Decreto Interministeriale n. 44 Roma,
1 febbraio 2001
Regolamento concernente le
"Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche"
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
VISTO l'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e,
in particolare, i commi 1, 5 e 14;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n.233;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275,
concernente il regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come integrato dal decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59;
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
VISTO il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni e
integrazioni;
VISTO il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni e
integrazioni;
VISTA la legge 25 giugno 1999, n. 208, in particolare l'articolo 1, comma 3;
VISTA la legge 3 aprile 1997, n.94;
VISTA la legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.286;
UDITO il parere del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione reso in data 5
ottobre 2000;
UDITO il parere del Consiglio di Stato, reso dalla sezione consultiva per gli atti
normativi nell'adunanza del 23 ottobre 2000;
VISTA la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, inviata a norma
del comma 3 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.400, con nota n. 9746 del 2
novembre 2000;
ADOTTA
il seguente regolamento
REGOLAMENTO CONCERNENTE LE ISTRUZIONI GENERALI SULLA GESTIONE
AMMINISTRATIVO-CONTABILE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICH
TITOLO I
GESTIONE FINANZIARIA
CAPO I
PRINCIPI E PROGRAMMA ANNUALE
Art. 1
(Finalità e principi)
1. Il presente decreto detta le istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche cui è stata attribuita
personalità giuridica ed autonomia a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n.
59, e del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233.
2. Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di
istituto sono utilizzate, a norma dell'articolo 21, comma 5, della legge n. 59 del 1997 e
dell'articolo 6, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998,
senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle
attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione
interessata, come previste ed organizzate nel piano dell'offerta formativa (P.O.F.), nel
rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla
normativa vigente. Le istituzioni scolastiche provvedono altresì all'autonoma allocazione
delle risorse finanziarie derivanti da entrate proprie o da altri finanziamenti dello
Stato, delle regioni, di enti locali o di altri enti, pubblici e privati, sempre che tali
finanziamenti non siano vincolati a specifiche destinazioni.
Art. 2
(Anno finanziario e programma annuale)
1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il
31 dicembre; dopo tale termine non possono essere effettuati accertamenti di entrate ed
impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto.
2. La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di
competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si
conforma ai principi della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità,
veridicità. E' vietata la gestione di fondi al di fuori del programma annuale fatte salve
le previsioni di cui all'articolo 20 e all'articolo 21.
3. L'attività finanziaria delle istituzioni scolastiche si svolge sulla base di un
unico documento contabile annuale - di seguito denominato "programma" -
predisposto dal dirigente scolastico - di seguito denominato "dirigente" - e
proposto dalla Giunta esecutiva con apposita relazione e con il parere di regolarità
contabile del Collegio dei revisori, entro il 31 ottobre, al Consiglio d'istituto o di
circolo, di seguito denominati "Consiglio di istituto". La relativa delibera è
adottata dal Consiglio d'istituto entro il 15 dicembre dell'anno precedente quello di
riferimento, anche nel caso di mancata acquisizione del predetto parere del collegio dei
revisori dei conti entro i cinque giorni antecedenti la data fissata per la deliberazione
stessa.
4. Nella relazione sono illustrati gli obiettivi da realizzare e la destinazione
delle risorse in coerenza con le previsioni del piano dell'offerta formativa (P.O.F.) e
sono sinteticamente illustrati i risultati della gestione in corso alla data di
presentazione del programma, rilevati dalle schede di cui al comma 6, e quelli del
precedente esercizio finanziario.
5. Nel programma sono indicate tutte le entrate, aggregate secondo la loro
provenienza nonché gli stanziamenti di spesa aggregati per le esigenze del funzionamento
amministrativo e didattico generale, per i compensi spettanti al personale dipendente per
effetto di norme contrattuali e/o di disposizioni di legge, per le spese di investimento e
per i singoli progetti da realizzare. Le spese non possono superare, nel loro complessivo
importo, le entrate. Nel caso in cui in istituti di istruzioni secondaria superiore
funzionino, unitamente ad altri corsi di studio di istruzione secondaria superiore, corsi
di studio che richiedano beni strumentali, laboratori ed officine d'alto valore artistico
o tecnologico, le maggiori risorse per il raggiungimento degli obiettivi di tali corsi,
purché coerenti con il piano dell'offerta formativa (P.O.F.), confluiscono in uno
specifico progetto.
6. Ad ogni singolo progetto compreso nel programma e predisposto dal dirigente per
l'attuazione del piano dell'offerta formativa (P.O.F.), è allegata una scheda
illustrativa finanziaria, redatta dal direttore dei servizi generali e amministrativi, di
seguito denominato "direttore", nella quale sono riportati l'arco temporale in
cui l'iniziativa deve essere realizzata, nonché i beni e i servizi da acquistare. Per
ogni progetto, annuale o pluriennale, deve essere indicata la fonte di finanziamento, la
spesa complessiva prevista per la sua realizzazione e le quote di spesa attribuite a
ciascun anno finanziario, fatta salva la possibilità di rimodulare queste ultime in
relazione all'andamento attuativo del progetto, mediante il riporto nella competenza
dell'esercizio successivo delle somme non impegnate al 31 dicembre dell'esercizio di
riferimento, anche prima dell'approvazione del conto consuntivo.
7. Ai fini della tempestiva elaborazione del programma l'ufficio scolastico
regionale provvede a comunicare alle istituzioni scolastiche, anche sulla base dei
finanziamenti assegnati per i precedenti esercizi, una dotazione certa di risorse
finanziarie, fatte salve le eventuali integrazioni conseguenti all'approvazione della
legge di bilancio dello Stato.
8. L'approvazione del programma comporta autorizzazione all'accertamento delle
entrate ed all'assunzione degli impegni delle spese ivi previste. Le entrate accertate ma
non riscosse durante l'esercizio e le spese impegnate e non pagate entro la fine
dell'esercizio costituiscono, rispettivamente, residui attivi e passivi.
9. Il programma è affisso all'albo dell'istituzione scolastica entro quindici
giorni dall'approvazione ed inserito, ove possibile, nell'apposito sito WEB
dell'istituzione medesima.
Art. 3
(Avanzo di amministrazione)
1. Nel programma, è iscritto, come prima posta di entrata,
l'avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio che precede quello di
riferimento.
2. Al programma è allegata una tabella dimostrativa del predetto avanzo di
amministrazione.
3. In apposito prospetto sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati
all'utilizzazione del presunto avanzo di amministrazione. Detti stanziamenti possono
essere impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e
nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.
Art. 4
(Fondo di riserva)
1. Nel programma deve essere iscritto, tra le spese, un fondo di
riserva, da determinarsi in misura non superiore al 5 per cento della dotazione
finanziaria ordinaria.
2. Il fondo di riserva può essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli
stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per
eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 7, comma 3.
3. Non è consentita l'emissione di mandati di pagamento a valere sul fondo di
riserva.
4. I prelievi dal fondo di riserva sono disposti con provvedimento del dirigente,
salva ratifica del Consiglio d'istituto per la conseguente modifica del programma, da
adottare entro i successivi 30 giorni.
Art. 5
(Partite di giro)
1. Le partite di giro comprendono sia le entrate che le spese
che si effettuano per conto di terzi le quali, costituendo al tempo stesso un debito ed un
credito per l'istituzione scolastica, non incidono sulle risultanze economiche del
bilancio, sia la dotazione del fondo di cui all'articolo 17.
Art. 6
(Verifiche e modifiche al programma)
1. Il consiglio d'istituto verifica, entro il 30 giugno, le
disponibilità finanziarie dell'istituto nonché lo stato di attuazione del programma, al
fine delle modifiche che si rendano necessarie, sulla base di apposito documento
predisposto dal dirigente.
2. Il Consiglio, altresì, con deliberazione motivata, su proposta della giunta
esecutiva o del dirigente, può apportare modifiche parziali al programma in relazione
anche all'andamento del funzionamento amministrativo e didattico generale ed a quello
attuativo dei singoli progetti.
3. Sono vietati gli storni nella gestione dei residui nonché tra gestione dei
residui e quella di competenza e viceversa.
4. Le variazioni del programma, di entrata e di spesa, conseguenti ad entrate
finalizzate, e gli storni, conseguenti a delibere del Consiglio di istituto, possono
essere disposte con decreto del dirigente, da trasmettere per conoscenza al Consiglio di
istituto.
5. Durante l'ultimo mese dell'esercizio finanziario non possono essere apportate
variazioni al programma, salvo casi eccezionali da motivare.
6. Il direttore, al fine di rendere possibili le verifiche di cui al comma 1,
predispone apposita relazione sulle entrate accertate e sulla consistenza degli impegni
assunti, nonché dei pagamenti eseguiti.
