Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro
| CIRCOLARE N. 46/200130 aprile 2001
PROT.
5/26335/70/SUB/PT Ministero del
Lavoro e della Previdenza Sociale
|
ALLE
DIREZIONI REGIONALI DEL LAVORO ALLE DIREZIONI PROVINCIALI DEL LAVORO Alla Regione Siciliana Assessorato Lavoro e
Previdenza Sociale Ispettorato del lavoro Alla Provincia Autonoma di Bolzano Alla Provincia Autonoma di Trento Al Servizio Controllo Interno |
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20.3.2000 è stato pubblicato il decreto legislativo n. 61 del 25.2.2000 di attuazione della Direttiva CEE n. 97/81 del Consiglio, del 15 dicembre 1997, relativa allaccordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dallUNICE, dal CEEP e dalla CES. In esito alla verifica prevista ai sensi dellart. 12 del medesimo decreto, finalizzata a conoscere gli effetti di tali disposizioni, è stato emanato il decreto legislativo n. 100 del 26.2.2001, pubblicato sulla G.U. del 5.4. 2001, concernente "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 25.2.2000, n. 61", composto da un unico articolo recante alcune, limitate, ma significative modificazioni al decreto legislativo n. 61 del 2000.
La presente circolare, pertanto, fornisce elementi di chiarimento in ordine alla nuova disciplina del lavoro a tempo parziale, come definita dal decreto legislativo n. 61 del 2000, segnalando le modifiche ad esso apportate dal citato decreto legislativo n. 100 del 2001. Va, da subito, evidenziato che il legislatore in considerazione della necessità di adeguamento normativo della previgente normativa derivante dal recepimento della Direttiva europea n. 97/81/CEE, ha profondamente rivisitato lintera disciplina, definendo un nuovo organico quadro normativo con conseguente abrogazione dellart. 5 della legge 19 dicembre 1984, n. 863.
PREMESSA
Laccordo-quadro,
concluso dallUNICE, dal CEEP e dalla CES, recepito dalla direttiva n. 97/81 attesta
il particolare rilievo che le Parti sociali a livello europeo assegnano, nellambito
di una strategia globale per loccupazione, al lavoro a tempo parziale quale notevole
manifestazione della diversificazione e flessibilizzazione del rapporto di lavoro rispetto
al modello tradizionale in grado di favorire nuove occasioni di lavoro, consentendo di
corrispondere, da un lato, ad esigenze del mondo della produzione con assetti
organizzativi più funzionali ed articolati e, dallaltro, ad esigenze di vita dei
lavoratori.
I punti salienti dellaccordo e, dunque, della direttiva sono in
particolare: il rigoroso rispetto del principio di non discriminazione nei confronti dei
lavoratori a tempo parziale; il miglioramento della qualità del lavoro part-time; la
volontarietà della scelta di questa tipologia di rapporto di lavoro.
Tali punti si rinvengono dalla disciplina di attuazione in esame,
relativamente alla quale occorre preliminarmente mettere in evidenza che il legislatore,
nella consapevolezza del ruolo della contrattazione collettiva in materia, affida,
peraltro, alla contrattazione stessa ampi spazi regolatori, accentuati dalle disposizioni
recate dal decreto correttivo n. 100 del 2001, attesa la duttilità dello strumento
contrattuale per affrontare le diversificate esigenze dei vari settori produttivi.
Coerenti con lobiettivo della promozione di occupazione stabile
appare la previsione di cui allart. 3 comma 13, secondo cui
"leffettuazione di prestazioni lavorative supplementari o straordinarie, come
pure lo svolgimento del rapporto secondo modalità di cui al comma 7 (c.d. clausole
elastiche) sono ammessi esclusivamente quando il contratto di lavoro a tempo parziale sia
stipulato a tempo indeterminato e, nel caso di assunzioni a termine, limitatamente a
quelle previste dallart. 1, comma 2, lett. b), della legge 18 aprile 1962, n. 230.
Tale esclusione, tuttavia, non è assoluta: attraverso la pattuizione
collettiva, anche aziendale, sarà possibile estendere il ricorso al lavoro supplementare
ed a quello straordinario, ad altre ipotesi di assunzione con contratto a termine
consentite dalla legislazione vigente.
Tutto ciò porta a ritenere che lo sviluppo del part-time possa
realizzarsi attraverso un giusto bilanciamento tra le già accennate esigenze di
flessibilità dellimpresa e dei lavoratori, ai quali non deve essere reso
impossibile programmare e svolgere altra occupazione, attendere ai bisogni familiari o
comunque ad altre attività al di fuori del tempo impegnato nellattuazione del
rapporto di lavoro a tempo parziale.
DEFINIZIONE
La normativa in esame
introduce (art. 1) per la prima volta nel nostro ordinamento, in funzione della
definizione del lavoro a tempo parziale, una chiara nozione di orario a tempo pieno
richiamando la disciplina di cui allart. 13 comma 1, della legge 24 giugno 1997 n.
