Ai
sensi dellart. 2112 cod. civ., primo comma, in caso di trasferimento
dazienda il rapporto di lavoro continua con lacquirente e il lavoratore
conserva tutti i diritti che ne derivano. Il trasferimento dellazienda integra
successione non a titolo universale, ma a titolo particolare, sia pure inerente ad un
complesso di beni e rapporti. Perciò il lavoratore può agire, al fine di rivendicare i
diritti inerenti al rapporto di lavoro, anche nei soli confronti del nuovo titolare, non
sussistendo unipotesi di litisconsorzio necessario (art. 102 cod. proc. civ.) tra
cessionario e cedente né, ovviamente, per le obbligazioni delle quali rispondono in
solido entrambi i soggetti (art. 2112, comma secondo, cod. civ.), né in relazione alle
domande che devono necessariamente essere proposte nei confronti del cessionario e che
presuppongono, quale mezzo a fine e logico presupposto delle questioni principali,
laccertamento di vicende comuni al cedente. Nel caso, poi, che il trasferimento
avvenga in corso di causa trova a applicazione il disposto dellart. 111 cod. proc.
civ., in forza del quale la sentenza, anche se pronunciata nei soli confronti
dellalienante, spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo
particolare, con la conseguenza che è impugnabile anche da lui (Cassazione Sezione Lavoro
n. 14708 del 16 ottobre 2002, Pres. Senese, Rel. Picone). |