CAPO II
REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE
Art. 7
(Attività gestionale)
1. Spetta al dirigente la realizzazione del programma
nell'esercizio dei compiti e della responsabilità di gestione di cui all'articolo 25-bis
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come integrato dal decreto legislativo 6
marzo 1998, n. 59, secondo le modalità ivi indicate.
2. Il dirigente, sulla base delle codifiche stabilite nella modulistica di cui
all'articolo 30, imputa le spese al funzionamento amministrativo e didattico generale, ai
compensi spettanti al personale dipendente per effetto di norme contrattuali e/o di
disposizioni di legge, alle spese di investimento ed ai progetti, nei limiti della
rispettiva dotazione finanziaria stabilita nel programma annuale e delle disponibilità
riferite ai singoli progetti. A tal fine, le schede di cui all'articolo 2, comma 6, sono
costantemente aggiornate a cura del direttore, con riferimento alle spese sostenute.
3. Nel caso in cui la realizzazione di un progetto richieda l'impiego di risorse
eccedenti la relativa dotazione finanziaria, il dirigente può ordinare la spesa
eccedente, nel limite massimo del 10% della dotazione originaria del progetto, mediante
l'utilizzo del fondo di riserva, ai sensi dell'articolo 4.
Art. 8
(Esercizio provvisorio)
1. Nei casi in cui il programma annuale non sia stato approvato
dal Consiglio di istituto prima dell'inizio dell'esercizio cui lo stesso si riferisce, il
dirigente provvede alla gestione provvisoria nel limite di un dodicesimo, per ciascun
mese, degli stanziamenti di spesa definitivi del programma relativo al precedente
esercizio, per la prosecuzione dei progetti già approvati e per il funzionamento
didattico e amministrativo generale. Qualora il programma non sia stato approvato entro 45
giorni dall'inizio dell'esercizio, il dirigente ne dà immediata comunicazione all'Ufficio
scolastico regionale, cui è demandato il compito di nominare, entro i successivi 15
giorni, un commissario ad acta che provvede al predetto adempimento entro il termine
prestabilito nell'atto di nomina.
Art. 9
(Riscossione delle entrate)
1. Le entrate sono riscosse dall'istituto che gestisce il
servizio di cassa a norma dell'articolo 16, previa emissione di reversali d'incasso da
parte dell'istituzione scolastica.
2. L'istituto cassiere, conformemente a quanto previsto nella convenzione di cui
all'articolo 16, non può rifiutare la riscossione di somme destinate all'istituzione
scolastica, ancorché non siano state emesse le relative reversali, salvo a richiedere,
subito dopo la riscossione, la regolarizzazione contabile all'istituzione scolastica.
3. La riscossione delle rette, delle tasse, dei contributi e dei depositi di
qualsiasi natura poste a carico degli alunni è effettuata anche mediante il servizio dei
conti correnti postali.
4. Le somme versate sul conto corrente postale sono trasferite, con frequenza non
superiore al trimestre, sul conto corrente bancario presso l'istituto cassiere. Sul
predetto conto corrente postale non possono essere ordinati pagamenti.
Art. 10
(Reversali di incasso)
1. Le reversali sono firmate dal dirigente e dal direttore. Il
loro contenuto è il seguente:
l'ordine rivolto all'istituto cassiere di incassare una certa somma
di denaro;
il numero progressivo, l'esercizio finanziario e la data di
emissione; l'importo in cifre e lettere della somma da riscuotere e la sua provenienza
contraddistinta da apposito codice; la causale della riscossione; il nome ed il cognome o
la denominazione del debitore.
Art. 11
(Impegni, liquidazione delle spese ed ordinazione dei pagamenti)
1. Formano impegni sugli stanziamenti di competenza le sole
somme dovute dall'istituzione scolastica a seguito di obbligazioni giuridicamente
perfezionate. Gli impegni assunti possono riferirsi soltanto all'esercizio in corso; essi
non possono eccedere lo stanziamento dello specifico aggregato.
2. Per le spese correnti e per quelle connesse ai progetti di cui all'articolo 2,
comma 6, possono essere assunti impegni a carico dell'esercizio successivo ove ciò sia
indispensabile per assicurare la continuità dei servizi e dell'esecuzione dei progetti.
3. L'impegno delle spese è assunto dal dirigente.
4. La liquidazione della spesa, consistente nella determinazione dell'esatto
importo dovuto e del soggetto creditore, è effettuata dal direttore, previo accertamento,
nel caso di acquisto di beni e servizi o di esecuzione di lavori, della regolarità della
relativa fornitura o esecuzione, sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi
comprovanti il diritto dei creditori.
5. I pagamenti sono ordinati mediante mandati tratti sull'istituto cassiere o
effettuati a mezzo della carta di credito, con immediata contabilizzazione.
Art. 12
(Mandati di pagamento)
1. I mandati sono firmati dal dirigente e dal direttore. Il loro
contenuto è il seguente:
l'ordine rivolto all'istituto cassiere di pagare una determinata
somma di denaro ad una persona o ente;
il numero progressivo e data di emissione, l'importo in cifre e in
lettere della somma da pagare, la causale del pagamento, i dati anagrafici o
identificativi e i dati fiscali del creditore o della persona abilitata a rilasciare
quietanza, il progetto al quale la spesa si riferisce, la codifica della spesa come
prevista nella modulistica di cui all'articolo 30;
nel caso in cui riguardi il pagamento delle retribuzioni fondamentali
e accessorie, l'indicazione delle ritenute che su di esse gravano.
2. Ogni mandato di pagamento è sempre corredato dei documenti
giustificativi relativi alla causale. In caso di lavori, forniture e servizi, il mandato
è corredato, altresì, dei documenti comprovanti la regolare esecuzione degli stessi e
delle relative fatture.
3. Sulle fatture riguardanti l'acquisto di beni soggetti ad inventario è annotata
l'avvenuta presa in carico con il numero d'ordine sotto il quale i beni sono registrati.
Ad esse, è, inoltre, allegato il verbale di collaudo redatto a norma dell'articolo 36.
Art. 13
(Modalità di estinzione dei mandati)
1. I mandati sono estinti mediante:
accreditamento in conto corrente bancario, intestato al creditore;
accreditamento o versamento su conto corrente postale, intestato al
creditore;
vaglia postale: in tal caso deve essere allegata al titolo la
ricevuta di versamento rilasciata dall'agenzia postale;
su richiesta del creditore, mediante pagamento in contanti da parte
dell'istituto cassiere, ovvero con assegno circolare.
2. Le dichiarazioni di accreditamento, che sostituiscono la
quietanza del creditore, devono risultare sul mandato di pagamento da annotazione recante
gli estremi relativi alle operazioni ed il timbro e la firma dell'istituto cassiere.
Art. 14
(Pagamento con carta di credito)
1. L'utilizzazione della carta di credito, nel limite
dell'assegnazione allo scopo disposta nel programma annuale e con l'osservanza delle
vigenti disposizioni in materia di autorizzazione alla spesa, è consentita, qualora non
sia possibile o conveniente ricorrere alle procedure ordinarie, per l'esecuzione delle
spese relative:
all'organizzazione di viaggi di istruzione;
alla rappresentanza dell'istituto scolastico in Italia e all'estero;
all'organizzazione e partecipazione a seminari e convegni.
2. Titolare della carta di credito è il dirigente, il quale ne
può altresì autorizzare l'uso da parte del direttore o di docenti in servizio presso
l'istituzione scolastica.
3. Per i pagamenti così effettuati, il direttore provvede al riscontro contabile
entro 5 giorni dal ricevimento dei relativi estratti conto.
4. I rapporti con gli istituti di credito o con altri enti emittenti le carte di
credito sono disciplinati con apposita convenzione, da inserirsi eventualmente nell'atto
di affidamento di cui all'articolo 16.
Art. 15
(Conservazione dei mandati e delle reversali)
1. Gli originali delle reversali e dei mandati, corredati dei
documenti giustificativi, sono conservati e ordinati per progetti e per il funzionamento
amministrativo-didattico generale presso l'ufficio di segreteria delle singole istituzioni
e conservati agli atti per non meno di dieci anni.
CAPO III
SERVIZI DI CASSA
Art. 16
(Affidamento del servizio)
1. Il servizio di cassa e quello di custodia e amministrazione
di titoli pubblici, anche esteri e privati, di proprietà dell'istituzione scolastica, è
affidato ad un unico istituto di credito ovvero ad altri soggetti abilitati per legge, in
essi compresa la "Poste italiane S.p.a", mediante apposita convenzione,
stipulata dal dirigente alle migliori condizioni del mercato per quanto concerne i tassi
attivi e passivi e le spese di tenuta conto, comparate, in caso di sostanziale parità,
con altri benefici concessi dal predetto istituto, sulla base di uno schema tipo
predisposto dal Ministero della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica.
