LA MANCATA ESECUZIONE DELLORDINE DI REINTEGRAZIONE
IN VIA DURGENZA DEL LAVORATORE LICENZIATO COSTITUISCE REATO Si
configura lelusione di un provvedimento cautelare, punita dallart. 388 cod.
pen. (Cassazione Sezione Sesta Penale n. 33860 del 18 settembre 2001, Pres. Di Santi, Rel.
Caso).
Il Pretore di Recanati ha ordinato con provvedimento di
urgenza, alla cooperativa Audio-Video, di reintegrare la dipendente licenziata Laura P.
nel posto di lavoro. Poiché la società non ha eseguito lordine, il suo presidente
Dino I. è stato sottoposto a processo penale davanti al Tribunale di Macerata con
limputazione del reato previsto dallart. 388 secondo comma cod. pen., che
punisce chi elude lesecuzione di un provvedimento del giudice civile che prescrive
misure cautelari a difesa della proprietà, del possesso o del credito.
Il Tribunale ha assolto limputato con la formula
perché il fatto non costituisce reato, in quanto ha ritenuto che la
reintegrazione del lavoratore licenziato, prevista dallart. 18 St. Lav., non abbia
natura patrimoniale. Il Procuratore Generale presso la Corte dAppello di Ancona ha
proposto ricorso per cassazione. Nel frattempo la causa di lavoro è continuata e il
Tribunale Civile di Macerata, Sezione Lavoro, in grado di appello, pur confermando
lillegittimità del licenziamento, ha ritenuto inapplicabile lart. 18 St. Lav.
perché lazienda aveva meno di 16 dipendenti; quindi ha revocato lordine di
reintegrazione nel posto di lavoro ed ha condannato lazienda soltanto al
risarcimento del danno.
In
sede penale la Suprema Corte, Sezione Sesta, con sentenza n. 33860 del 18 settembre 2001
(Pres. Di Santi, Rel. Caso) ha rigettato il ricorso del Procuratore Generale, in quanto ha
ritenuto che, per effetto della sentenza pronunciata in grado di appello nella causa di
lavoro, essendo stato revocato lordine di reintegrazione sia venuto meno anche il
fatto costituente il reato di cui allart. 388, secondo comma, cod. pen. Pertanto,
diversamente dal Tribunale Penale di Macerata, la Corte Suprema ha ritenuto che la mancata
esecuzione dellordine di reintegrazione in via durgenza del lavoratore
licenziato configuri il reato previsto dallart. 388, secondo comma, cod. pen.
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