Una recente ordinanza
del tribunale di Roma (7 settembre 2001), emessa a definizione della prima fase di un
procedimento d'urgenza (articolo 700 codice di procedura civile), ha disposto la
reintegrazione nel posto di lavoro di un socio lavoratore di un'impresa di pulizia,
affrontando in concreto alcuni aspetti della recente legge che disciplina i rapporti di
lavoro nelle cooperative (legge 142/2001). Si tratta, com'è noto, di una materia
dibattuta da anni e che presenta aspetti estremamente delicati, in quanto, anche
nell'ambito dello stesso settore del mercato di lavoro, convivono da sempre situazioni
difficilmente omologabili. Accanto a vere e proprie iniziative solidaristiche, basate
sulla mutualità e sull'esigenza di mantenere strettamente fede alle compatibilità di
bilancio, esistono imprese - grandi, medie e piccole - che usano lo schermo della
solidarietà per rendere più agevoli iniziative di stampo esclusivamente speculativo.
Il caso può essere così sintetizzato. Il socio di una cooperativa veniva licenziato in
tronco per motivi disciplinari e chiedeva in via d'urgenza la reintegra. Il giudice, nel
verificare la sussistenza o meno, accanto al rapporto associativo, di un vero e proprio
rapporto di lavoro subordinato, ha affrontato anche la problematica posta dalla nuova
legge (articolo 6), escludendone la rilevanza. Le nuove regole, infatti, hanno
"semplicemente obbligato" le cooperative ad adottare un regolamento, "sulla
tipologia dei rapporti che s'intendono attuare, in forma alternativa, con i soci
lavoratori". Stante la pendenza del termine concesso (nove mesi dall'entrata in
vigore della normativa) e in mancanza allo stato del detto regolamento, ben può il
giudicante valutare, alla luce degli elementi probatori acquisiti in questa sede e dei
criteri elaborati dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione sulla materia,
l'effettiva natura del rapporto intercorso tra le parti. La citata normativa, infatti, ha
introdotto il principio secondo il quale in capo al lavoratore, oltre al rapporto
associativo, si attiva un ulteriore rapporto di lavoro, subordinato, autonomo o in
qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non
occasionale.
Ravvisata, dunque, la subordinazione, l'articolo 2 estende al socio lavoratore subordinato
l'intera disciplina dello Statuto dei lavoratori, salva l'esclusione dell'articolo 18,
laddove il licenziamento sia disposto contestualmente alla (e a causa della) perdita della
qualità di socio, dovendosi ritenere che il licenziamento sia "figlio"
dell'esclusione del rapporto associativo, sicché per decidere della legittimità del
licenziamento sia necessario e sufficiente decidere sulla legittimità dell'esclusione
come socio (con le garanzie associative). E poiché nel caso di specie, conclude il
giudice, risulta esclusivamente un atto non già d'esclusione come "socio", ma
di vero e proprio "licenziamento", il provvedimento dev'essere valutato come un
qualsiasi "normale" atto espulsivo, sottoposto alle regole di cui all'articolo 7
della legge 300/70 e alla disciplina in materia di risoluzione del rapporto di lavoro.
Sulla base di tali presupposti, il tribunale, rilevata nel merito la sussistenza del fumus
e ravvisato il periculum nelle comprovate necessità economiche del lavoratore e della sua
famiglia, insorte successivamente con l'esaurimento delle somme percepite a titolo di
competenze di fine rapporto, ne ha quindi disposto la reintegrazione nel posto di lavoro
in via d'urgenza.
|