196 e successive modificazioni, ovvero il minor orario normale fissato dai contratti
collettivi applicati, dei quali non precisa livello e agente contrattuale.
Laver assegnato alla disciplina legale un ruolo prioritario
rende, infatti, superflua per questo aspetto e solo in questo caso, lindividuazione
puntigliosa degli agenti contrattuali, poiché il rispetto del limite inderogabile
stabilito dalla legge, ai sensi della normativa vigente, risulta comunque garantito.
Viene altresì normativamente riconosciuta la possibile articolazione
tipologica del lavoro a tempo parziale, attraverso la definizione non solo del part-time
orizzontale e di quello verticale, ma anche di quello "misto".
Occorre in proposito rilevare, quale prima significativa novità recata
dal decreto legislativo n. 100 del 2001, che tale rapporto di tipo misto è stato ora
esplicitamente e direttamente ammesso dalla legge e non più previsto quale mera
possibilità consentibile dai soli contratti collettivi come, invece, stabiliva
originariamente larticolo 1del decreto legislativo n. 61 del 2000. Alla
contrattazione collettiva rimane, naturalmente, la possibilità di determinare condizioni
e modalità di svolgimento della prestazione lavorativa in tutte le tipologie di
part-time.
Ovviamente i contratti di lavoro a tempo parziale di tipo
"misto" in essere alla data di entrata in vigore del decreto legislativo,
continuano ad esplicare i propri effetti.
Si evidenzia, altresì, che il decreto correttivo, nel rivisitare
lart. 1, comma 3 del decreto legislativo n. 61, ha poi previsto la possibilità per
la contrattazione collettiva nazionale di individuare per specifiche figure o livelli
professionali modalità particolari di attuazione delle discipline rimesse alla
contrattazione collettiva dalle norme del decreto legislativo in questione, autorizzando,
pertanto, lintervento della contrattazione nazionale anche per qualifiche di alto
livello professionale previste dalla legge (dirigenti) o dallautonomia sindacale
(funzionari).
Il successivo comma 4, poi, accogliendo e razionalizzando i risultati
di una lunga elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, nonché dellorientamento
amministrativo (vedi circolare 102/86) prevede che le assunzioni a termine, di cui alla
legge 18 aprile 1962, n. 230 e successive modificazioni e integrazioni possano essere
effettuate anche con rapporto a tempo parziale ai sensi del comma 2. In questo senso un
contratto a tempo determinato può essere costituito da prestazioni di lavoro a orario
ridotto nellarco sia del giorno, sia della settimana, sia del mese, sia
dellanno. E appena il caso di precisare che, fra le modificazioni della legge
n. 230/62 cui allude la disposizione in esame, va ricompresa quella di cui allart.23
della legge n. 56/1987 (e, con essa, le ipotesi di assunzione a tempo parziale autorizzate
dalla contrattazione collettiva).
Sempre in merito a tipologie specifiche di rapporti di lavoro comunque
a termine, quali lapprendistato e il CFL, il decreto non ha affrontato il problema
della loro compatibilità con il part-time; appare opportuno confermare
lorientamento amministrativo espresso con circolare n. 102/86, nella quale è stato
chiarito che non esiste, in via di principio, inconciliabilità tra i suddetti istituti e
il part-time. Tuttavia la valenza non è di carattere generale, ma va esaminata caso per
caso e cioè con riferimento alla necessità, attese le caratteristiche e finalità
proprie dei predetti istituti, di valutare se la durata della prestazione lavorativa sia
tale da consentire, rispettivamente il conseguimento della qualifica professionale di cui
si tratta e il soddisfacimento dellesigenza formativa.
FORMA E CONTENUTI DEL CONTRATTO A TEMPO PARZIALE
Pur ribadendo in ordine
alla forma del contratto la necessità dellatto scritto (art. 2), il legislatore ha
operato un superamento dellorientamento giurisprudenziale e amministrativo, secondo
il quale la forma scritta nel rapporto in esame era richiesta ad substantiam, quale
requisito di vera e propria validità del relativo contratto.
Sulle conseguenze del vizio di forma nel contratto individuale di
lavoro a tempo parziale vi era stata una notevole attività della giurisprudenza da cui è
emersa una vasta e differenziata gamma di orientamenti (circa la conseguenza della
mancanza dellatto scritto nel caso concreto) talvolta in netto contrasto tra loro,
peraltro, univoca sul valore costitutivo dellatto scritto.
In tale situazione il Ministero con circolare n. 37/93 aveva ritenuto
che in presenza di contratti ad orario ridotto senza ladozione della forma scritta
il regime giuridico previsto dallart. 5 delle legge 863/84 non poteva trovare
applicazione, atteso che ad essi avrebbe potuto applicarsi solo la disciplina che
scaturisce dal diritto comune.