2. L'affidamento del servizio viene effettuato mediante le procedure ad evidenza
pubblica con modalità che rispettino i principi della concorrenza.
3. Resta salva la possibilità di stipulare contratti di gestione finalizzata delle
risorse finanziarie a norma dell'articolo 48.
Art. 17
(Fondo per le minute spese)
1. Alle minute spese si provvede col fondo che, a tal fine,
viene anticipato, con apposito mandato in conto di partite di giro, dal dirigente al
direttore, nel limite stabilito dal Consiglio di istituto in sede di approvazione del
programma annuale.
2. Ogni volta che la somma anticipata sia prossima ad esaurirsi, il direttore
presenta le note documentate delle spese sostenute, che sono a lui rimborsate con mandati
emessi a suo favore, imputati al funzionamento amministrativo e didattico generale e ai
progetti. Il rimborso deve comunque essere chiesto e disposto prima della chiusura
dell'esercizio finanziario.
3. Il direttore contabilizza cronologicamente tutte le operazioni di cassa da lui
eseguite nell'apposito registro di cui all'articolo 29, comma, 1, lettera f).
CAPO IV
CONTO CONSUNTIVO
Art. 18
(Conto consuntivo)
1. Il conto consuntivo si compone del conto finanziario e del
conto del patrimonio; allo stesso sono allegati:
l'elenco dei residui attivi e passivi, con l'indicazione del nome del
debitore o del creditore, della causale del credito o del debito e del loro ammontare;
la situazione amministrativa che dimostri: il fondo di cassa
all'inizio dell'esercizio; le somme riscosse e quelle pagate, tanto in conto competenza
quanto in conto residui; il fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio, l'avanzo o il
disavanzo di amministrazione;
il prospetto delle spese per il personale e per i contratti d'opera;
il rendiconto dei singoli progetti;
il rendiconto dell'eventuale azienda agraria o speciale;
il rendiconto dell'eventuale convitto annesso.
2. Il conto finanziario, in relazione all'aggregazione delle
entrate e delle spese contenute nel programma di cui all'articolo 2, comma 3, comprende:
le entrate di competenza dell'anno accertate, riscosse o rimaste da riscuotere, e le spese
di competenza dell'anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare.
3. Il conto del patrimonio indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi
e passivi all'inizio ed al termine dell'esercizio, e le relative variazioni, nonché il
totale complessivo dei crediti e dei debiti risultanti alla fine dell'esercizio.
4. Il prospetto delle spese per il personale e per i contratti d'opera, conseguenti
allo svolgimento ed alla realizzazione dei progetti, evidenzia la consistenza numerica del
personale e dei contratti d'opera, l'entità complessiva della spesa e la sua
articolazione, in relazione agli istituti retributivi vigenti ed ai corrispettivi dovuti.
5. Il conto consuntivo, è predisposto dal direttore entro il 15 marzo ed è
sottoposto dal dirigente all'esame del Collegio dei revisori dei conti, unitamente ad una
dettagliata relazione che illustra l'andamento della gestione dell'istituzione scolastica
e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati. Esso, corredato della
relazione del collegio dei revisori dei conti, è sottoposto, entro il 30 aprile,
all'approvazione del Consiglio di istituto.
6. Il conto consuntivo approvato dal Consiglio di istituto in difformità dal
parere espresso dal Collegio dei revisori dei conti, è trasmesso, entro il 15 maggio,
all'Ufficio scolastico regionale, corredato di tutti gli allegati, del programma annuale,
con relative variazioni e delibere, nonché di una dettagliata e motivata relazione, ai
fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza.
7. Nel caso in cui il Consiglio di istituto non deliberi sul conto consuntivo entro
45 giorni dalla sua presentazione, il dirigente ne dà comunicazione al Collegio dei
revisori dei conti e al dirigente dell'Ufficio scolastico regionale, che nomina un
commissario ad acta per il relativo adempimento.
8. Il conto consuntivo, corredato degli allegati e della delibera di approvazione,
è conservato agli atti dell'istituzione scolastica.
9. Tale conto è affisso all'albo dell'istituzione scolastica entro quindici giorni
dall'approvazione ed inserito, ove possibile, nell'apposito sito WEB dell'istituzione
medesima.
Art. 19
(Armonizzazione dei flussi informativi)
1. Le istituzioni scolastiche adottano le misure organizzative
necessarie per la rilevazione e l'analisi dei costi e dei rendimenti dell'attività
amministrativa, collegando le risorse umane, finanziarie e strumentali impiegate con i
risultati conseguiti e le connesse responsabilità dirigenziali.
2. Le rilevazioni e le risultanze delle attività sopra indicate sono utilizzate
dall'istituzione scolastica interessata e dall'Ufficio scolastico regionale.
CAPO V
GESTIONI ECONOMICHE SEPARATE
Art. 20
(Aziende agrarie e aziende speciali)
1. La gestione dell'azienda agraria o speciale annessa
all'istituzione scolastica costituisce una specifica attività del programma annuale,
della quale il programma stesso indica riassuntivamente le entrate, le spese, comprensive
dei costi di cui al comma 3, e le modalità di copertura dell'eventuale disavanzo.
2. La predetta gestione deve essere condotta secondo criteri di rendimento
economico, di efficacia, efficienza e di economicità, pur soddisfacendo alle esigenze
pratiche e dimostrative con particolare riferimento all'insegnamento di tecniche della
gestione aziendale e della contabilità agraria.
3. La relazione di cui all'articolo 2, comma 3, deve indicare in particolare:
l'indirizzo economico produttivo; gli obiettivi che si intendono perseguire; le attività
didattiche che possono svolgersi con l'utilizzazione delle superfici e delle risorse umane
e strumentali dell'azienda, con i relativi costi; le entrate e le spese complessive che
l'azienda prevede rispettivamente di riscuotere e sostenere e, qualora non sia possibile
prevedere il pareggio, le risorse finanziarie tratte dagli appositi accantonamenti
dell'azienda o dall'eventuale avanzo di amministrazione, secondo quanto previsto dal comma
8, dell'istituzione scolastica necessarie per conseguirlo. La dimostrazione delle entrate
e delle spese è resa nella scheda illustrativa finanziaria da predisporre a norma
dell'articolo 2, comma 6.
4. La direzione dell'azienda agraria spetta di norma al dirigente scolastico.
Qualora ricorrano speciali circostanze la direzione dell'azienda può essere affidata, dal
dirigente, ad un docente particolarmente competente, che sottopone all'approvazione del
dirigente stesso le proposte riguardanti l'indirizzo produttivo e la gestione economica.
5. Al fine di non compromettere il perseguimento dei criteri di gestione di cui al
comma 2 l'attività didattica, che può riferirsi a tutte le attività produttive
dell'azienda, si svolge, di norma, su una superficie limitata dell'azienda stessa,
predeterminata dal dirigente. Gli eventuali utili rinvenienti dalla predetta attività
sono destinati, nell'ordine, alla copertura dei relativi costi ed al miglioramento ed
incremento delle attrezzature didattiche. Qualora le stesse attività non producano utili,
i relativi costi sono posti a carico del programma dell'istituzione scolastica.
6. Le scritture contabili dell'azienda sono distinte da quelle dell'istituzione
scolastica e sono tenute con il metodo della partita doppia e con i registri e libri
ausiliari che si rendono necessari. In relazione alle dimensioni ed alle capacità
produttive dell'azienda può essere aperto, presso l'istituto di credito che gestisce il
servizio di cassa dell'istituzione scolastica a norma dell'articolo 16, un distinto conto
corrente per il servizio di cassa dell'azienda.
7. L'utile prodotto dall'azienda, accantonato in un apposito fondo dello stato
patrimoniale, è destinato, prioritariamente, alla copertura di eventuali perdite di
gestione.
8. Ove non sia possibile provvedere a norma del comma 7, la perdita di gestione
può essere coperta, previa delibera del consiglio di istituto, mediante prelevamento
dall'avanzo di amministrazione. Qualora la perdita di gestione sia dovuta a cause
permanenti o non rimuovibili e non sia possibile un ridimensionamento strutturale
dell'azienda, il consiglio di istituto ne dispone la chiusura, con la destinazione delle
necessarie attrezzature alle attività didattiche.
