VERBALE
DI ACCORDO
Addì, 1° febbraio 2002, in Milano,
tra
LAssolombarda, rappresentata dal Presidente, Michele Perini, dal
Direttore Generale, Michele Porcelli e dal Direttore del Settore Sociale, Elio Minicone
e
la C.G.I.L provinciale, rappresentata dal Segretario Generale, Antonio
Panzeri,
la C.I.S.L. provinciale, rappresentata dal Segretario Generale, Maria Grazia
Fabrizio
e la U.I.L provinciale, rappresentata dal Segretario Generale, Amedeo
Giuliani,
visti gli artt. 410, 410 bis, 411, 412, 412 bis del codice di procedura civile, nel
testo risultante dallentrata in vigore del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 80;
considerato che le predette disposizioni subordinano la procedibilità delle azioni
aventi ad oggetto rapporti previsti dallart. 409 del c.p.c. allesperimento di
un tentativo obbligatorio di conciliazione, da svolgersi alternativamente presso la
Commissione di conciliazione costituita presso la Direzione Provinciale del Lavoro o
secondo le procedure previste dai contratti e accordi collettivi;
considerata lopportunità che le Parti sociali, in conformità a tale
previsione normativa, predispongano una procedura di conciliazione al fine di valorizzare
la possibilità di soluzioni extragiudiziali delle controversie,
si
conviene quanto segue:
è istituita, a cura delle
Parti firmatarie del presente Accordo, una Commissione sindacale di conciliazione cui è
demandato il compito di pronunciarsi sulle richieste di conciliazione che le siano
sottoposte ai sensi dellart. 410, comma 1 c.p.c., così come modificato dallart.
36 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80.
La Commissione sindacale di
conciliazione è composta da due membri, dei quali uno designato dallAssolombarda e
uno designato dalla Associazione sindacale a
cui il lavoratore conferisce mandato.
La Commissione ha sede presso lAssolombarda,
che svolge le funzioni di segreteria con i compiti previsti dal presente Accordo.
Il lavoratore che intende
proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dallart. 409 c.p.c.
nei confronti di una Azienda associata allAssolombarda può, tramite lAssociazione
sindacale alla quale conferisce mandato, ricorrere alla Commissione sindacale di
conciliazione con richiesta scritta indirizzata alla Segreteria della Commissione.
Copia dellistanza deve
essere trasmessa contemporaneamente allAzienda interessata.
Listanza deve contenere lindicazione
delle Parti e delloggetto della controversia, nonché la designazione del Componente
della Commissione di parte sindacale.
Gli stessi adempimenti devono
essere compiuti nellipotesi in cui parte attrice sia lAzienda.
A seguito di tale richiesta, lAssolombarda
convoca, di norma entro 15 giorni dal ricevimento della stessa, un incontro con le Parti
interessate avente ad oggetto lesame della controversia ed il tentativo di
conciliazione, designando contestualmente il proprio Componente la Commissione.
In assenza di rapporto
associativo o di mandato, la Segreteria comunicherà, entro 5 giorni lavorativi dal
ricevimento dellistanza, allAssociazione richiedente la non esperibilità del
tentativo di conciliazione.
La Commissione procede con
libertà di forme; può fissare ulteriori riunioni e deve espletare il tentativo di
conciliazione entro 60 giorni dalla data del ricevimento della richiesta. Trascorso tale
termine, il tentativo si intende esperito ad ogni effetto.
Se la conciliazione riesce, si
forma processo verbale ai sensi e per gli effetti dellart. 411, terzo comma, del
c.p.c.
La sottoscrizione del verbale
di conciliazione da parte del lavoratore e del datore di lavoro con lassistenza
delle rispettive Associazioni Sindacali, ai sensi dellart. 411, terzo comma del
c.p.c., rende irrilevante qualsiasi discostamento dalle procedure previste dal presente
accordo.
Se la conciliazione non riesce,
si forma processo verbale con lindicazione delle ragioni del mancato accordo.
Le Parti, quando è possibile,
possono indicare la soluzione anche parziale sulla quale concordano, precisando lammontare
del credito che spetta al lavoratore. In questultimo caso il processo verbale
acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni di cui allart. 411
c.p.c.
Il verbale di avvenuta
conciliazione è depositato presso la Direzione Provinciale del Lavoro, a cura della
Segreteria, ai sensi e per gli effetti dellart. 411, comma 3, c.p.c.
Copia del verbale di
conciliazione o di mancato accordo è rilasciata alle Parti contestualmente alla
sottoscrizione.
In presenza di eventuali
difformità interpretative del presente Accordo, le Parti firmatarie si incontreranno per
effettuare i necessari chiarimenti.
Il
presente Accordo si intenderà tacitamente rinnovato, di anno in anno, in assenza di
disdetta a mezzo lettera raccomandata
di una delle Parti firmatarie almeno un mese prima della scadenza. |