La questione delle spese fiscali nelle controversie di lavoro e previdenziali è stata risolta positivamente secondo le comuni aspettative e richieste. Infatti, la proposta di legge che modifica l'art. 23, comma 2, della legge 29 marzo 2001 n. 134, in materia di patrocinio a spese dello Stato, già approvata lo scorso agosto in sede legislativa dalla Commissione giustizia del Senato, è stata approvata definitivamente il 7 novembre 2001 dalla Commissione giustizia della Camera in sede legislativa ed è in attesa di pubblicazione. La legge approvata, pertanto, così recita:

«Il comma 2 dell'art. 23 della legge 29 marzo 2001, n. 134, è sostituita dal seguente: "2. Il testo della legge sul gratuito patrocinio, approvato con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282, e articoli da 11 a 16 della legge 11 agosto 1973, n. 533, sono abrogati a decorre dal 1 luglio 2002"».

Rimane quindi integro l'art. 10 della legge 533 che esenta gli atti delle controversie dilavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie dalla imposta di bollo, di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.


XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI
 N. 1476


PROPOSTA DI LEGGE
APPROVATA DALLA II COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 1^ agosto 2001 (v. stampato Senato n. 297)
d'iniziativa dei senatori FLORINO, BUCCIERO, ANTONINO CARUSO, TOFANI

Modifica all'articolo 23, comma 2, della legge 29 marzo 2001, n. 134, in materia di patrocinio a spese dello Stato

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica il 2 agosto 2001

Art. 1.


        1. Il comma 2 dell'articolo 23 della legge 29 marzo 2001, n. 134, è sostituito dal seguente:

        "2. Il testo della legge sul gratuito patrocinio, approvato con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282, e gli articoli da 11 a 16 della legge 11 agosto 1973, n. 533, sono abrogati a decorrere dal 1^ luglio 2002".