionale ed economico previsto in favore dei profili professionali del ruolo sanitario e degli Assistenti Sociali ricollocati nella categoria D e per la istituzione della indennità di coordinamento riconosciuta in favore dei medesimi profili ai quali viene affidata la funzione di coordinamento. Ciò premesso, D I C H I A R A
Commessi ed Ausiliari Specializzati, Operatori Tecnici e Operatori Tecnici Specializzati. Le rivendicazioni sopra elencate possono avvenire, anche, nellambito delle procedure e con le risorse di cui allart. 12 comma 2 secondo tempi e modalità individuate dalla contrattazione integrativa aziendale, fermo restando che il Governo deve ritenersi impegnato a fare in modo che tutte le Regioni finanzino tutti gli istituti contrattuali, in conformità agli impegni assunti. Quanto sopra, viene richiesto perché la riorganizzazione del lavoro in atto nelle aziende sanitarie che ha già prodotto più elevati livelli qualitativi nelle prestazioni, è frutto della riqualificazione delle professionalità ottenuta dalle nuove metodologie di lavoro e dalle esperienze acquisite nel tempo. Riteniamo che alla FIALS vada riconosciuto il merito di aver sollecitato e sostenuto, durante tutta la fase della trattativa contrattuale lestensione della indennità di coordinamento ai profili professionali di Collaboratore Amministrativo Professionale e Collaboratore Amministrativo professionale esperto, nonché dei corrispondenti profili del ruolo tecnico. La sottoscrizione del presente accordo è dettata dalla esigenza fondamentale: La FIALS si sente impegnata ad aprire una vertenza contrattuale con il nuovo Governo per risolvere anche le questioni sopra evidenziate, comprendendo che lA.RA.N. attualmente non è stata autorizzata ad operare nel senso voluto da questo Sindacato.
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