9. Il rendiconto dell'azienda deve dare la dimostrazione della gestione
finanziaria, nonché dei risultati economici conseguiti nell'anno. Il rendiconto si
compone dello stato patrimoniale e del conto economico. Al rendiconto dell'azienda agraria
sono allegati: a) un prospetto del movimento nella consistenza del bestiame; b) un
prospetto riassuntivo del movimento delle derrate e scorte di magazzino; c) una relazione
illustrativa del responsabile dell'azienda sui risultati conseguiti. Al rendiconto
dell'azienda speciale sono allegati la relazione illustrativa di cui alla lettera c) del
precedente periodo ed un prospetto sulla consistenza dei prodotti finiti ed in corso di
lavorazione.
10. Alle aziende agrarie si applica il regime fiscale previsto per i produttori
agricoli che svolgono le attività di cui all'articolo 2135 del Codice civile, salvo che
non sia diversamente disposto.
Art. 21
(Proventi derivanti dalla vendita di beni e da servizi a favore di terzi)
1. Le istituzioni scolastiche, organizzate per la vendita di
beni o servizi a favore di terzi, di cui all'articolo 33, comma 2, lettera e), prevedono
espressamente, nel programma annuale, uno specifico progetto la cui scheda finanziaria
indica le voci che compongono le entrate e le spese, per il quale la relazione di cui
all'articolo 2, comma 4, deve indicare i criteri di amministrazione e le modalità della
gestione, che deve essere improntata al rispetto del principio di cui all'articolo 2,
comma 5, secondo periodo.
2. Le predette attività e servizi sono oggetto di contabilità separata da quella
dell'istituzione scolastica. Nella scheda finanziaria deve essere prevista, a favore
dell'istituzione scolastica, una quota di spese generali, di ammortamento e deperimento
delle attrezzature, nonché l'eventuale eccedenza di entrate, rispetto alle spese, che
costituisce incremento dell'avanzo di amministrazione dell'istituzione scolastica. I
relativi movimenti finanziari sono rilevati, nella contabilità della medesima
istituzione, in specifiche voci di entrata e di spesa classificate "attività per
conto terzi".
3. Qualora i proventi non coprano tutti i costi previsti il consiglio di istituto
dispone l'immediata cessazione della vendita di beni e delle attività a favore di terzi.
4. Per le attività previste dal presente articolo, sono dovuti i tributi nella
misura e con le modalità previste dall'ordinamento tributario.
Art. 22
(Gestione dei convitti annessi alle istituzioni scolastiche)
1. La gestione delle attività convittuali costituisce specifico
progetto del programma annuale da realizzare, di norma, con le entrate ad esso
finalizzate. Il programma annuale è corredato da una scheda finanziaria illustrativa
delle varie entrate e spese relative al funzionamento delle attività.
2. La gestione delle attività convittuali è improntata al principio della
economicità e dell'utilizzo ottimale delle strutture, al fine di ridurre i costi a carico
dei convittori.
3. In caso di squilibri finanziari della gestione dell'attività convittuale che
persistano per più di tre esercizi finanziari, l'istituzione scolastica, previa
consultazione con l'ente locale di riferimento e con delibera del consiglio d'istituto,
dispone la cessazione dell'attività, destinando le strutture ad un utilizzo economico
produttivo.
4. Al fine della gestione ottimale delle strutture e di una maggiore valorizzazione
delle risorse professionali, fatto salvo il normale funzionamento delle attività
istituzionali, l'istituzione può svolgere attività e servizi a favore di terzi con le
modalità ed i limiti previsti dall'articolo 21. Gli utili di gestione sono destinati a
ridurre la retta dei convittori nonché a coprire la quota di spese generali imputabile a
dette attività e servizi, comprensiva della quota di ammortamento delle attrezzature.
TITOLO II
GESTIONE PATRIMONIALE - BENI E INVENTARI
Art. 23
(Beni)
1. I beni che costituiscono il patrimonio delle istituzioni
scolastiche si distinguono in immobili e mobili secondo le norme del Codice civile. I beni
sono descritti negli inventari in conformità alle disposizioni contenute nei successivi
articoli.
2. Per i beni appartenenti al patrimonio dello Stato e degli Enti locali che sono
concessi in uso alle istituzioni scolastiche e iscritti in distinti inventari, si
osservano le disposizioni impartite dagli enti medesimi.
Art. 24
(Inventari)
1. I beni mobili si iscrivono, nel relativo inventario, in
ordine cronologico, con numerazione progressiva ed ininterrotta e con l'indicazione di
tutti gli elementi che valgano a stabilirne la provenienza, il luogo in cui si trovano, la
quantità o il numero, lo stato di conservazione , il valore e la eventuale rendita.
2. Ogni oggetto è contrassegnato col numero progressivo col quale è stato
iscritto in inventario.
3. Sono descritti in distinti inventari i beni immobili, i beni di valore
storico-artistico, i libri ed il materiale bibliografico, i valori mobiliari.
4. Non si iscrivono in inventario gli oggetti fragili e di facile consumo, cioè
tutti quei materiali che, per l'uso continuo, sono destinati a deteriorarsi rapidamente ed
i beni di modico valore.
5. Non si inventariano altresì, pur dovendo essere conservati nei modi di uso o
con le modalità previste dal regolamento dell'istituzione, i bollettini ufficiali, le
riviste ed altre pubblicazioni periodiche di qualsiasi genere, i libri destinati alle
biblioteche di classe.
6. Qualsiasi variazione, in aumento o in diminuzione, dei beni soggetti ad
inventario è annotata, in ordine cronologico, nell'inventario di riferimento.
7. L'inventario è tenuto e curato dal direttore, che assume le responsabilità del
consegnatario, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 27.
8. Quando il direttore cessa dal suo ufficio, il passaggio di consegne avviene
mediante ricognizione materiale dei beni in contraddittorio con il consegnatario
subentrante, in presenza del dirigente e del presidente del Consiglio di istituto.
L'operazione deve risultare da apposito verbale.
9. Almeno ogni cinque anni si provvede alla ricognizione dei beni ed almeno ogni
dieci anni al rinnovo degli inventari e alla rivalutazione dei beni.
Art. 25
(Valore di beni inventariati)
1. Ad ogni bene iscritto in inventario è attribuito un valore
che corrisponde: al prezzo di fattura, per i beni acquistati, ivi compresi quelli
acquisiti dall'istituzione scolastica al termine di eventuali operazioni di locazione
finanziaria o di noleggio con riscatto; al prezzo di costo, per quelli prodotti
nell'istituto; al prezzo di stima, per quelli ricevuti in dono.
2. I titoli del debito pubblico, quelli garantiti dallo Stato e gli altri valori
mobiliari pubblici e privati, si iscrivono al prezzo di borsa del giorno precedente quello
della compilazione o revisione dell'inventario - se il prezzo è inferiore al valore
nominale - o al loro valore nominale - qualora il prezzo sia superiore -, con
l'indicazione, in ogni caso, della rendita e della relativa scadenza.
Art. 26
(Eliminazione dei beni dell'inventario)
1. Il materiale mancante per furto o per causa di forza
maggiore, o reso inservibile all'uso, è eliminato dall'inventario con provvedimento del
dirigente, nel quale deve essere indicato l'obbligo di reintegro a carico degli eventuali
responsabili.
2. Al suddetto provvedimento è allegata copia della denuncia presentata alla
locale autorità di pubblica sicurezza, qualora trattasi di materiale mancante per furto,
o il verbale redatto dalla commissione di cui all'articolo 52, comma 1, nel caso di
materiale reso inservibile all'uso.
Art. 27
(Custodia del materiale didattico, tecnico e scientifico, dei laboratori e delle
officine)
1. La custodia del materiale didattico, tecnico e scientifico
dei gabinetti, dei laboratori e delle officine è affidata, dal direttore, su indicazione
vincolante del dirigente, ai rispettivi docenti, mediante elenchi descrittivi compilati in
doppio esemplare, sottoscritti dal direttore e dal docente interessato, che risponde della
conservazione del materiale affidatogli. L'operazione dovrà risultare da apposito
verbale.
2. Qualora più docenti debbano valersi delle stesse collezioni o dei vari
laboratori, la direzione è attribuita ad un docente indicato dal dirigente. Il predetto
docente, quando cessa dall'incarico, provvede alla riconsegna, al direttore, del materiale
didattico, tecnico e scientifico avuto in custodia.
Art. 28
(Le opere dell'ingegno)
1. Spetta all'istituto scolastico il diritto d'autore sulle
opere dell'ingegno prodotte nello svolgimento delle attività scolastiche rientranti nelle
finalità formative istituzionali.
2. E' sempre riconosciuto agli autori il diritto morale alla paternità dell'opera,
nei limiti della sezione seconda del Capo terzo del Titolo primo della legge 22 aprile
1941, n. 633, e successive modificazioni.
