| La questione delle spese fiscali nelle controversie di lavoro e
previdenziali è stata risolta positivamente secondo le comuni aspettative e richieste.
Infatti, la proposta di legge che modifica l'art. 23, comma 2, della legge 29 marzo 2001
n. 134, in materia di patrocinio a spese dello Stato, già approvata lo scorso agosto in
sede legislativa dalla Commissione giustizia del Senato, è stata approvata
definitivamente il 7 novembre 2001 dalla Commissione giustizia della Camera in sede
legislativa ed è in attesa di pubblicazione. La legge approvata, pertanto, così recita: «Il comma 2 dell'art. 23 della legge 29 marzo 2001, n. 134, è sostituita dal seguente: "2. Il testo della legge sul gratuito patrocinio, approvato con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282, e articoli da 11 a 16 della legge 11 agosto 1973, n. 533, sono abrogati a decorre dal 1 luglio 2002"». Rimane quindi integro l'art. 10 della legge 533 che esenta gli atti delle controversie dilavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie dalla imposta di bollo, di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. XIV LEGISLATURA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 1.
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