Fruizione delle ferie
Due recenti sentenze ampliano il 
panorama giurisprudenziale

La Corte di Cassazione continua a esaminare, sotto vari profili, questioni legate alla mancata tempestiva fruizione delle ferie, nonché all’individuazione dei conseguenti diritti e obblighi. Due decisioni emesse in questi primi mesi dell’anno arricchiscono ulteriormente il panorama giurisprudenziale. Vediamo di che si tratta. Secondo una prima sentenza (Cass. 5 gennaio 2001, n. 96), i contratti collettivi, nel riconoscere in talune situazioni il diritto al godimento delle ferie in misura superiore a quella giustificata dal principio della proporzionalità delle stesse alla durata della prestazione lavorativa, possono assoggettare il diritto a determinate condizioni (quali la possibilità dell’effettiva fruizione, prima della risoluzione del rapporto). La Cassazione ha affermato inoltre che – dal momento che le ferie sono dirette ad assicurare il recupero delle energie psicofisiche, nonché a soddisfare le esigenze ricreative del lavoratore e a consentirgli di partecipare alla vita familiare e sociale – il diritto alle ferie presuppone l’effettivo svolgimento del lavoro e matura giorno per giorno. Non matura, per esempio, nei periodi di malattia, durante i quali non sussistono le esigenze di recupero delle energie psicofisiche e di più intensa partecipazione alla vita familiare e sociale.

Un’altra sentenza (Cass. 21 febbraio 2001, n. 2569) è stata originata dalla richiesta di un lavoratore d’ottenere l’effettivo godimento del riposo e non la relativa indennità sostitutiva, corrispondente a 80 giorni di ferie non goduti negli anni precedenti. La Suprema Corte, a differenza dei giudici del merito che avevano esaminato il caso, ha accolto il ricorso del lavoratore, affermando che, in caso di mancato godimento delle ferie, egli ha diritto d’ottenere il risarcimento del danno in forma specifica, ossia l’effettivo godimento dei riposi, e può pertanto rifiutare l’indennità sostitutiva. La Corte di Cassazione ha affermato che nella materia in esame deve trovare applicazione l’articolo 2058 del codice civile, secondo il quale "il danneggiato può chiedere la reintegrazione in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile; tuttavia il giudice può disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore".

Questa norma, ha osservato la Corte, concerne la responsabilità extracontrattuale, ma ha valore di principio generale. D’altra parte, in materia di diritti attinenti all’integrità psicofisica e, più in generale, agli interessi esistenziali del lavoratore, il datore di lavoro risponde per responsabilità extracontrattuale, oltre che contrattuale. L’articolo 36 della Costituzione pone il principio dell’irrinunciabilità delle ferie, che, com’è stato affermato ripetutamente dalla Corte Costituzionale, comporta l’effettiva fruizione del riposo. Pertanto, ha affermato la Cassazione, eventuali clausole contrattuali individuali o collettive che prevedano il pagamento di un’indennità sostitutiva delle ferie, devono ritenersi nulle. Questo, a meno che non sussistano, nell’ambito aziendale, comprovate difficoltà che impediscano di consentire la fruizione effettiva delle ferie in un momento successivo. Soltanto in una simile fattispecie, infatti, potrebbe maturare il diritto del datore di lavoro a corrispondere esclusivamente la relativa indennità sostitutiva.