Coordinamento Ispezione del Lavoro - Div.VII Direzione Generale del Personale
| CIRCOLARE N.12/2001 prot. n. 105 Direzione Generale degli Affari Generali
OGGETTO: Legge finanziaria 2001 (L. 23 dicembre 2000,
n.388). |
Alle Direzioni Regionali e Provinciali del Lavoro Alle Direzioni Regionali e Provinciali del Lavoro LORO SEDI e, p.c. A tutti i Sottosegretari di Stato A tutte le Direzioni Generali Al SECIN LORO SEDI Alla Regione Siciliana Alla Provincia Autonoma Alla Provincia Autonoma LORO SEDI Alla Direzione Generale dell'INPS Alla Direzione Generale dell'INAIL Alla Direzione Generale dell'INPGI Alla Direzione Generale dell'ENPALS LORO SEDI |
1. GENERALITA
La finanziaria per il 2001, approvata con Legge 23 dicembre 2000 n.388, apporta numerose modifiche riguardanti la legislazione in materia di lavoro, alcune delle quali hanno riflessi sullattività di vigilanza. Si ritiene pertanto, sentito lapposito Gruppo di lavoro, di fornire le prime disposizioni applicative, attesa lurgenza di determinare ununiformità dindirizzo nello svolgimento delle procedure ispettive. Tali modifiche sono state introdotte con le seguenti disposizioni: art.7 (incentivi per lincremento delloccupazione), art.15 (agevolazioni fiscali in materia di scambi di servizi tra aziende agricole e comuni montani), art.76 (previdenza giornalisti), art.79 (norme in materia di ENPALS), art.80 (disposizioni in materia di politiche sociali),art.116 (misure per favorire lemersione del lavoro irregolare), art.117 (disposizioni in materia di lavoro temporaneo), art.119 (potenziamento dellattività ispettiva del Ministero del lavoro e della previdenza sociale), art.122 (interventi per agevolare la raccolta di prodotti agricoli).
2. ABOLIZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA CONTRIBUTIVA
Particolare rilevanza
nellambito delle norme sopra richiamate assume lavvenuta abolizione degli
illeciti amministrativi di cui allart.35, 2° e 3° comma della Legge 689/81 ad
opera dellart.116, comma 12 della Legge 338/2000.
La nuova legge dispone infatti labrogazione delle disposizioni
sanzionatorie in caso di omesso o ritardato versamento di contributi e premi (comma 2°) ,
nonché delle violazioni alle stesse connesse ai sensi del 3° comma (ad esempio, omessa o
irregolare registrazione del lavoratore sul libro matricola e/o sul libro paga, mancata
denuncia di esercizio allINAIL, omessa presentazione dei modelli DM/10
allINPS, ecc.).
Resta tuttora in vigore invece il comma 7 dellart.35, che prevede
lapplicazione delle sanzioni amministrative per tutte le violazioni non connesse
allomesso o ritardato pagamento di contributi o premi.
Si evidenzia altresì che il venir meno della perseguibilità in via
amministrativa in materia di previdenza e assistenza obbligatorie non determina modifiche
ai poteri di accertamento conferiti dalle disposizioni vigenti allorgano ispettivo,
né in ordine al coordinamento della vigilanza svolta dagli altri enti in capo alle
Direzioni Provinciali del lavoro.
Tanto premesso, al fine di consentire agli istituti previdenziali di
procedere al recupero dei contributi, nonché allapplicazione delle previste
sanzioni civili, si fa rilevare che il verbale dispezione, da redigere in più copie
(una per ogni soggetto interessato), dovrà essere formulato in modo tale da consentire
lesatta individuazione delle irregolarità accertate e delle conseguenti sanzioni
civili da applicare in relazione alle seguenti ipotesi:
Relativamente
allipotesi di cui al punto 4), si rileva che mentre il tenore letterale
delloriginario art.37 L.689/81 ancorava la responsabilità penale del datore di
lavoro, in materia di omissione o falsità di registrazioni o denunce obbligatorie,
allomesso versamento di contributi e premi pari ad un importo mensile non inferiore
a 5 milioni, la nuova formulazione dello stesso aggiunge a tale necessario requisito
lulteriore precisazione per cui lomissione deve comunque superare la metà dei
contributi dovuti complessivamente nel mese di riferimento.
Avuto riguardo sia alla formulazione letterale della norma, sia alla
ratio ispiratrice della stessa, si ritiene che i suddetti criteri siano da considerare
come concorrenti, nel senso che, al fine di valutare la sussistenza del reato, sia
necessaria la loro compresenza nella fattispecie concreta.