La nuova normativa, risolvendo definitivamente la vexata quaestio, ha
dichiarato ora che la forma scritta del contratto è richiesta soltanto ai fini di prova
per cui ove la scrittura risulti mancante, è ammessa la prova per testimoni, sia pure nei
limiti di cui allart. 2725 cod. civ., fermo restando che leventuale mancanza o
indeterminatezza delle indicazioni circa la durata delle prestazioni e della collocazione
temporale dellorario "non comporta la nullità del contratto", (art. 8,
comma 2).
In un settore tradizionalmente dominato dal principio della libertà
della forma e dellautonomia delle parti, il legislatore ha voluto coerentemente
stabilire la semplice forma del "documento" ossia del contratto, come strumento
per raggiungere lo scopo che è quello di fissare in esso i contenuti del particolare
rapporto di lavoro che lo stesso legislatore ha indicato (distribuzione dellorario
di lavoro) e quindi agevolarne laccertamento in modo da evitare una utilizzazione
non corretta dellistituto. In definitiva la forma scritta è da considerare non più
come condizione di validità dellatto negoziale, bensì solo come requisito ai fini
di prova, per cui oggi anche i contratti part-time stipulati senza ladozione di tale
forma sono assoggettati di conseguenza (al pari di quelli risultanti da atto scritto), al
regime giuridico stabilito per il part-time dal nuovo decreto.
Per altro verso, è da rilevare che in difetto di prova (sia
documentale, sia per testimoni) la sussistenza fra le parti di un rapporto a tempo pieno e
non già a tempo parziale potrà essere giudizialmente dichiarato su richiesta del
lavoratore.
Rispetto alla disciplina della legge 863/84 si aggiunge lobbligo
della comunicazione, da parte del datore, alle rappresentanze sindacali aziendali, ove
esistenti e con cadenza annuale, sullandamento delle assunzioni a tempo parziale,
sulla relativa tipologia e sul ricorso al tempo supplementare; sono fatte salve le
previsioni più favorevoli dei contratti collettivi di cui al precedente art. 1, comma 3.
Si conferma la comunicazione dellassunzione a tempo parziale alla Direzione
provinciale del lavoro, nel termine di 30 giorni.
Queste disposizioni sono volte, evidentemente, a garantire il controllo
collettivo sulle concrete ipotesi di part-time, ma anche ad offrire al sindacato strumenti
valutativi sul ricorso dellistituto, utile anche ai fini della successiva
rinegoziazione della materia.
LAVORO SUPPLEMENTARE
La flessibilità dei sistemi di
organizzazione degli orari, quale contributo importante allo sviluppo del part-time,
risulta principalmente favorita oltre che dalle disposizioni sulle c.d. clausole elastiche
anche dalla previsione della possibilità di richiedere lo svolgimento di prestazioni
supplementari rispetto a quelle concordate nel contratto individuale mediante il
riconoscimento in capo al datore di lavoro della relativa facoltà.
Comè noto il ricorso al lavoro supplementare in precedenza era
escluso dal comma 4 dellart. 5 della legge 863/84 con divieto peraltro rimovibile
dai contratti collettivi (anche aziendali) con riferimento "a specifiche esigenze
organizzative".
Con la nuova normativa cade il divieto di ricorso alle prestazioni
supplementari che possono essere svolte dal lavoratore part-time orizzontale assunto a
tempo indeterminato e a tempo determinato nelle ipotesi previste dalla legge e dalla
contrattazione sempre che, salvo quanto stabilito in via transitoria dallultimo
periodo del comma 2 dellart. 3 in attesa delle discipline contrattuali, sia
intervenuto al riguardo il contratto collettivo che il datore "effettivamente
applichi".
In tal senso, il decreto legislativo stabilisce, allart. 3, comma
1, che il datore di lavoro possa richiedere leffettuazione di lavoro supplementare
(intendendo per tale quello che superi lorario concordato ed entro i limiti
dellorario a tempo pieno) purché la contrattazione collettiva, alla quale pertanto
resta affidato un compito essenziale, preveda il numero massimo di ore effettuabili
nellanno, nonché il numero massimo delle ore effettuabili nella giornata e le cause
obiettive che ne giustificano il ricorso.
Dal tenore della disposizione sopra illustrata appare evidente che,
nella fattispecie, il potere direttivo del datore di lavoro subisce un bilanciamento ad
opera della contrattazione cui il legislatore, come in altre ipotesi già normate,
direttamente rinvia in funzione di controllo su uno strumento di gestione del personale
altrimenti lasciato al potere discrezionale dellimprenditore.
