LA MANCATA ESECUZIONE DELL’ORDINE DI REINTEGRAZIONE IN VIA D’URGENZA DEL LAVORATORE LICENZIATO COSTITUISCE REATO – Si configura l’elusione di un provvedimento cautelare, punita dall’art. 388 cod. pen. (Cassazione Sezione Sesta Penale n. 33860 del 18 settembre 2001, Pres. Di Santi, Rel. Caso).


Il Pretore di Recanati ha ordinato con provvedimento di urgenza, alla cooperativa Audio-Video, di reintegrare la dipendente licenziata Laura P. nel posto di lavoro. Poiché la società non ha eseguito l’ordine, il suo presidente Dino I. è stato sottoposto a processo penale davanti al Tribunale di Macerata con l’imputazione del reato previsto dall’art. 388 secondo comma cod. pen., che punisce chi elude l’esecuzione di un provvedimento del giudice civile che prescrive misure cautelari a difesa della proprietà, del possesso o del credito.

Il Tribunale ha assolto l’imputato con la formula “perché il fatto non costituisce reato”, in quanto ha ritenuto che la reintegrazione del lavoratore licenziato, prevista dall’art. 18 St. Lav., non abbia natura patrimoniale. Il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Ancona ha proposto ricorso per cassazione. Nel frattempo la causa di lavoro è continuata e il Tribunale Civile di Macerata, Sezione Lavoro, in grado di appello, pur confermando l’illegittimità del licenziamento, ha ritenuto inapplicabile l’art. 18 St. Lav. perché l’azienda aveva meno di 16 dipendenti; quindi ha revocato l’ordine di reintegrazione nel posto di lavoro ed ha condannato l’azienda soltanto al risarcimento del danno.
In sede penale la Suprema Corte, Sezione Sesta, con sentenza n. 33860 del 18 settembre 2001 (Pres. Di Santi, Rel. Caso) ha rigettato il ricorso del Procuratore Generale, in quanto ha ritenuto che, per effetto della sentenza pronunciata in grado di appello nella causa di lavoro, essendo stato revocato l’ordine di reintegrazione sia venuto meno anche il fatto costituente il reato di cui all’art. 388, secondo comma, cod. pen. Pertanto, diversamente dal Tribunale Penale di Macerata, la Corte Suprema ha ritenuto che la mancata esecuzione dell’ordine di reintegrazione in via d’urgenza del lavoratore licenziato configuri il reato previsto dall’art. 388, secondo comma, cod. pen.