ASSOLOMBARDA E CGIL-CISL-UIL MILANO HANNO COSTITUITO UNA COMMISSIONE PER LA CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE DI LAVORO

 

Obiettivo dell'intesa, che risponde a un’esigenza comunemente sentita da imprese e lavoratori, è quello di rendere più agevole e rapida la soluzione di molte controversie, riducendo notevolmente il ricorso alla via giudiziaria

Milano, 1 febbraio 2002 - Il Presidente di Assolombarda Michele Perini e il Direttore Generale, Michele Porcelli, hanno firmato un accordo con i Segretari Generali di CGIL-CISL-UIL, Antonio Panzeri, Maria Grazia Fabrizio e Amedeo Giuliani, sul tema della conciliazione delle controversie di lavoro.

L’intesa prevede la costituzione di una Commissione sindacale che ha il compito di conciliare le controversie individuali tra imprese associate ad Assolombarda e lavoratori, valorizzando peraltro quell’orientamento verso la ricerca di soluzioni extragiudiziali che costituisce da sempre un obiettivo perseguito dalle Parti Sociali.

L’accordo raggiunto, che formalizza e dà veste organica a una prassi già positivamente sperimentata tra Assolombarda e Organizzazioni Sindacali, ha lo scopo di rendere più agevole e rapida la composizione delle dispute relative, ad esempio, a controversie economiche, risoluzioni del rapporto di lavoro, provvedimenti disciplinari e così via. Concretamente l'intesa prevede che la Commissione, a seguito di una richiesta scritta, convochi, di norma entro 15 giorni, uno o più incontri con le Parti interessate per l’esame della controversia e concluda il tentativo di conciliazione non oltre i 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Firmando l'intesa nella sede degli industriali milanesi in via Pantano, il Presidente di Assolombarda Perini e i Segretari Generali Panzeri, Fabrizio e Giuliani hanno sottolineato che la sottoscrizione di tale accordo rappresenta un utile strumento per l'attività delle stesse Parti Sociali.

VERBALE DI ACCORDO

 

Addì,  1° febbraio  2002, in Milano,

tra

L’Assolombarda, rappresentata dal Presidente, Michele Perini, dal Direttore Generale, Michele Porcelli e dal Direttore del Settore Sociale, Elio Minicone

 

e

la C.G.I.L provinciale, rappresentata dal Segretario Generale, Antonio Panzeri,

la C.I.S.L. provinciale, rappresentata dal Segretario Generale, Maria Grazia Fabrizio

e la U.I.L provinciale, rappresentata dal Segretario Generale, Amedeo Giuliani,

 

  •         visti gli artt. 410, 410 bis, 411, 412, 412 bis del codice di procedura civile, nel testo risultante dall’entrata in vigore del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 80;

 

  •       considerato che le predette disposizioni subordinano la procedibilità delle azioni aventi ad oggetto rapporti previsti dall’art. 409 del c.p.c. all’esperimento di un tentativo obbligatorio di conciliazione, da svolgersi alternativamente presso la Commissione di conciliazione costituita presso la Direzione Provinciale del Lavoro o secondo le procedure previste dai contratti e accordi collettivi;

 

  •       considerato che l’attività di composizione delle controversie di lavoro, anche individuali, rientra tra i compiti istituzionali delle associazioni sindacali;

 

  •      considerata l’opportunità che le Parti sociali, in conformità a tale previsione normativa, predispongano una procedura di conciliazione al fine di valorizzare la possibilità di soluzioni extragiudiziali delle controversie,

 

si conviene quanto segue:

  

è istituita, a cura delle Parti firmatarie del presente Accordo, una Commissione sindacale di conciliazione cui è demandato il compito di pronunciarsi sulle richieste di conciliazione che le siano sottoposte ai sensi dell’art. 410, comma 1 c.p.c., così come modificato dall’art. 36 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80.

La Commissione sindacale di conciliazione è composta da due membri, dei quali uno designato dall’Assolombarda e uno designato dalla Associazione sindacale  a cui il lavoratore conferisce mandato.

La Commissione ha sede presso l’Assolombarda, che svolge le funzioni di segreteria con i compiti previsti dal  presente Accordo.

Il lavoratore che intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall’art. 409 c.p.c. nei confronti di una Azienda associata all’Assolombarda può, tramite l’Associazione sindacale alla quale conferisce mandato, ricorrere alla Commissione sindacale di conciliazione con richiesta scritta indirizzata alla Segreteria della Commissione.

Copia dell’istanza deve essere trasmessa contemporaneamente all’Azienda interessata.

L’istanza deve contenere l’indicazione delle Parti e dell’oggetto della controversia, nonché la designazione del Componente della Commissione di parte sindacale.

Gli stessi adempimenti devono essere compiuti nell’ipotesi in cui parte attrice sia l’Azienda.

A seguito di tale richiesta, l’Assolombarda convoca, di norma entro 15 giorni dal ricevimento della stessa, un incontro con le Parti interessate avente ad oggetto l’esame della controversia ed il tentativo di conciliazione, designando contestualmente il proprio Componente la Commissione.

In assenza di rapporto associativo o di mandato, la Segreteria comunicherà, entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento dell’istanza, all’Associazione richiedente la non esperibilità del tentativo di conciliazione.

La Commissione procede con libertà di forme; può fissare ulteriori riunioni e deve espletare il tentativo di conciliazione entro 60 giorni dalla data del ricevimento della richiesta. Trascorso tale termine, il tentativo si intende esperito ad ogni effetto.

Se la conciliazione riesce, si forma processo verbale ai sensi e per gli effetti dell’art. 411, terzo comma, del c.p.c.

La sottoscrizione del verbale di conciliazione da parte del lavoratore e del datore di lavoro con l’assistenza delle rispettive Associazioni Sindacali, ai sensi dell’art. 411, terzo comma del c.p.c., rende irrilevante qualsiasi discostamento dalle procedure previste dal presente accordo.

Se la conciliazione non riesce, si forma processo verbale con l’indicazione delle ragioni del mancato accordo.

Le Parti, quando è possibile, possono indicare la soluzione anche parziale sulla quale concordano, precisando l’ammontare del credito che spetta al lavoratore. In quest’ultimo caso il processo verbale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni di cui all’art. 411 c.p.c.

Il verbale di avvenuta conciliazione è depositato presso la Direzione Provinciale del Lavoro, a cura della Segreteria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 411, comma 3,  c.p.c.

Copia del verbale di conciliazione o di mancato accordo è rilasciata alle Parti contestualmente alla sottoscrizione.

In presenza di eventuali difformità interpretative del presente Accordo, le Parti firmatarie si incontreranno per effettuare i necessari chiarimenti.

Il presente Accordo si intenderà tacitamente rinnovato, di anno in anno, in assenza di disdetta a mezzo lettera raccomandata  di una delle Parti firmatarie almeno un mese prima della scadenza.