In sostanza il legislatore delegato ha ritenuto che la sede più
appropriata per tutelare il lavoratore ad orario ridotto, a fronte delle riconosciute
esigenze di maggiore flessibilità del lavoro, è da individuare nellautonomia
collettiva, anteposta a quella individuale, oggettivamente più fragile nel conflitto con
il contraente economicamente più forte nella risoluzione del relativo conflitto di
interessi.
A tal fine, lart. 3, comma 2, del decreto, stabilisce che:
E a tale
contrattazione (lettere a), b) e c) art. 3, comma 2) demandata, nel concreto,
lindividuazione, rispettivamente del numero massimo di ore di lavoro supplementare
effettuabili nellanno, del numero massimo di tale lavoro effettuabile nella singola
giornata nonché delle obbiettive causali legittimanti tali prestazioni.
In questo caso si può ritenere, in analogia alla giurisprudenza
intervenuta sul lavoro straordinario nel contratto di lavoro subordinato a tempo pieno
(Cass. n. 2073/1992; Cass. n. 1484/1989, etc.), che le previsioni in materia contenute nel
contratto collettivo manifestino anche il preventivo assenso del lavoratore interessato
alleffettuazione del lavoro supplementare, nei limiti stabiliti dallo stesso
contratto collettivo. In mancanza di unespressa indicazione della contrattazione
collettiva in merito agli elementi di cui alle lettere a), b) e c) dellart. 3, comma
2, deve ritenersi ammissibile che il consenso del lavoratore alleffettuazione di
prestazioni supplementari possa manifestarsi anche tacitamente, attraverso
laccettazione in via di fatto della richiesta datoriale di svolgimento delle
medesime. Nel contesto normativo delineato dal decreto in epigrafe, attento al
bilanciamento fra esigenze di elasticità organizzativa delle imprese e salvaguardia di
spazi di autodeterminazione del lavoratore part-time, la vera garanzia riconosciuta a
questultimo in materia di lavoro supplementare consiste, infatti, nella possibilità
di rifiutare le relative prestazioni, avvalendosi di un diritto al cui eventuale esercizio
(ex art. 3, comma 3, ) non può seguire nessuna implicazione di carattere penalizzante per
il lavoratore medesimo, né in termini di sanzioni disciplinari, né di licenziamento
(neppure per giustificato motivo oggettivo, come testimonia lampio e determinato
riferimento al "giustificato motivo" utilizzato dal legislatore).
Va da sé che le medesime regole in tema di lavoro supplementare si
applicano anche a lavoratori non iscritti ai sindacati stipulanti, giacché nel caso in
esame non è in discussione la questione di una applicazione erga omnes delle clausole dei
contratti collettivi ma il ben diverso problema della procedimentalizzazione, ad opera
della contrattazione collettiva, del potere organizzativo del datore di lavoro.
Sulla regolazione del lavoro supplementare vanno registrate alcune
modifiche di rilievo da parte del decreto legislativo correttivo n. 100/2001 al testo
originario (art. 3, commi 4 e 6 novellati).
Le ore di lavoro supplementare nel part-time orizzontale potranno
essere liberamente determinate in sede negoziale sotto il profilo della quantità,
dellentità della retribuzione, dei tetti massimi e della maggiorazione nel caso di
superamento dei tetti stessi, mentre alla legge restano spazi meramente residuali. In
particolare, è significativa la modifica relativa al regime delle maggiorazioni in caso
di superamento del tetto. Difatti, diversamente dalla disciplina prevista
dalloriginaria formulazione dellart. 3, comma 6, del decreto legislativo n.
61, la maggiorazione del 50 per cento viene ora ad operare solo in mancanza di previsioni
contrattuali, in quanto viene rimessa alla contrattazione collettiva la determinazione
della misura della maggiorazione prevista in caso di superamento del tetto e non già la
sola possibile elevazione della misura stessa del 50 per cento fissata dalla legge, come
invece stabiliva la disposizione previgente. In definitiva, alla legge restano, dunque,
anche su questo punto, spazi residuali, sicché in mancanza o in attesa di disciplina
contrattuale varranno le regole di legge: un tetto massimo del 10% (c.d. franchigia) di
lavoro supplementare e una retribuzione, allinterno di questo tetto, equiparata alle
ore ordinarie, mentre scatta una maggiorazione del 50% se viene superato tale limite
massimo.
Si deve ancora aggiungere che le innovazioni in materia di lavoro
supplementare, fatto salvo il principio del consenso del lavoratore nonché la
disposizione sulla "franchigia" del 10 % (nel senso innanzi specificato), non
sono tuttavia di immediata applicazione. Difatti, con disposizione di carattere
transitorio (art. 3, comma 15), le clausole collettive in materia continuano a produrre
effetti sino alla rispettiva scadenza, facendosi comunque carico alle parti sociali di
provvedere al loro adeguamento entro il termine del 30 settembre 2001 (così differito dal
decreto correttivo) in maniera da contemperare ragionevolmente il rispetto del principio
di libertà sindacale con losservanza del principio di uguaglianza.