3. Lo sfruttamento delle opere dell'ingegno prodotte nel corso delle attività
curriculari è deliberato dal consiglio di istituto.
4. Lo sfruttamento delle opere dell'ingegno prodotte nel corso delle attività non
curriculari è egualmente deliberato dal consiglio di istituto. Tuttavia, i coautori
possono autonomamente intraprendere le iniziative dirette allo sfruttamento economico,
qualora il consiglio di istituto non abbia intrapreso le iniziative in tal senso nel
termine di novanta giorni dall'invito rivolto dagli autori dell'opera.
5. E' riconosciuto ai coautori e alle istituzioni scolastiche la partecipazione
paritaria ai proventi dello sfruttamento economico dell'opera.
6. Il dirigente dell'istituzione scolastica provvede agli adempimenti prescritti
dalla legge per il riconoscimento del diritto dell'istituto, nonché per il suo esercizio,
osservate, quando occorre, le norme di cui all'articolo 33.
7. Nel caso della redazione di programmi per elaboratore che si distinguano per
originalità, il dirigente dell'istituzione scolastica sottopone all'esame del consiglio
di istituto proposte per l'eventuale utilizzazione economica della creazione, anche
attraverso la distribuzione in rete del programma.
TITOLO III
SCRITTURE CONTABILI E CONTABILITA'INFORMATIZZATA
Art. 29
(Scritture contabili)
1. I documenti contabili obbligatori sono:
il programma annuale;
il giornale di cassa;
i registri dei partitari delle entrate e delle spese;
il registro del conto corrente postale;
gli inventari;
il registro delle minute spese;
il registro dei contratti stipulati a norma dell'articolo 31, comma
3;
il conto consuntivo.
2. Nel giornale di cassa si trascrivono tutte le operazioni di
pagamento e di riscossione, nel giorno in cui sono emessi i relativi mandati e reversali.
3. Nei registri partitari si aprono tanti conti quante sono le aggregazioni
individuate sulla base di quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, e si annotano le
operazioni di accertamento o di impegno e quelle di incasso o di pagamento.
4. I documenti di cui al comma 1, anche se tenuti con sistemi automatizzati od a
fogli mobili, devono essere composti da pagine numerate, munite del timbro
dell'istituzione e siglate dal direttore. A chiusura dell'esercizio il direttore attesta
il numero delle pagine di cui i documenti sono composti.
5. Della tenuta della contabilità, delle necessarie registrazioni e degli
adempimenti fiscali è responsabile il direttore.
Art. 30
(Modulistica e contabilità informatizzata)
1. Il Ministero della pubblica istruzione stabilisce i modelli
necessari per assicurare l'omogeneità dei documenti contabili di cui all'articolo 29,
nonché dei sistemi di gestione amministrativo-contabile, finanziaria e patrimoniale, di
rendicontazione e di riscontro, di monitoraggio dei dati relativi alla gestione e
all'andamento dei flussi finanziari e di rilevazione dei costi. Relativamente ai documenti
di cui alle lettere a) e h) del comma 1 del medesimo articolo 29, la suddetta
predisposizione è compiuta d'intesa con il Ministero del Tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.
2. Il Ministero della pubblica istruzione predispone, nell'ambito del proprio
sistema informativo, un pacchetto applicativo, coerente con la modulistica di cui al comma
1, per la tenuta con tecnologie informatiche, della contabilità delle istituzioni
scolastiche, in collegamento con l'amministrazione scolastica.
3. Il pacchetto può essere utilizzato anche per ottenere l'elenco dei fornitori di
beni e servizi, con l'indicazione dei relativi crediti e debiti; i flussi di cassa
distinti per tipologia di entrata e di spesa; l'analisi delle spese distinte per
tipologia. Esso contiene meccanismi di segnalazione automatica di anomalie e disfunzioni
che consentono anche interrogazioni mirate dall'esterno da parte dei revisori.
4. Il pacchetto, che è costantemente aggiornato, è accompagnato da un manuale per
la sua utilizzazione guidata, eventualmente compreso nel pacchetto stesso, con
illustrazione di tutte le procedure e dei prodotti che possono essere ottenuti.
5. La contabilità in partita doppia, utilizzata dalle aziende agrarie e dalle
aziende speciali, è tenuta secondo programmi forniti dal Ministero della pubblica
istruzione.
TITOLO IV
ATTIVITA' NEGOZIALE
CAPO I
PRINCIPI GENERALI
Art. 31
(Capacità negoziale)
1. Le istituzioni scolastiche, anche attraverso gli accordi di
rete di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999,
n.275, per il raggiungimento e nell'ambito dei propri fini istituzionali, hanno piena
autonomia negoziale, fatte salve le limitazioni specifiche poste da leggi e regolamenti,
nonché dalle presenti disposizioni.
2. Nell'ambito dell'autonomia negoziale di cui al comma 1, le istituzioni
scolastiche possono stipulare convenzioni e contratti, con esclusione dei contratti
aleatori e, in genere delle operazioni finanziarie speculative, nonché della
partecipazione a società di persone e società di capitali, fatta salva la costituzione e
la partecipazione a consorzi, anche costituiti nella forma di società a responsabilità
limitata.
3. I contratti sono stipulati nelle forme previste dalle relative disposizioni di
legge e, nel caso vi sia libertà di forma, mediante scambio di corrispondenza secondo
l'uso del commercio. Il presente comma non si applica alle spese di cui all'articolo 17.
4. E' fatto divieto alle istituzioni scolastiche di acquistare servizi per lo
svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del
personale in servizio nella scuola, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 33, comma 2,
lettera g) e dall'articolo 40.
Art. 32
(Funzioni e poteri del dirigente nella attività negoziale)
1. Il dirigente, quale rappresentante legale dell'istituto,
svolge l'attività negoziale necessaria all'attuazione del programma annuale, nel rispetto
delle deliberazioni del Consiglio d'istituto assunte ai sensi dell'articolo 33.
2. Il dirigente può delegare lo svolgimento di singole attività negoziali al
direttore o ad uno dei collaboratori individuati a norma dell'articolo 25-bis, comma 5,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni.
Al direttore compete, comunque, l'attività negoziale connessa alle minute spese di cui
all'articolo 17.
3. Il dirigente, nello svolgimento dell'attività negoziale, si avvale della
attività istruttoria del direttore.
4. Nel caso in cui non siano reperibili tra il personale dell'istituto specifiche
competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento di particolari attività
negoziali, il dirigente, nei limiti di spesa del relativo progetto e sulla base dei
criteri di cui all'articolo 33, comma 2, lettera g), può avvalersi dell'opera di esperti
esterni.
Art. 33
(Interventi del Consiglio di istituto nell'attività negoziale)
1. Il Consiglio di istituto delibera in ordine:
alla accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e donazioni;
alla costituzione o compartecipazione a fondazioni; all'istituzione o
compartecipazione a borse di studio;
all'accensione di mutui e in genere ai contratti di durata
pluriennale;
ai contratti di alienazione, trasferimento, costituzione,
modificazione di diritti reali su beni immobili appartenenti alla istituzione scolastica,
previa verifica, in caso di alienazione di beni pervenuti per effetto di successioni a
causa di morte e donazioni, della mancanza di condizioni ostative o disposizioni modali
che ostino alla dismissione del bene;
all'adesione a reti di scuole e consorzi;
all'utilizzazione economica delle opere dell'ingegno;
alla partecipazione della scuola ad iniziative che comportino il
coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati;
all'eventuale individuazione del superiore limite di spesa di cui
all'articolo 34, comma 1;
all'acquisto di immobili.
2. Al Consiglio di istituto spettano le deliberazioni relative
alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente,
delle seguenti attività negoziali:
contratti di sponsorizzazione;
contratti di locazione di immobili;
utilizzazione di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla
istituzione scolastica, da parte di soggetti terzi;
convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli
alunni per conto terzi;
alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività
didattiche o programmate a favore di terzi;
acquisto ed alienazione di titoli di Stato;
contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari
attività ed insegnamenti;
partecipazione a progetti internazionali.
3. Nei casi specificamente individuati dal comma 1, l'attività
negoziale è subordinata alla previa deliberazione del Consiglio di istituto. In tali
casi, il dirigente non può inoltre recedere, rinunciare o transigere se non previamente
autorizzato dal Consiglio di istituto. In tutti gli altri casi, il dirigente ha il potere
di recedere, rinunciare e transigere, qualora lo richieda l'interesse dell'istituzione
scolastica.
