Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma,
della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare tempestivi interventi al fine
di contrastare i negativi effetti occupazionali derivanti da situazioni di grave crisi
aziendale, nonchè di assicurare adeguata tutela previdenziale, a seguito
dellentrata in vigore dellAccordo tra la Comunità europea e la Confederazione
svizzera sulla libera circolazione delle persone, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999,
ai lavoratori italiani definitivamente rientrati dalla Svizzera;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 giugno
2002;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro per gli italiani nel Mondo e con il
Ministro delleconomia e delle finanze;
emana
il seguente decreto-legge:
Articolo 1.
(Interventi relativi a situazioni di crisi aziendale)
1. Per i lavoratori dipendenti da aziende, già operanti in
aree nelle quali siano stati attivati strumenti della programmazione negoziata,
appaltatrici di lavori presso unità produttive di imprese del settore petrolifero e
petrolchimico, con un organico di almeno 300 lavoratori, licenziati, a seguito di processi
di ridimensionamento dei predetti appalti, a far data dal 29 marzo 2001 e comunque non
oltre il 31 dicembre 2003 e iscritti nelle liste di mobilità, la durata
dellindennità di mobilità, stabilita in quarantotto mesi dallarticolo 7,
comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è prorogata per un massimo di trentasei mesi
e nel limite massimo di seicentotrenta unità, e, comunque, non oltre il conseguimento del
trattamento pensionistico di anzianità o di vecchiaia, in riferimento ai quali sono
confermati, per tali lavoratori, i requisiti previsti dalla disciplina vigente alla data
di entrata in vigore del presente decreto. La misura dellindennità di mobilità
relativa al periodo di proroga è ridotta del venti per cento rispetto alla misura già
decurtata al termine del primo anno di fruizione. Per i lavoratori in questione, i
requisiti di cui agli articoli 16, comma 1, e 7, comma 4, della citata legge n. 223 del
1991, si considerano acquisiti con riferimento al lavoro prestato con passaggio diretto
presso le imprese dello stesso settore di attività.
2. Per i lavoratori, già dipendenti da aziende operanti nel settore tessile ed ubicate
nei territori di cui allObiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio,
del 21 giugno, che, a far data dal giugno 1996 e senza soluzione di continuità, abbiano
fruito del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione
aziendale, in base alle delibere CIPE del 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1995, e del 26 gennaio 1996, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 63 del 15 marzo 1996, licenziati nel periodo dal 1º giugno 2002 al 31 maggio
2003 ed iscritti nelle liste di mobilità, la durata dellindennità di mobilità,
stabilita in quarantotto mesi dallarticolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991,
n. 223, è prorogata per un massimo di quarantotto mesi e nel limite massimo di centoventi
unità, e, comunque, non oltre il conseguimento del trattamento pensionistico di
anzianità o di vecchiaia, in riferimento ai quali sono confermati, per tali lavoratori, i
requisiti previsti dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore del presente
decreto. La misura dellindennità di mobilità relativa al periodo di proroga è
ridotta del venti per cento rispetto alla misura già decurtata al termine del primo anno
di fruizione.
3. Le aziende interessate dagli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono tenute a versare
allIstituto nazionale della previdenza sociale (INPS), allatto del pagamento
delle somme previste dallarticolo 5, comma 4, della citata legge n. 223 del 1991, un
importo pari allonere del trattamento economico di mobilità per un periodo di sei
mesi, compresi gli oneri relativi alla contribuzione figurativa.
4. Ai lavoratori interessati alla proroga dellindennità di mobilità prevista dai
commi 1 e 2 deve essere offerta la possibilità di partecipare a percorsi formativi o alle
iniziative decise dai centri per limpiego finalizzate alla ricollocazione
occupazionale. La mancata ingiustificata partecipazione dei soggetti interessati alle
attività formative comporta la decadenza dai benefìci di cui ai commi 1 e 2. LINPS
verifica leffettivo impegno dei lavoratori nelle predette attività
5. Ai lavoratori licenziati da aziende operanti nel settore della sanità privata, con un
organico superiore alle millecinquecento unità lavorative, assoggettate alla procedura di
amministrazione straordinaria con cessazione dellesercizio di impresa ed operanti
nelle aree individuate ai sensi degli Obiettivi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1260/1999
del Consiglio, del 21 giugno 1999, per i quali sia scaduto, entro il 14 maggio 2002, il
trattamento straordinario dintegrazione salariale disposto con decreto legislativo 8
luglio 1999, n. 270, è corrisposto, per la durata di ventiquattro mesi e nel limite
massimo di milleottocento unità, un trattamento pari allottanta per cento
dellimporto massimo dellindennità di mobilità, così come previsto dalle
vigenti disposizioni, comprensivo della contribuzione figurativa e degli assegni per il
nucleo familiare, ove spettanti.
