In base alla legge n. 230 del
1962 lapposizione di un termine ad un contratto di lavoro è priva di effetto se non
risulta da atto scritto, a meno che la durata del rapporto di lavoro, puramente
occasionale, non superi i dodici giorni. La forma scritta che riguarda non
lintero contratto, ma solo la clausola che appone il termine è richiesta ad
substantiam; la sua mancanza fa sì che il contratto si reputi a tempo indeterminato.
Le sottoscrizioni del datore di lavoro e del lavoratore devono avvenire contestualmente o
anteriormente allinizio del rapporto lavorativo, anche se non è richiesto che la
dichiarazione di volontà e lapposizione del termine siano contenuti in un unico
documento, perché il requisito della forma scritta viene osservato anche quando la
sottoscrizione del lavoratore sia contenuta in un documento a sè, costituente
accettazione di una proposta, anche essa scritta, di contratto a termine formulata dal
datore di lavoro. Il decreto legislativo 6.9.2001 n. 368 ha inteso attribuire maggiori
spazi di operatività al contratto a termine anche attraverso lintroduzione di una
minore rigidità sul piano della formalizzazione del contratto stesso, riconoscendo in
particolare la possibilità che lapposizione del termine possa emergere anche in via
indiretta dallo strumento contrattuale ad hoc intervenuto. |