Art. 34
(Procedura ordinaria di contrattazione)
1. Per la attività di contrattazione riguardanti acquisti,
appalti e forniture il cui valore complessivo ecceda il limite di spesa di EURO 2000
oppure il limite preventivamente fissato dal Consiglio d'istituto, quando non risulti
altrimenti disposto dalle norme di cui al capo secondo del presente titolo, il dirigente
procede alla scelta del contraente, previa comparazione delle offerte di almeno tre ditte
direttamente interpellate. Resta salvo, comunque, quanto previsto dal comma 5.
2. L'invito a presentare un'offerta deve contenere, oltre ai criteri di
aggiudicazione, l'esatta indicazione delle prestazioni contrattuali, nonché i termini e
le modalità di esecuzione e di pagamento.
3. L'osservanza dell'obbligo di cui al presente articolo è esclusa quando non sia
possibile acquisire da altri operatori il medesimo bene sul mercato di riferimento
dell'Istituto.
4. E' sempre possibile il ricorso alle procedure di gara disciplinate dalle norme
generali di contabilità dello Stato.
5. Le istituzioni scolastiche sono tenute ad osservare le norme dell'Unione Europea
in materia di appalti e/o forniture di beni e servizi.
6. Le funzioni di ufficiale rogante, per la stipula degli atti che richiedono la
forma pubblica, sono esercitate dal direttore o da funzionario appositamente da lui
delegato.
Art. 35
(Pubblicità, attività informative e trasparenza dell'attività contrattuale)
1. Copia dei contratti e delle convenzioni conclusi con
l'ordinaria contrattazione è messa a disposizione del Consiglio di istituto nella prima
riunione utile ed affissa all'albo della scuola.
2. Una relazione sull'attività negoziale svolta dal dirigente dell'istituzione
scolastica è presentata alla prima riunione successiva del Consiglio di istituto. Il
dirigente riferisce, nella stessa sede, sull'attuazione dei contratti e delle convenzioni.
3. E' assicurato l'esercizio del diritto di accesso degli interessati alla
documentazione inerente l'attività contrattuale svolta o programmata, ai sensi degli
articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. Il direttore provvede alla tenuta della predetta documentazione.
5. Il rilascio delle copie della documentazione in favore dei membri del Consiglio
di istituto e degli altri organi dell'istituto è gratuito ed è subordinato ad una
richiesta nominativa e motivata.
Art. 36
(Collaudo)
1. I lavori, le forniture e i servizi sono soggetti a collaudo
finale, da eseguirsi, entro 60 giorni dalla loro ultimazione, consegna o esecuzione, ad
opera del personale della scuola munito di adeguata competenza tecnica. A tal fine, il
dirigente nomina un collaudatore singolo o apposite commissioni interne. Del collaudo è
redatto apposito verbale.
2. Per le forniture di valore inferiore a EURO 2000, l'atto formale di collaudo è
sostituito da un certificato che attesta la regolarità della fornitura, rilasciato dal
dirigente o, su sua delega, dal direttore, o da un verificatore all'uopo nominato.
3. Per i contratti inerenti alla fornitura di servizi periodici, è redatto dal
direttore apposito certificato di regolare prestazione.
4. Il saldo del pagamento dei lavori può essere disposto solo dopo l'emissione del
certificato di collaudo o del certificato di cui al comma 2. Alla stessa data il dirigente
può procedere allo svincolo delle garanzie eventualmente prestate.
5. Per il collaudo di opere pubbliche, si procede secondo quanto previsto, al
riguardo, dalla normativa sui lavori pubblici, salvo quanto previsto dal comma 1.
CAPO II
SINGOLE FIGURE CONTRATTUALI
Art. 37
(Disposizione generale)
1. Le istituzioni scolastiche applicano le norme del presente
capo nei casi espressamente contemplati, nonché in quelli che, pur non rientrando nelle
singole previsioni, sono assimilabili al caso regolato.
Art. 38
(Alienazione di beni e fornitura di servizi prodotti dall'istituzione scolastica)
1. Le istituzioni scolastiche, nell'esercizio dei compiti di
formazione ed educativi, hanno facoltà di svolgere attività di servizi per conto terzi,
nonché di alienare i beni prodotti nell'esercizio di attività didattiche o di attività
programmate.
2. La vendita avviene con le modalità stabilite dal Consiglio di istituto, che
provvede a determinare le condizioni contrattuali di fornitura e le garanzie richieste ai
terzi per l'adempimento delle obbligazioni assunte verso l'istituto.
Art. 39
(Concessione di beni in uso gratuito)
1. La istituzione scolastica, per assicurare il diritto allo
studio, su richiesta degli esercenti la potestà genitoriale e degli alunni maggiorenni,
può concedere, in uso gratuito, beni mobili e libri, nonché programmi software, di cui
sia licenziataria, con autorizzazione alla cessione d'uso.
2. La istituzione scolastica provvede a pubblicizzare, mediante affissione
all'albo, l'elenco dei beni che possono essere concessi in uso gratuito ed i criteri di
assegnazione e preferenza deliberati dal Consiglio di istituto.
3. La concessione in uso non può determinare, per l'istituzione scolastica,
l'assunzione di oneri eccedenti il valore di mercato del bene ed è subordinata alla
assunzione di responsabilità per la utilizzazione del bene da parte del beneficiario
ovvero, se minore o interdetto, degli esercenti la rappresentanza legale.
4. La concessione è sempre revocabile e non può mai estendersi oltre i periodi di
tempo predeterminati.
Art. 40
(Contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa)
1. La istituzione scolastica può stipulare contratti di
prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di
garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici
programmi di ricerca e di sperimentazione.
2. Il Consiglio di istituto, sentito il collegio dei docenti, disciplina nel
regolamento di istituto le procedure e i criteri di scelta del contraente, al fine di
garantire la qualità della prestazione, nonché il limite massimo dei compensi
attribuibili in relazione al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto.
Art. 41
(Contratti di sponsorizzazione)
1. Le istituzioni scolastiche possono concludere accordi di
sponsorizzazione con soggetti pubblici o privati.
2. E' accordata la preferenza a soggetti che, per finalità statutarie, per le
attività svolte, ovvero per altre circostanze abbiano in concreto dimostrato particolare
attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell'infanzia e della adolescenza.
3. E' fatto divieto di concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui
finalità ed attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e
culturale della scuola.
Art. 42
(Contratti di fornitura di siti informatici)
1. Nella stipulazione di accordi diretti a garantire la
fruizione, da parte dell'istituzione scolastica, di un proprio sito, raggiungibile
attraverso l'accesso a reti informatiche, deve essere garantita la identificazione del
fruitore responsabile di ogni accesso. All'uopo è fornita, a cura dell'istituzione
scolastica, una chiave di accesso individuale ai responsabili nei singoli casi
dell'accesso alla rete.
2. La stipulazione dei contratti di fornitura dei siti deve tenere conto, ai fini
della valutazione di convenienza, anche del costo della fornitura del servizio di utenza
telefonica.
3. Possono essere stipulate convenzioni con operatori che assicurino la fruizione
di accessi individuali agli studenti. In tal caso, la valutazione di convenienza è
operata tenendo conto di tale possibilità.
Art. 43
(Contratti di concessione in uso dei siti informatici)
1. E' in facoltà della istituzione scolastica ospitare sul
proprio sito informatico istituzioni di volontariato, associazioni tra studenti,
collegamenti verso altre istituzioni scolastiche, o enti di interesse culturale.
2. E' sempre assicurata la parità di accesso e la libertà di espressione.
3. Nella domanda di ammissione deve essere individuato un soggetto responsabile
della attività e dei contenuti immessi sul sito gestito dalla istituzione scolastica.
4. Possono essere stipulati contratti di sponsorizzazione del sito,
subordinatamente al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 41.
5. Nella stipulazione dei contratti, delle convenzioni e dei patti di cui al
presente articolo, deve essere sempre riservata al dirigente la facoltà di disattivare il
collegamento quando le attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione
educativa e culturale della scuola.
Art. 44
(Contratti di comodato)
1. L'istituzione scolastica può ricevere in comodato da enti ed
istituzioni, soggetti pubblici o privati, beni da utilizzare nello svolgimento della
attività educativa e formativa.
2. Qualora il bene non sia immediatamente fruibile per gli scopi di cui al comma 1,
e necessiti di lavori di adeguamento o di particolari condizioni od impieghi di personale,
la durata del comodato deve essere tale da rendere economicamente conveniente l'impiego
delle risorse dell'istituzione scolastica.
Art. 45
(Contratti di mutuo)
1. L'impegno complessivo annuale per il rimborso dei mutui non
può eccedere, sommato all'impegno per canoni di contratti di locazione finanziaria, il
quinto della media dei trasferimenti ordinari dello Stato nell'ultimo triennio.