6. I lavoratori fruitori del trattamento di cui al comma 5 sono tenuti a frequentare,
durante il periodo di durata del trattamento medesimo, corsi di formazione professionale,
indetti dalla regione o dai competenti enti locali, finalizzati sia ad aggiornamento e
riqualificazione professionale che a percorsi di ricollocazione posti in essere per i
lavoratori stessi. La mancata ingiustificata partecipazione dei soggetti interessati alle
attività formative comporta la decadenza dai benefici di cui al comma 5. Sono esentati
dalla partecipazione alle attività formative i lavoratori che, nellarco dei
ventiquattro mesi di fruizione della indennità, maturino il diritto alla pensione.
7. Per la ricollocazione dei soggetti di cui al comma 5 sono promosse, da parte delle
amministrazioni pubbliche, procedure per laffidamento allesterno di attività
attraverso la stipula, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della
pubblica amministrazione, di convenzioni con società di capitale, cooperative di
produzione e lavoro, consorzi di artigiani, a condizione che la forza lavoro in essi
occupata sia costituita, in misura non inferiore al 40 per cento, dai lavoratori di cui al
comma 5.
8. I lavoratori beneficiari del trattamento di cui al comma 5, interessati ad
intraprendere unattività autonoma in forma singola o associata, possono ottenere,
secondo i criteri di cui al regolamento del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
17 febbraio 1993, n. 142, la corresponsione anticipata del predetto trattamento, nella
misura non ancora fruita alla data di presentazione della richiesta. Le somme corrisposte
a titolo di anticipazione del trattamento sono cumulabili con eventuali altri benefici
previsti dalla normativa in vigore in materia di lavoro autonomo.
8-bis. In deroga allarticolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali è autorizzato, con proprio decreto, a concedere una
proroga, non superiore a dodici mesi e per un massimo di ventidue unità, del trattamento
straordinario di integrazione salariale ad aziende al cui capitale sociale partecipano
finanziarie pubbliche, costituite in data anteriore al 31 marzo 1998 per svolgere
attività di reimpiego dei lavoratori provenienti da unità produttive interamente
dismesse appartenenti al settore siderurgico pubblico, che successivamente hanno cessato
lattività in quanto sottoposte a procedura fallimentare entro e non oltre la data
del 31 ottobre 2001, a seguito della mancata omologazione del concordato preventivo.
8-ter. Gli oneri derivanti dagli interventi previsti al comma 8-bis, stabiliti in misura
non superiore a 350.000 euro, sono posti a carico del Fondo di cui allarticolo 1,
comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236, come rideterminato da ultimo dalla tabella D allegata alla
legge 28 dicembre 2001, n. 448.
Articolo 1-bis.
(Disposizioni in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria)
1. In caso di concessione del trattamento straordinario di
integrazione salariale, successivamente oggetto di revoca con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali per motivi non derivanti da comportamenti illegittimi dei
lavoratori beneficiari, questi ultimi non sono tenuti alla restituzione
dellindennità ricevuta anche se corrisposta in forma diretta da parte
dellINPS. Per tali periodi i lavoratori hanno diritto al riconoscimento da parte
dellINPS della contribuzione previdenziale figurativa e alla corresponsione di
eventuali prestazioni accessorie.
2. Il recupero dei crediti relativi alle prestazioni erogate a favore dei lavoratori, di
cui al comma 1, è effettuato dallINPS direttamente nei confronti dellimpresa.
Articolo 2.
(Proroga delliscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori delle aziende con
meno di 15 dipendenti)
1. Allarticolo 1, comma 1, del decreto-legge 20
gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come
modificato dallarticolo 78, comma 15, lettera b), della legge 23 dicembre 2000, n.
388, le parole: «31 dicembre 2001» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2002»
e dopo le parole: «1999, 2000 e 2001» sono inserite le seguenti: «nonché di 60,4
milioni di euro per lanno 2002».
1-bis. I termini per liscrizione nelle liste di mobilità di cui allarticolo 4
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236, non si applicano ai licenziamenti avvenuti dal 1º gennaio 2002 alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I lavoratori
interessati da tali licenziamenti sono iscritti dufficio nella lista di mobilità
con decorrenza dalla data del licenziamento.
Articolo 2-bis.