La previsione, di cui al comma 5 dello stesso articolo, innovativa
rispetto alla precedente normativa, estende poi al lavoro a tempo parziale verticale la
disciplina ordinaria sul lavoro straordinario, anche con riferimento al tetto massimo
previsto ai sensi della legge 409/98, comunque, da riproporzionare salva diversa
previsione collettiva in relazione alla durata della prestazione lavorativa a tempo
parziale.
Quanto al consolidamento del c.d. "supplementare
strutturale", va evidenziato che secondo la riformulazione del comma 6 dellart.
3 operata dal decreto legislativo correttivo ne è rimessa la eventuale previsione nonché
la disciplina interamente alla contrattazione collettiva che, in tal caso, dovrà
provvedere fra laltro, a specificare il concetto di lavoro supplementare svolto
"in via non meramente occasionale", richiamato dal legislatore delegato.
CLAUSOLE ELASTICHE
La nuova normativa al
comma 7 dellart. 3 introduce anche le c.d. clausole elastiche che consentono cioè
al datore di lavoro di variare la collocazione dellorario di un dipendente part-time
originariamente stabilita nel contratto.
Le previsioni normative sul punto vanno inquadrate nel contesto
ordinamentale in cui assume particolare rilevanza la sentenza 11 maggio 1992, n. 210,
della Corte Costituzionale. Infatti, sia pure con sentenza interpretativa di rigetto della
previgente normativa, il giudice delle leggi ha escluso lammissibilità di qualunque
forma di contratto c.d. a "chiamata" o "comando" nel presupposto che
il rapporto a tempo parziale si distingue da quello a tempo pieno per il fatto che, in
dipendenza della riduzione quantitativa della prestazione lavorativa, lascia al prestatore
dopera un largo spazio per le altre eventuali attività la cui programmabilità, da
parte dello stesso lavoratore, deve essere salvaguardata.
Nellambito di tali indirizzi della Corte Costituzionale va dunque
collocato loperato del legislatore in materia inteso anche ad evitare il rischio di
discriminazioni indirette in dipendenza dellesclusione dellaccesso al
part-time che, clausole illimitatamente elastiche potrebbero determinare per un gran
numero di soggetti, prevalentemente donne, che si verrebbero a trovare
nellimpossibilità di conciliare la prestazione lavorativa con gli impegni familiari
e, quindi, anche di integrare la propria retribuzione.
Conseguentemente, il legislatore, in coerenza con la scelta di una
"flessibilità normata" che contempera lesigenza produttiva
dellimpresa con adeguate garanzie per il lavoratore, introduce una serie di
condizioni, cautele e limiti inderogabili.
Peraltro, sulla questione, il Ministero del lavoro aveva già avuto
modo di intervenire con nota prot. n. 5/26626/49/SUB/PT, del 1 giugno 1998 attraverso un
chiarimento interpretativo richiesto da una società operante nel campo della
ristorazione, che conteneva in nuce i principi sanciti ora nel decreto, nonché, in
alternativa, la possibilità di variare la sola dislocazione temporale dellorario di
lavoro, attraverso lacquisizione, di volta in volta e in forma scritta, del consenso
del lavoratore. Pertanto, allevidente scopo di realizzare il c.d. garantismo
flessibile, il legislatore ha attribuito anche in questo caso, come in quello sul lavoro
supplementare, allautonomia collettiva, un ruolo assai incisivo demandando proprio
ai contratti collettivi la possibilità (art. 3 comma 7) di modificare la distribuzione
temporale della prestazione lavorativa rispetto a quella inizialmente stabilita nel
contratto individuale con riferimento alla sola collocazione temporale dellorario e
di regolamentarne le modalità e le condizioni a fronte delle quali è consentito al
datore di lavoro variare la collocazione dellorario di un lavoratore part-time.
Per altro verso, il legislatore ha ribadito il principio della
volontarietà del lavoratore (comma 9), nel senso che la possibilità di far ricorso alle
clausole elastiche è subordinata al consenso del lavoratore che deve essere
espresso in questo caso in forma scritta, "ad substantiam" in un atto separato,
anche successivo al contratto individuale o contestualmente a questultimo, fatto
salvo, comunque, lobbligo del preavviso. Nel patto, oltre alla data di
stipulazione, è fatta menzione della possibilità di denuncia che consente al lavoratore,
una volta accettata la clausola, di esercitare il diritto di ripensamento, ma solo:
Occorre, inoltre, segnalare lintervento correttivo recato dal decreto legislativo n. 100, sempre in funzione di miglior raccordo fra listituto e le esigenze produttive che ha introdotto la possibilità che i contratti collettivi:
Le ragioni che
consentono di esercitare il diritto di ripensamento devono essere semplicemente
documentate, non comprovate: ciò vuol dire che è esclusa qualsiasi contestazione
sullintensità dellesigenza prospettata dal lavoratore, purché questa sia
riconducibile a quelle avvalorate dal legislatore (o, in aggiunta, dalla contrattazione
collettiva).
