| Lo svolgimento di mansioni superiori
per sostituzione di lavoratori che fruiscono del riposo settimanale può comportare la
promozione automtica. In base allart. 2103 cod. civ. (Cassazione
Sezione Lavoro n. 13940 del 21 ottobre 2000, Pres. De Musis, Rel. Lupi).
In base
allart. 2103 cod. civ. il lavoratore che svolga per almeno tre mesi mansioni
superiori ha diritto alla promozione alla corrispondente qualifica. Questo diritto è
però escluso nel caso che lassegnazione a mansioni superiori sia avvenuta per
sostituzione di un collega assente con diritto alla conservazione del posto.
A.M.,
dipendente delle Ferrovie dello Stato, inquadrato nella quinta categoria, avendo svolto
per più di tre mesi le mansioni proprie della sesta categoria, ha chiesto al Pretore di
Santa Maria Capua Vetere il riconoscimento del suo diritto alla promozione. Lazienda
si è difesa sostenendo che egli era stato impiegato per la sostituzione di personale
assente per riposi settimanali e quindi non aveva diritto alla qualifica superiore, pur
avendo svolto le relative mansioni.
Sia il Pretore
che, in grado di appello, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere hanno ritenuto la
domanda priva di fondamento, affermando che lo svolgimento delle mansioni superiori era
avvenuto per sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto.
La Suprema
Corte (Sezione Lavoro n. 13940 del 21 ottobre 2000, Pres. De Musis, Rel. Lupi) ha accolto
il ricorso del lavoratore affermando che, ai fini previsti dallart. 2103 cod. civ.,
il lavoratore che non presti la sua opera per riposo settimanale non può ritenersi
assente con diritto alla conservazione del posto come ad esempio chi sia in
malattia. Assente ha osservato la Corte significa, letteralmente, non
presente nel luogo in cui si dovrebbe essere. Il concetto di assenza involge due elementi:
la non presenza ed il contrasto di questo fatto con un dovere essere. Il lavoratore che
fruisce del riposo settimanale ha precisato la Corte non è assente dal
lavoro, perché alla non presenza non si associa il dover lavorare nel giorno di riposo;
linterpretazione quindi del termine lavoratore assente di cui allart.
2103 cod. civ. nel senso di mera non presenza è erronea.
Infatti in una
organizzazione del lavoro in turni che coprono tutta la settimana, compresa la festività
ha aggiunto la Corte - occorre prevedere un organico che rispetto al numero dei
posti di lavoro comprenda unaliquota destinata a coprire i turni di chi usufruisca
dei riposi settimanali; così ad esempio se per una determinata attività, che copre un
solo turno giornaliero per sette giorni, sono necessari sei lavoratori, lorganico
dovrà prevederne sette per consentire il riposo settimanale a turno di essi. Il settimo
lavoratore non sostituisce a turno gli altri, ma come gli altri copre lorganico
necessario per espletare il servizio per sette giorni con sei lavoratori presenti in
ciascun giorno; la mancanza del settimo lavoratore costituisce carenza di organico; se
quindi la sostituzione di lavoratori non presenti per riposo settimanale non ha carattere
eccezionale ma continuativo si deve ritenere che lorganico della qualifica sia
carente.
Pertanto la
Corte ha cassato la sentenza impugnata, rinviando la causa ad altro giudice, per il quale
ha stabilito il seguente principio di diritto: Nelle imprese che esplicano la
loro attività anche nei giorni festivi ed il cui organico deve essere maggiorato
dellaliquota necessaria a consentire il riposo settimanale a turno dei dipendenti,
ladibizione a mansioni superiori per sopperire alla carenza dellorganico a
consentire il riposo settimanale, non costituisce sostituzione di personale assente con
diritto alla conservazione del posto a sensi dellart. 2103 cod. civ., ma copertura
di un posto (vacante) necessario per lespletamento continuativo del servizio.
|