2. La durata massima dei mutui è quinquennale.
3. In relazione agli assegnati finanziamenti di progetti comunitari e di formazione
integrata superiore, dei quali sia pervenuta formale comunicazione, le istituzioni
scolastiche possono chiedere, in attesa della materiale erogazione dei fondi,
anticipazioni bancarie alle condizioni stabilite da apposita convenzione, stipulata dal
Ministero della pubblica istruzione con le associazioni bancarie o a condizioni migliori.
Art. 46
(Manutenzione degli edifici scolastici)
1. Nei casi in cui la manutenzione ordinaria degli edifici
scolastici e delle loro pertinenze è delegata alle istituzioni scolastiche dall'ente
locale, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 11 gennaio 1996, n. 23, per
l'affidamento dei relativi lavori, si applicano le norme del presente regolamento.
L'istituzione scolastica fornisce all'ente locale competente la conseguente
rendicontazione.
2. L'istituzione scolastica può anticipare i fondi necessari all'esecuzione di
lavori urgenti e indifferibili dandone immediata comunicazione all'ente locale competente,
ai fini del rimborso.
Art. 47
(Contratti di locazione finanziaria)
1. Le istituzioni scolastiche, previa valutazione di convenienza
da operarsi a cura del dirigente hanno facoltà di stipulare contratti di locazione
finanziaria per la realizzazione di finalità istituzionali, con esclusione
dell'acquisizione della disponibilità di beni immobili.
2. E' sempre vietata la stipulazione di contratti di locazione finanziaria su beni
precedentemente alienati al concedente dall'istituto scolastico o da terzi.
3. Quando l'istituzione scolastica non abbia interesse ad esercitare il potere di
riscatto del bene, può determinarsi ad esercitarlo allorché, a seguito di richieste
provenienti dal personale dell'istituzione stessa o da studenti, vi sia la possibilità di
trasferirlo ai predetti soggetti, previa applicazione delle procedure di cui all'articolo
52 ad un prezzo non inferiore a quello di riscatto. In tal caso le procedure di cui al
predetto articolo sono espletate prima dell'esercizio del potere di riscatto.
Art. 48
(Contratti di gestione finalizzata delle risorse finanziarie)
1. La istituzione scolastica, nell'ambito delle risorse
finanziarie disponibili, e con esclusione di quelle trasferite dallo Stato, dagli enti
locali e dall'Unione europea, compatibilmente con la continuità dell'erogazione del
servizio educativo e formativo, può stipulare contratti di gestione finanziaria
finalizzata.
2. Tali contratti possono essere stipulati unicamente con istituzioni professionali
di settore, abilitate all'esercizio delle attività bancarie e finanziarie.
3. La attività contrattuale di cui al comma 1 deve essere finalizzata alla
conservazione e all'incremento di risorse finanziarie non immediatamente impiegabili, da
destinarsi ad una specifica opera di interesse dell'istituzione scolastica.
4. I contratti di gestione devono sempre assicurare la conservazione del capitale
impegnato ed un rendimento non inferiore a quello dei titoli di Stato con scadenza
semestrale, al netto delle commissioni medie praticate dagli istituti bancari.
5. I contratti di gestione devono prevedere forme di riscatto anticipato, a
condizione che sia sempre garantita la conservazione del capitale e degli interessi
medio-tempore maturati, decurtati degli importi dovuti a titolo di commissione.
Art. 49
(Compravendita di beni immobili)
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 33, l'alienazione di beni
immobili di proprietà dell'istituto è sempre disposta con le procedure di gara
disciplinate dalle norme generali di contabilità dello Stato.
2. L'aggiudicazione definitiva è subordinata al mancato esercizio del diritto di
prelazione da parte di coloro che ne hanno diritto.
3. Le istituzioni scolastiche possono acquistare beni immobili esclusivamente con
fondi derivanti da attività proprie, da legati, eredità e donazioni.
Art. 50
(Uso temporaneo e precario dell'edificio scolastico)
1. La utilizzazione temporanea dei locali dell'istituto forniti
dall'ente locale competente può essere concessa a terzi, con l'osservanza dell'articolo
33, comma 2, lettera c), a condizione che ciò sia compatibile con la destinazione
dell'istituto stesso ai compiti educativi e formativi.
2. Con la attribuzione in uso, l'utilizzatore assume la custodia del bene e
risponde, a tutti gli effetti di legge, delle attività e delle destinazioni del bene
stesso, tenendo nel contempo esente la scuola e l'ente proprietario dalle spese connesse
all'utilizzo.
3. L'edificio scolastico può essere concesso solo per utilizzazioni precarie e
previa stipulazione da parte del concessionario, di una polizza per la responsabilità
civile con un istituto assicurativo.
Art. 51
(Appalti per lo smaltimento di rifiuti speciali)
1. Qualora nell'esplicazione delle attività scolastiche vengano
prodotti rifiuti che per legge devono essere assoggettati a trattamento speciale, il
dirigente provvede a concludere gli opportuni accordi con enti, aziende pubbliche e
concessionari idonei al trattamento di rifiuti.
2. E' consentito il ricorso a ditte operanti sul libero mercato solo ove non sia
possibile fruire del servizio di smaltimento pubblico.
Art. 52
(Vendita di materiali fuori uso e di beni non più utilizzabili)
1. I materiali di risulta, i beni fuori uso, quelli obsoleti e
quelli non più utilizzati sono ceduti dall'istituzione previa determinazione del loro
valore, calcolato sulla base del valore di inventario, dedotti gli ammortamenti, ovvero
sulla base del valore dell'usato per beni simili, individuato da apposita commissione
interna.
2. La vendita avviene previo avviso da pubblicarsi nell'albo della scuola e
comunicato agli alunni, sulla base delle offerte pervenute entro il termine assegnato.
L'aggiudicazione è fatta al migliore offerente.
3. Nel caso in cui la gara sia andata deserta i materiali fuori uso possono essere
ceduti a trattativa privata o a titolo gratuito e, in mancanza, essere distrutti.
4. I soli beni non più utilizzati possono essere ceduti direttamente a trattativa
privata ad altre istituzioni scolastiche o ad altri enti pubblici.
CAPO III
ALTRE ATTIVITA' NEGOZIALI
Art. 53
(Fondazioni)
1. Possono essere istituite fondazioni mediante conferimento di
beni di valore storico non più utilizzati per finalità di insegnamento, ivi compresi i
beni librari, le opere prodotte nel corso delle attività didattiche, i beni provenienti
da successioni, donazioni, legati.
2. Le finalità delle fondazioni sono di conservazione e valorizzazione dei beni
conferiti, nonché di promozione della conoscenza del patrimonio artistico e culturale,
anche mediante la creazione e gestione di spazi espositivi e biblioteche, nonché mediante
lo sfruttamento dei diritti di riproduzione.
3. Nell'atto di fondazione devono essere previste norme che assicurino l'unità di
indirizzo gestionale tra l'istituzione scolastica e la fondazione.
Art. 54
(Borse di studio)
1. Le istituzioni scolastiche, ferma la competenza degli enti
locali in materia di diritto allo studio, possono integrare con proprie risorse, gestite
anche mediante i contratti di cui all'articolo 48, i trasferimenti degli enti locali,
ovvero assegnare borse di studio annuali o infrannuali agli studenti, sulla base di
preventivi criteri deliberati dal Consiglio di istituto, su proposta, per i profili
didattici, del collegio dei docenti.
Art. 55
(Donazioni, eredità, legati)
1. Le istituzioni scolastiche possono accettare donazioni,
legati ed eredità anche assoggettate a disposizioni modali, a condizione che le finalità
indicate dal donante, dal legatario o dal de cujus non contrastino con le finalità
istituzionali.
2. Nel caso di donazioni, legati ed eredità finalizzati alla ristrutturazione di
edifici di proprietà dell'ente locale, l'istituzione concorda con l'ente stesso le
modalità di utilizzazione delle risorse.
3. Nel caso di legati, eredità e donazioni finalizzate alla concessione di borse
di studio, le istituzioni scolastiche ricorrono ove possibile ai contratti di gestione
finalizzata delle risorse finanziarie di cui all'articolo 48, al fine di mantenere il
valore del capitale.
4. L'istituzione scolastica può motivatamente rinunciare all'accettazione di
legati.
5. La durata della locazione dei beni immobili pervenuti all'istituzione scolastica
per effetto di successioni a causa di morte e donazioni non può mai eccedere i nove anni.
6. Il contratto deve contenere una clausola di recesso contrattuale che assicuri la
disponibilità del bene per le mutate esigenze dell'istituzione scolastica riconosciute
nel programma annuale, garantendo un periodo di permanenza minimo del conduttore.
