In caso di cessione di azienda il lavoratore può far valere i suoi diritti, derivanti dalla continuazione del rapporto, promuovendo un giudizio nei confronti del solo cessionario - Non si configura un litisconsorzio necessario con il cedente -

Ai sensi dell’art. 2112 cod. civ., primo comma, “in caso di trasferimento d’azienda il rapporto di lavoro continua con l’acquirente e il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano”. Il trasferimento dell’azienda integra successione non a titolo universale, ma a titolo particolare, sia pure inerente ad un complesso di beni e rapporti. Perciò il lavoratore può agire, al fine di rivendicare i diritti inerenti al rapporto di lavoro, anche nei soli confronti del nuovo titolare, non sussistendo un’ipotesi di litisconsorzio necessario (art. 102 cod. proc. civ.) tra cessionario e cedente né, ovviamente, per le obbligazioni delle quali rispondono in solido entrambi i soggetti (art. 2112, comma secondo, cod. civ.), né in relazione alle domande che devono necessariamente essere proposte nei confronti del cessionario e che presuppongono, quale mezzo a fine e logico presupposto delle questioni principali, l’accertamento di vicende comuni al cedente. Nel caso, poi, che il trasferimento avvenga in corso di causa trova a applicazione il disposto dell’art. 111 cod. proc. civ., in forza del quale la sentenza, anche se pronunciata nei soli confronti dell’alienante, spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare, con la conseguenza che è impugnabile anche da lui (Cassazione Sezione Lavoro n. 14708 del 16 ottobre 2002, Pres. Senese, Rel. Picone).