E fatta salva la facoltà, durante lo svolgimento del rapporto,
di stipulare un nuovo patto scritto che preveda unarticolazione dellorario
secondo clausole elastiche.
Questultima soluzione già accolta nellambito
dellorientamento interpretativo dominante costituisce, insieme al diritto di
ripensamento, un aspetto necessario e irrinunciabile ai fini dellammissibilità
delle stesse clausole elastiche.
Poiché la soluzione sopra prospettata non comporta, sostanzialmente,
modificazioni della quantità complessiva dellorario di lavoro si precisa, in via
definitiva, che la variazione della sola collocazione temporale di detto orario non dovrà
essere oggetto di comunicazione allorgano ispettivo ai sensi dellart. 12 del
regolamento per lapplicazione del RDL 15 marzo 1923, n. 692.
Daltra parte la determinazione elastica della sola collocazione
temporale della prestazione rientra in un programma di flessibilità di orario che si
concreta nella possibilità accordata al datore di lavoro di modificare di volta in volta,
con losservanza, ovviamente, delle condizioni di legge, tale collocazione temporale
rispetto a quella inizialmente concordata.
Infine, è appena il caso di aggiungere che ai sensi del decreto in
esame, la durata della prestazione nel contratto di lavoro a tempo parziale deve essere
rigorosamente predeterminata. Eventuali clausole elastiche riguardanti la durata della
prestazione devono ritenersi assolutamente illegittime e comportano lapplicazione
della sanzione di cui allart.8, comma 2, del decreto.
PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE
Secondo
lorientamento dottrinale e giurisprudenziale prevalente il lavoro part-time si
caratterizza solamente per la riduzione oraria della prestazione di lavoro, per il resto
è un normale contratto di lavoro che presenta in sé tutti gli elementi strutturali del
rapporto di lavoro in genere a cui, pertanto, si applicano, gli istituti di legislazione
sociale e previdenziale.
In questo quadro di riferimento, la previsione di cui allart. 4,
comma 1, della nuova normativa secondo la quale il lavoratore a tempo parziale non
può essere discriminato rispetto al personale che opera a tempo pieno è il
risultato di un riconoscimento normativo di una elaborazione dottrinale e
giurisprudenziale e costituisce, sotto altro aspetto, puntuale attuazione della direttiva
comunitaria.
La valutazione va fatta, avendo quale parametro di confronto il
contratto collettivo (anche aziendale) nella parte in cui disciplina il livello
professionale in forza dei criteri di classificazione. Non discriminazione, quindi, non
solo sotto laspetto economico ma anche sotto quello normativo.
In particolare, larticolo in esame, individua diritti che sono
attribuiti in identica misura al dipendente a tempo parziale, introducendo in tal senso
elementi di chiarezza e certezza giuridica in una materia così controversa.
La possibilità di riproporzionare il trattamento dovuto con riguardo a
determinati istituti non ha carattere particolarmente innovativo ma costituisce un
importante consolidamento normativo atto ad introdurre, anche in questo caso, elementi di
certezza in sede applicativa: ferma restando per i contratti collettivi di cui
allart.1, comma 3, nonché per quelli individuali, la possibilità di prevedere che
la corresponsione di taluni emolumenti e in particolare di quelli a carattere
variabile -sia effettuata in misura più che proporzionale.
TUTELA
Lart. 5 contiene
una serie di disposizioni che istituiscono nei confronti dei datori di lavoro obblighi
procedurali e sostanziali che attengono alla trasformazione del rapporto e al diritto di
precedenza in caso di assunzione, sia esso a tempo pieno o a tempo parziale.
Il 1° comma disciplina la trasformazione del rapporto da tempo pieno a
tempo parziale conformemente allart. 5 legge 863/84. Rispetto a questa, si specifica
che il relativo accordo scritto delle parti può essere redatto, su richiesta
dellinteressato, con lassistenza di un componente della rappresentanza
sindacale aziendale scelto dal lavoratore interessato e che, in caso di mancanza della
suddetta rappresentanza ovvero qualora il lavoratore non intenda avvalersi di tale
procedura, laccordo dovrà essere convalidato, in sede amministrativa, dalla
Direzione provinciale del lavoro (D.P.L.).
Inoltre, si sottolinea che il rifiuto da parte del dipendente di
trasformare il rapporto da tempo pieno a tempo parziale, e viceversa, non costituisce
giustificato motivo di licenziamento.