(Disposizioni in materia di lavoratori impegnati in lavori socialmente utili)
1. Allarticolo 78, comma 6, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, le parole: «e limitatamente allanno 2001» sono sostituite dalle
seguenti: «e limitatamente agli anni 2001 e 2002».
2. Allattuazione del comma 1 si procede nel rispetto delle disposizioni di cui
allarticolo 19, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
3. Agli oneri derivanti dallattuazione del comma 1, determinati nella misura massima
di 2.789.000 euro per lanno 2002, si provvede a carico del Fondo di cui
allarticolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come rideterminato da ultimo dalla
Tabella D allegata alla legge 28 dicembre 2001, n. 448.
4. Le imprese, anche cooperative, che subentrano negli affidamenti di cui
allarticolo 10 del decreto legislativo 1º dicembre 1997, n. 468, e successive
modificazioni, possono continuare a beneficiare degli incentivi concessi per
lassunzione dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili nei limiti
dellammontare residuo spettante alle imprese precedentemente affidatarie ed in
rapporto al numero dei lavoratori presi in carico, ferma restando la possibilità di
accesso ad altri benefici previsti dalla legislazione vigente. Per i lavoratori di cui
allarticolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, licenziati
per giustificato motivo oggettivo entro un anno dalla data di assunzione, il periodo di
prestazione lavorativa è da considerare nullo ai fini della concessione degli incentivi
di cui allarticolo 7 del medesimo decreto legislativo.
Articolo 3.
(Lavoratori italiani rientrati dalla Svizzera)
1. Fino al 31 dicembre 2003, nei confronti dei cittadini
italiani rientrati definitivamente in Italia in stato di disoccupazione che maturino, a
decorrere dalla data di entrata in vigore dellAccordo tra la Comunità europea e la
Confederazione svizzera sulla libera circolazione delle persone, ratificato con legge 15
novembre 2000, n. 364, il diritto a pensione anche con il computo dei periodi contributivi
maturati in Svizzera, tale pensione è calcolata sulla retribuzione pensionabile italiana
tenendo conto dellanzianità contributiva maturata in Svizzera.
2. Limporto della pensione calcolato ai sensi del comma 1 viene corrisposto sino al
compimento da parte dellinteressato delletà pensionabile prevista
nellordinamento pensionistico svizzero.
3. Dal mese successivo al compimento delletà di cui al comma 2, limporto
della pensione è ricalcolato in pro-rata secondo la normativa comunitaria di sicurezza
sociale.
Articolo 3-bis.
(Norma di interpretazione autentica in materia di assunzioni a termine)
1. La disposizione di cui allarticolo 3, comma 1,
lettera c), del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, deve intendersi nel senso
che il divieto ivi previsto di procedere ad assunzioni con contratti a termine presso
unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione
dellorario con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino
lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a termine, non si applica
nellipotesi di cui allarticolo 5, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
Articolo 4.
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dallattuazione
dellarticolo 1, commi 1, 2 e 5, e degli articoli 2 e 3, pari ad euro 81.523.402 per
lanno 2002, ad euro 44.192.112 per lanno 2003, ad euro 36.159.167 per
lanno 2004, ad euro 26.702.108 per lanno 2005, ad euro 28.072.753 per
lanno 2006, ad euro 28.318.071 per lanno 2007, ad euro 28.743.463 per
lanno 2008, ad euro 25.205.088 per lanno 2009, ad euro 15.053.560 per
lanno 2010 e ad euro 314.356 per lanno 2011, si provvede:
a) quanto ad euro 503.182 per lanno 2002, ad euro 1.719.481 per lanno 2003, ad
euro 1.924.471 per lanno 2004, ad euro 656.723 per lanno 2005 e ad euro 7.321
per lanno 2006, mediante le maggiori entrate derivanti dallattuazione
dellarticolo 1, comma 3;
b) quanto ad euro 81.020.220 per lanno 2002, ad euro 42.472.631 per lanno
2003, ad euro 34.234.696 per lanno 2004, ad euro 26.045.385 per lanno 2005, ad
euro 28.065.432 per lanno 2006, ad euro 28.318.071 per lanno 2007, ad euro
28.743.463 per lanno 2008, ad euro 25.205.088 per lanno 2009, ad euro
15.053.560 per lanno 2010 e ad euro 314.356 per lanno 2011, a carico del Fondo
di cui allarticolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come rideterminato da ultimo dalla
Tabella D allegata alla legge 28 dicembre 2001, n. 448.
2. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 5.
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sarà presentato ale Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 giugno 2002.
CIAMPI