Art. 56
(Progetti integrati di istruzione e formazione)
1. Al fine di realizzare progetti integrati di istruzione e
formazione, che richiedono la collaborazione con altre agenzie formative pubbliche e
private, anche partecipando a programmi regionali, nazionali o comunitari, le istituzioni
scolastiche, singolarmente o nella forma dell'accordo di rete di cui all'articolo 7 del
decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, possono:
stipulare convenzioni con università, regioni ed enti pubblici;
stipulare intese contrattuali con associazioni e privati;
partecipare ad associazioni temporanee con agenzie pubbliche e
private che realizzino collaborazioni sinergiche per l'attuazione di particolari progetti
di formazione.
2. Le intese di collaborazione con soggetti pubblici, per la
gestione di percorsi formativi integrati sono regolate con convenzioni. Queste devono
stabilire, tra loro, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. Qualora
siano trasferite ad altri soggetti risorse finanziarie per assicurare la gestione unitaria
delle attività, la rendicontazione delle spese avviene all'interno del sistema contabile
del soggetto gerente, il quale, entro 15 giorni dal termine di detta rendicontazione,
invia agli altri soggetti finanziatori copia della medesima.
3. Le intese di collaborazione con agenzie formative private, devono risultare da
atto scritto, nel quale, ai fini della più ampia integrazione dei soggetti e delle
risorse, sono delineati gli aspetti organizzativi del progetto da realizzare, sono
definite le competenze di ciascun soggetto, nonché le attività amministrate da ciascuno
e l'ammontare delle risorse da impiegare allo scopo.
4. Le intese di cui al precedente comma possono prevedere la gestione unitaria
delle risorse finanziarie, affidate ad uno dei soggetti partecipanti all'intesa, da
attuarsi mediante un organo paritetico responsabile, del quale deve far parte il dirigente
od un suo delegato. Entro 15 giorni dalla chiusura dell'anno e/o delle attività di cui
trattasi, deve essere rimessa all'istituzione scolastica copia della rendicontazione circa
l'utilizzo delle risorse comuni, se queste sono state affidate ad altro soggetto, da
allegare al conto consuntivo. Le intese dovranno stabilire anche a quale dei soggetti
partecipanti, al termine della collaborazione, passerà la proprietà degli eventuali beni
durevoli acquistati.
TITOLO V
CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE
Art. 57
(Esercizio della funzione)
1. Ai controlli di regolarità amministrativa e contabile di cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 provvede un Collegio dei
revisori dei conti, nominato dall'ufficio scolastico regionale. Il collegio è composto da
tre membri, dotati di adeguata professionalità, di cui uno designato dal Ministero della
pubblica istruzione, uno dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - con funzioni anche di
Presidente, ed uno designato d'intesa tra i competenti enti locali. In caso di mancata
designazione, la nomina è predisposta dall'ufficio scolastico regionale, attingendo al
registro dei revisori contabili. I componenti durano in carica 3 anni, salvo conferma, che
nello stesso ambito territoriale può avvenire per una sola volta. In caso di rinuncia o
di cessazione di un membro, il nuovo nominato scade con quelli in carica.
2. Ad uno stesso Collegio è affidato il riscontro di più istituti, anche di
diverso ordine e grado, aventi sede in un medesimo ambito territoriale. L'aggregazione è
operata dall'Ufficio scolastico regionale tenuto conto:
della dimensione complessiva dei flussi finanziari amministrati;
della vicinanza e/o del facile collegamento tra le diverse sedi;
della situazione geografica e ambientale in cui gli istituti operano.
3. Ai revisori dei conti spetta un compenso determinato con
decreto del Ministero della pubblica istruzione di concerto con il Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica. Agli stessi sono corrisposti, in quanto
dovuti, l'indennità di missione ed il rimborso spese secondo le disposizioni vigenti in
materia.
4. Il compenso, l'indennità ed il rimborso spese ai membri del collegio sono
corrisposti da un istituto scolastico individuato nell'ambito territoriale dell'Ufficio
scolastico regionale con il provvedimento di nomina del Collegio.
5. Per le designazioni di propria competenza, il Ministero della pubblica
istruzione provvede alla tenuta di un apposito elenco nel quale sono iscritti, a domanda,
i dipendenti appartenenti a qualifica non inferiore a quelle ricomprese nell'area
funzionale C del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto dei
ministeri per il quadriennio 1998-2001, nonché i dipendenti, di qualifica immediatamente
inferiore che siano iscritti nel registro dei revisori contabili. L'elenco comprende una
apposita sezione nella quale possono chiedere di essere iscritti revisori contabili
esterni all'amministrazione per l'attribuzione degli incarichi eccedenti.
Art. 58
(Compiti dei revisori dei conti)
1. Il Collegio dei revisori dei conti vigila sulla legittimità,
regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.
2. Il Collegio esprime il parere di regolarità contabile sul programma annuale
proposto dalla Giunta esecutiva ai sensi dell'articolo 2, comma 3.
3. Il Collegio procede, con visite periodiche - anche individuali - da compiersi
almeno due volte nell'anno presso ciascuna istituzione scolastica compresa nell'ambito
territoriale di competenza, alla verifica della legittimità e regolarità delle scritture
contabili e della coerenza dell'impiego delle risorse con gli obiettivi individuati nel
programma e nelle successive variazioni di quest'ultimo, nonché alle verifiche di cassa.
4. Il Collegio esamina il conto consuntivo della gestione annuale in merito al
quale:
riferisce sulla regolarità della gestione finanziaria e
patrimoniale, secondo gli elementi tratti dagli atti esaminati e dalle verifiche
periodiche effettuate nel corso dell'esercizio;
rileva il livello percentuale di utilizzo della dotazione finanziaria
e delle dotazioni annuali di ciascun progetto d'istituto;
evidenzia i risultati della gestione finanziaria e patrimoniale;
esprime parere sul conto, con particolare riguardo alla concordanza
dei risultati esposti con le scritture contabili;
correda la relazione con tabelle di rilevazione dei costi (personale,
strumenti, servizi esterni, ecc.) inerenti alle attività e ai progetti realizzati
nell'istituto, finalizzate all'analisi costi/benefici da parte dell'amministrazione
scolastica, nonché con altre notizie e dati richiesti dall'amministrazione vigilante.
Art. 59
(Funzionamento del Collegio dei revisori dei conti)
1. Le riunioni del Collegio, ai fini degli adempimenti di cui
all'articolo 58, commi 2 e 4, si svolgono su iniziativa del presidente, cui compete la
convocazione, ovvero quando ne facciano richiesta congiuntamente gli altri due membri.
Esse possono tenersi in una qualsiasi delle sedi scolastiche comprese nell'ambito
territoriale di competenza.
2. Per le deliberazioni assunte dal Collegio, il membro dissenziente deve indicare
nel verbale i motivi del proprio dissenso. Non è consentita l'astensione.
3. Le verifiche periodiche di cui all'articolo 58, comma 3, avvengono sulla base di
una programmazione annuale concordata collegialmente.
4. Per l'esercizio delle funzioni dei revisori, le istituzioni scolastiche sono
tenute a mettere a disposizione di tutti gli atti e i documenti necessari per l'esercizio
delle funzioni di controllo.
5. L'ufficio scolastico regionale promuove gli opportuni interventi, al fine di
assicurare l'omogeneità dell'esercizio della funzione del Collegio dei revisori.
Art. 60
(Verbali)
1. L'attività dei revisori dei conti deve essere verbalizzata.
I verbali, per ciascuna istituzione scolastica, sono raccolti in apposito registro a
pagine numerate progressivamente, che è custodito dal direttore o da un suo delegato.
2. Copia del verbale relativo all'esame del conto consuntivo, corredato della
documentazione indicata all'articolo 18, deve essere inviata all'ufficio scolastico
regionale ed alla competente ragioneria provinciale dello Stato. Ai predetti uffici devono
essere inviati altresì copia dei verbali relativi ad eventuali anomalie riscontrate nel
corso della gestione per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
TITOLO VI
ATTIVITA' DI CONSULENZA CONTABILE
Art. 61
(Ufficio scolastico regionale)
1. L'ufficio scolastico regionale fornisce alle istituzioni
scolastiche assistenza e supporto in materia amministrativo-contabile, anche sulla base
delle indicazioni generali predisposte e diramate dal Servizio per gli affari
economico-finanziari del Ministero della pubblica istruzione.
TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 62
(Applicazione delle nuove istruzioni contabili)
1. Le istruzioni generali contenute nel presente regolamento si
applicano con le modalità e nei termini di cui all'articolo 12, comma 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275.
Il presente decreto, munito di sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.57 del 9 marzo 2001, Supplemento Ordinario
n.49)
Il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica
Visco
Il Ministro della Pubblica Istruzione
De Mauro