Linnovazione contenuta nella disposizione in esame va ravvisata
nella possibilità che, alla trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale,
possa farsi luogo anche percorrendo il canale sindacale. Contrariamente allopinione
ventilata in dottrina, infatti, è del tutto evidente che la trasformazione del rapporto
attuata con lassistenza di un rappresentante sindacale prefigura una modalità
procedurale alternativa e non cumulativa rispetto a quella che prende corpo in sede
amministrativa. Quanto a questultima, ad integrazione e a maggior chiarimento del
precedente orientamento espresso con lettera circolare n. 5/26805/SUB/PT del 5 giugno
2000, si ritiene opportuno precisare che qualora la reale volontà del lavoratore non
possa in modo inequivoco essere desunta dalle risultanze dellatto negoziale
intervenuto tra le parti, la stessa potrà essere ovviamente verificata dalla D.P.L.
competente per territorio anche attraverso una diretta acquisizione delle intenzioni del
soggetto interessato.
Si sottolinea, peraltro, che il provvedimento "di convalida"
di cui al decreto legislativo n. 61/2000 non ha finalità di eliminare vizi di un atto
precedentemente emanato, bensì di verificare se la volontà manifestata dalle parti
nellatto di trasformazione corrisponda o meno ad una volontà reale, manifestata
cioè senza condizionamenti.
Ne consegue che, una volta verificato da parte della D.P.L.
che la volontà delle parti si sia liberamente determinata nellatto negoziale
fra le stesse intervenuto, la trasformazione, dispiega i suoi effetti fin
dallorigine.
Qualora, per contro, la prestazione lavorativa sia stata ridotta e
l'Ufficio non abbia ritenuto di "convalidare" la trasformazione del rapporto, la
prestazione stessa dovrà, ovviamente, ritornare a tempo pieno, con la conseguenza che il
periodo intercorso tra l'accordo delle parti e il ripristino del full-time non potrà
rientrare nella sfera di operatività del decreto legislativo 61/2000.
Inoltre, al fine di soddisfare le esigenze organizzative
dellutenza si precisa che la convalida in via amministrativa possa essere effettuata
oltre che presso la Direzione provinciale del lavoro nel cui ambito territoriale
limpresa ha sede, anche presso il medesimo organo Ministeriale che risulti
territorialmente più agevole da raggiungere.
Il decreto, poi, al comma 2 dello stesso articolo ridisciplina il
diritto di precedenza dei lavoratori a tempo parziale - in via prioritaria nei confronti
di quelli che avevano trasformato il rapporto da tempo pieno a tempo parziale in
caso di assunzioni a tempo pieno da parte del datore. Rispetto alla normativa previgente
si specifica che il diritto opera solo con riferimento alle assunzioni relative a mansioni
identiche o equivalenti a quelle a cui sia adibito il dipendente a tempo parziale, secondo
le condizioni sancite dallart.5, co.2. Inoltre, il decreto correttivo ridetermina
lambito (50 km) entro il quale opera il diritto di precedenza del lavoratore a tempo
parziale, in evidente analogia con altre situazioni previste dalla normativa allorchè si
faccia riferimento ad ambiti spaziali.
E da precisare che il diritto di precedenza, nel caso di
assunzione a tempo pieno si applica solo ai lavoratori che svolgono lavoro part-time a
tempo indeterminato.
Il successivo comma 3 introduce una procedura di informazione del
personale dipendente a tempo pieno per il caso di assunzione a tempo parziale; il rifiuto
da parte del datore ad accogliere le conseguenti domande di trasformazione del rapporto
deve essere - su richiesta - adeguatamente motivato.
CRITERI DI COMPUTO DEI LAVORATORI A TEMPO PARZIALE
Lart. 6 detta il
criterio di computo dei lavoratori a tempo parziale nellorganico ai fini
dellapplicazione di istituti che a tale consistenza facciano riferimento.
Il comma 1 dellart. 6 come ridefinito dal decreto correttivo,
stabilisce che in tutte le ipotesi in cui, per legge o per contratto collettivo, si rende
necessario laccertamento della consistenza dellorganico, i lavoratori a
part-time si computano sommando lorario concordato con ogni singolo lavoratore e
raffrontando la somma con lorario complessivo svolto dai lavoratori a tempo pieno,
con arrotondamento allunità superiore della sola frazione eccedente la somma come
innanzi individuata e superiore alla metà dellorario a tempo pieno; ad esempio, nel
caso in cui 3 lavoratori siano assunti con contratto di part-time orizzontale con orari
settimanali, rispettivamente, di 18, 20 e 24 ore, si procederà nel seguente modo: 18 + 20
+ 24 = 62 ore : 40 ore (orario normale) = 1 unità con il resto di 22 ore e poiché 22 ore
superano la metà dellorario normale (40 ore), si computerà come
arrotondamento una ulteriore unità; nella fattispecie, quindi, i 3 lavoratori
part-time determinano 2 unità lavorative ai fini previsti dallart. 6.