Lomissione o falsità delle registrazioni quindi assumerà
rilevanza penale tutte le volte in cui abbia determinato unevasione contributiva che
superi in ogni caso i 5 milioni di lire e che sia altresì superiore alla metà dei
contributi dovuti (così, ad esempio, nel caso in cui il datore di lavoro, attraverso
omissioni o falsità di registrazioni, evada una somma mensile pari a 10 milioni su 30
milioni di contributi che sarebbero stati dovuti nel mese, il comportamento dello stesso
non assumerà rilevanza penale, atteso che levasione realizzata, pur superiore a 5
milioni, risulta però inferiore al 50% dei contributi complessivamente dovuti).
Nel caso in cui ricorra lipotesi di reato su riferita, per
consentire al trasgressore e allente impositore la sospensione o lestinzione
del procedimento penale promosso dallorgano di vigilanza, occorrerà richiamare nel
verbale dispezione le particolari procedure previste dal comma 19 dellart.116.
Al riguardo non appare superfluo sottolineare che la copia del verbale
da inoltrare agli enti impositori dovrà essere corredata di tutti gli elementi di prova
riscontrati ed acquisiti.
Si precisa infine che labrogazione delle sanzioni amministrative
entra in vigore l1 gennaio 2001, con riferimento agli adempimenti contributivi
relativi alle retribuzioni corrisposte nel mese di dicembre 2000. Resta pertanto
confermata la procedura sanzionatoria amministrativa per le violazioni antecedenti a tale
periodo per il principio tempus regit actum di cui allart.1, 2°comma, della
Legge n. 689/81.
Per quanto riguarda, invece, la fattispecie di reato di cui al
riformulato art.37, si chiarisce che, per il principio del favor rei, entrambi gli
elementi costitutivi del reato devono ricorrere anche per le violazioni commesse
antecedentemente allentrata in vigore della legge.
3.ABOLIZIONE SANZIONI PER VIOLAZIONI FORMALI IN MATERIA DI COLLOCAMENTO
Per ciò che concerne
lultimo inciso del comma 12 dellart.116, che estende labrogazione delle
sanzioni amministrative alle violazioni formali in materia di collocamento, è necessario
stabilire preliminarmente quali disposizioni rientrino nella disciplina riguardante la
materia del collocamento e, nellambito di questa, individuare quelle di carattere
formale.
A tal fine, va innanzitutto sottolineato che i criteri, necessari per
operare una valutazione analitica di qualsiasi disposizione di legge, si fondano
essenzialmente su una lettura della stessa che tenga conto in primis del bene
giuridico tutelato e della sua ratio ispiratrice, valutata alla luce dellintero
ordinamento giuridico.
Pertanto, si ritiene che il criterio per stabilire se una determinata
disposizione possa o meno ritenersi relativa alla disciplina sul collocamento, non sia
semplicemente quello, meramente formalistico, della sua collocazione nellambito di
una legge generale in materia, ma necessiti dellindividuazione del bene giuridico
che essa intende tutelare. In particolare, con la normativa in materia di collocamento, il
legislatore ha introdotto un meccanismo che permette il costante monitoraggio dei flussi
di manodopera e definisce i tratti reali, quantitativi e qualitativi, dellandamento
della domanda e dellofferta nellambito del mercato del lavoro. Tale sistema è
indispensabile ai fini dellapplicazione degli strumenti di politica attiva del
lavoro quali, per esempio, le iscrizioni e le cancellazioni nelle apposite liste, le quote
di riserva, le indennità per la disoccupazione, ecc.
Su questa base, ad esempio, la fattispecie di cui agli artt.1 e 9 bis,
commi 2° e 3° della Legge n.608/96, che pone a carico del datore di lavoro
lobbligo di consegnare al lavoratore, allatto dellassunzione, una
dichiarazione sottoscritta contenente i dati della registrazione effettuata sul libro di
matricola in uso, non può essere considerata relativa alla materia del collocamento, in
quanto posta a tutela di un bene giuridico diverso, e precisamente dellinteresse del
lavoratore ad essere adeguatamente informato circa il suo inserimento allinterno
della struttura aziendale.
Detta interpretazione, tra laltro, è stata già esplicitata da
questo Ministero nella circolare n.311 del 9 marzo 1999.
