I contributi versati dall'azienda ad un fondo di
previdenza integrativa fanno parte della retribuzione. - Devono perciò essere inclusi
nel calcolo del t.f.r. (Cassazione Sezione Lavoro n. 14591 del 14 ottobre 2002, Pres.
Senese, Rel. Balletti).
Francesco P. ha lavorato alle dipendenze della Rai Radiotelevisione Italiana dal
21 maggio 1962 al 19 giugno 1989. In base al contratto collettivo durante il rapporto la
Rai gli ha accreditato un importo pari al 6,70% della retribuzione sul suo conto di
previdenza integrativa aziendale. Al termine del rapporto la Rai non ha incluso nel
calcolo del t.f.r. quanto versato in suo favore per previdenza integrativa. Il lavoratore
ha chiesto al Pretore di Roma di condannare la Rai a corrispondergli le differenze di
trattamento di fine rapporto derivanti dalla mancata inclusione nel relativo calcolo del
contributo versatogli per previdenza aziendale. Il Pretore ha rigettato la domanda, ma la
sua decisione è stata riformata, in grado di appello, dal Tribunale di Roma che ha
condannato lazienda a pagare le differenze richieste. Lazienda ha proposto
ricorso per cassazione sostenendo che, per la sua natura previdenziale, il contributo non
andava incluso nel calcolo del t.f.r.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 14591 del 14 ottobre 2002, Pres. Senese, Rel.
Balletti) ha rigettato il ricorso, ricordando la sua giurisprudenza secondo cui i
trattamenti pensionistici integrativi, erogati a seguito della costituzione di fondi
speciali previsti dalla contrattazione collettiva, privi di autonoma soggettività, hanno
natura di debiti di lavoro, anche se sono esigibili dopo la cessazione del rapporto di
lavoro, essendo in nesso di corrispettività con la prestazione lavorativa a causa
dellinterdipendenza con la durata del servizio e la misura della retribuzione
ricevuta. Tale natura retributiva ha precisato la Corte è pure riferibile
ai c.d. conti individuali, costituiti da versamenti mensili, integranti,
insieme con lindennità di anzianità, il trattamento di quiescenza; può parlarsi
di natura retributiva del credito avente ad oggetto una prestazione con funzione
previdenziale o assistenziale facendo riferimento ad una nozione di retribuzione correlata
alla corrispettività intesa in senso ampio, siccome rivolta a soddisfare determinate
esigenze di vita del lavoratore, dato che nelladempimento dellobbligazione
lavorativa è intimamente implicata la persona stessa del lavoratore.
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