Non è stata, invece, modificata dal decreto legislativo correttivo la
disposizione di cui al comma 2 dellart. 6 del decreto legislativo n. 61 secondo cui
ai soli fini dellapplicabilità della disciplina di cui al titolo III della legge 20
maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, i lavoratori a tempo parziale si
computano come unità intere, quale che sia la durata della loro prestazione lavorativa.
INCENTIVI
Per completezza di
ricognizione va ricordato poi che in occasione della riforma dellistituto del
contratto di lavoro a part-time e per rafforzarne la capacità di creare nuova
occupazione, il decreto legislativo n. 61 aveva opportunamente previsto (art. 5, comma 4)
benefici di natura contributiva per i contratti di lavoro a tempo indeterminato e parziale
stipulati entro il 31 dicembre 2000 ad incremento degli organici esistenti.
In particolare, lart. 5, comma 4, nel modificare la disciplina
recata dallart. 7, comma 1, lettera a), della legge n. 451 del 1994, demandava ad un
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale lindividuazione
dellentità e delle modalità di erogazione del beneficio. A seguito
dellautorizzazione della Commissione europea, il decreto, emanato il 18 aprile 2000
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 giugno 2000, ha disciplinato la concessione
dei benefici previsti per i contratti di lavoro a tempo indeterminato e parziale stipulati
fino al 31 dicembre 2000.
SANZIONI
Lart. 8 indica le
sanzioni civili e amministrative in caso di violazioni della disciplina legale. Al primo
comma, come già detto, si chiarisce che la forma del contratto a tempo parziale è
richiesta ai fini di prova e non ad substantiam, sostituibile da quella per testimoni di
cui allart. 2725 c.c., e che, in difetto di prova, il lavoratore potrà chiedere che
sia dichiarata dal giudice dalla data dellaccertamento giudiziale
dellassenza di prova la sussistenza fra le parti di un rapporto a tempo
pieno.
Analogamente, la mancanza o lindeterminazione della durata della
collocazione temporale della prestazione lavorativa part-time non inficia di nullità il
contratto bensì comporta, su richiesta del lavoratore interessato, la trasformazione del
rapporto a tempo pieno a partire dalla data del relativo accertamento giudiziale oppure,
rispettivamente, la determinazione ad opera del giudice delle modalità temporali di
svolgimento della prestazione con riferimento alle previsioni dei contratti collettivi di
cui allart. 3, comma 7 ( che poi sono gli stessi di cui allart.1, comma 3) od,
in mancanza, con valutazione equitativa. In entrambi i casi, il lavoratore ha diritto al
risarcimento del danno per il periodo antecedente alla data della pronuncia della
sentenza. Va chiarito che le clausole dei contratti collettivi potranno essere di ausilio
in sede giudiziale soltanto qualora contengano criteri atti a determinare coordinate
temporali fisse di svolgimento della prestazione part-time. Ciò si desume dal fatto che
la violazione da sanzionare, e per la quale il lavoratore agisce in giudizio, riguarda
proprio la mancata puntuale indicazione nel contratto della collocazione temporale della
prestazione; sia dal fatto che lo stesso art.8 precisa che , dopo la pronuncia giudiziale,
resta ferma "nel corso del successivo svolgimento del rapporto la possibilità
di concordare per iscritto una clausola elastica in ordine alla sola collocazione
temporale della prestazione lavorativa a tempo parziale". Tale disposizione, come è
evidente, non avrebbe senso alcuno se il contenuto della pronuncia giudiziale potesse
riguardare una collocazione già di per sé elastica della prestazione.
Le controversie di cui ai commi precedenti possono essere risolte oltre
che dallautorità giudiziaria, mediante procedure di conciliazione ed eventualmente
di arbitrato previste dai contratti di cui allart. 1 comma 3.
Le ulteriori sanzioni di natura risarcitoria riguardano la violazione
del divieto di precedenza nellassunzione a tempo pieno o lomessa comunicazione
alla D.P.L. dellassunzione a tempo parziale.
PART-TIME IN AGRICOLTURA
Lart. 7 conferma
il rinvio ai contratti collettivi nazionali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei
lavoratori e dei datori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, per la
definizione della modalità di applicazione al settore agricolo della normativa sul
rapporto a tempo parziale. Lanaloga norma con lunica differenza del
riferimento ai sindacati "maggiormente" anziché "comparativamente"
più rappresentativi era posta dallart. 13, comma 7 della legge 196 del 1997,
attualmente abrogato dallart. 11 del presente decreto.
La scelta del legislatore delegato in favore del criterio della
rappresentatività comparata è coerente con quella compiuta in tutto il corpo del
decreto; ed è ulteriormente avvalorata dal convincimento che il tradizionale criterio
della maggiore rappresentatività fosse ancor meno in grado di svolgere la propria
funzione selettiva date le peculiari caratteristiche del settore agricolo.
IL MINISTRO