Nellambito della normativa afferente la disciplina del
collocamento, poi, è necessario ulteriormente distinguere tra le varie disposizioni ed in
particolare evidenziare quali tra le diverse violazioni possano connotarsi di carattere
meramente formale, e cioè essere tali da non determinare una lesione alla sostanza del
bene giuridico tutelato, come sopra specificato.
Così, per esempio, si può sostenere che abbiano tale connotazione
tutte le violazioni che si concretino in una comunicazione di assunzione errata o
incompleta, tale da non incidere sullessenziale funzione di controllo e monitoraggio
che caratterizza la materia del collocamento(si pensi ad esempio allipotesi in cui
sul modello prestampato relativo alla comunicazione di assunzione da trasmettere al Centro
per limpiego, si ometta di indicare la qualifica dinquadramento o il CCNL
applicato, facendo però correttamente riferimento al tipo di rapporto stipulato: se a
tempo determinato o indeterminato).
Al contrario, invece, devono ritenersi avere carattere sostanziale
tutte le violazioni relative all'omessa o tardiva comunicazione di assunzione e
cessazione, in quanto realmente incidenti sulla suddetta finalità.
Per le stesse considerazioni si ritiene tuttora applicabile la sanzione
amministrativa, prevista dal comma 2° dellart.9 ter L.608/96, in relazione
allobbligo del datore di lavoro agricolo di provvedere alla comunicazione anche nei
riguardi dellINPS.
Mentre le disposizioni di cui si tratta sono applicabili alle
violazioni commesse a decorrere dall1 gennaio 2001, per quelle poste in essere
precedentemente a tale data continua a trovare applicazione il pregresso regime
sanzionatorio.
4. ALTRE DISPOSIZIONI
Per quanto riguarda i restanti articoli della Finanziaria indicati in premessa, si richiama lattenzione di codesti Uffici sui seguenti punti:
a) lart.7, che prevedendo incentivi a favore dei datori di lavoro per lincremento delloccupazione, legati allosservanza dei CCNL e al rispetto delle norme di sicurezza, impegna lorgano di vigilanza a segnalare, per la revoca dei benefici, al competente ufficio dellAmministrazione finanziaria le violazioni non formali in materia contributiva e di sicurezza del lavoro per le quali sono state irrogate sanzioni di importo superiore a lire 5 milioni;
b) lart.76, che estende liscrizione allINPGI, prima riservata ai giornalisti professionisti e praticanti, ai pubblicisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato, i quali possono tuttavia optare per il mantenimento delliscrizione presso lINPS;
c) lart.79, che, in relazione alle convenzioni stipulate dalla SIAE rispettivamente con lINPS e con lENPALS, attribuisce agli agenti della predetta società, con contratto a tempo indeterminato, la facoltà di "raccogliere e verificare dichiarazioni del lavoratore e documentazioni riferite al relativo rapporto di lavoro". In considerazione delle perplessità sollevate da alcuni uffici circa la portata di tale facoltà non accompagnata a specifici poteri di accesso e di accertamento in materia di rapporti di lavoro, si fa riserva di fornire chiarimenti non appena perverrà riscontro ai quesiti formulati sullargomento;
d) lart.117, che apportando alcune modifiche alla L.196/97 in materia di lavoro interinale, converte, nei casi in cui difetti la forma scritta, il contratto di prestazioni temporanee in contratto a tempo determinato anziché indeterminato e che estende lipotesi di fornitura anche al lavoro domestico;
e) il comma 4 dellart.119, che prevede, in analogia a quanto già stabilito per il libro paga, la possibilità di sostituire il libro matricola tradizionale con fogli mobili alle condizioni e modalità che saranno stabilite con apposito Decreto ministeriale;
f) lart.122, che, in aggiunta a quanto già disposto dallart.18 della Legge 31 gennaio 1994,n.97 in materia di scambio di manodopera nei Comuni montani, prevede che, per un periodo non superiore a 2 anni, i coltivatori diretti possano avvalersi di collaborazioni occasionali di parenti e affini entro il quinto grado, senza la costituzione di rapporto di lavoro subordinato e assicurativo, per un periodo non superiore a tre mesi per ciascun anno solare.
Si confida nella piena
osservanza dei contenuti della presente circolare da parte di codeste Direzioni, ferma
restando la possibilità di fornire eventuali suggerimenti e segnalare difficoltà di
ordine operativo.
Si raccomanda altresì la massima diffusione della direttiva a tutto il
personale ispettivo interessato.
LA DIRETTRICE GENERALE
F.to Dr.ssa Paola CHIARI